Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena nella sentenza di patteggiamento, relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione ed infine ridotta fino ad un terzo, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. pen. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento in cui l'aumento per la continuazione aveva preceduto la riduzione relativa alla concessione delle attenuanti generiche).
Commentario • 1
- 1. Articolo 444 del codice di procedura penale - Applicazione della pena su richiestahttps://www.studiocataldi.it/
Seguici: Testo della norma 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 44368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44368 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 15/10/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1589
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 5213/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
IL RI PA N. IL 09/09/1991;
avverso la sentenza n. 24/2013 TRIB. SEZ. DIST. di CASERTA, del 04/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 febbraio 2013 il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - Sezione distaccata di Caserta, ha applicato a CI MA OL, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi quattro di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) - artt. 81 e 337 c.p.) e lesioni volontarie aggravate (capo b) - artt. 81 cpv., 582 e 585 e art. 576, n. 1, in relazione all'art. 61 c.p., n. 2), previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla circostanza aggravante di cui al capo b), ritenuta la continuazione tra le fattispecie contestate ed applicata la diminuente del rito.
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Napoli, deducendo l'erronea determinazione dell'entità della pena e l'erronea applicazione degli artt. 62 - bis e 81 cpv. c.p., per essere stato applicato prima l'aumento per la continuazione e, di seguito, la diminuzione prevista per la concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Costituisce ius receptum, sulla base della giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 3307 del 20/01/1992, dep. 23/03/1992, Rv. 189675; Sez. 6, n. 11401 del 08/10/1993, dep. 14/12/1993, Rv. 196758), il principio secondo cui, in tema di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., ai fini della determinazione della pena in concreto, nell'ipotesi di reato continuato, è necessario prima individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati confluenti nella continuazione, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. Una volta determinata la pena per il reato base, ritenuto più grave, la stessa deve essere poi aumentata per la ritenuta continuazione e, successivamente, ridotta fino ad un terzo, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 1, attesa la natura processuale e non circostanziale della diminuzione di pena prevista da tale norma.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto avvenuto nell'impugnata sentenza, il calcolo della pena doveva effettuarsi individuando il reato più grave, avuto riguardo alle circostanze aggravanti ed attenuanti relative allo stesso, quindi applicando l'aumento per la continuazione e, infine, procedendo alla riduzione per la scelta del rito.
3. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata pronunzia, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice a quo per l'ulteriore corso (Sez. 6, n. 7952 del 07/01/2008, dep. 21/02/2008, Rv. 239082).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa MA Capua Vetere per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014