Sentenza 2 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2002, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
04645/02 REPUBBLICA ITALIA IN NO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente Aggiunto Сгом лобир Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. Dott. Antonio VELLA . Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Antonino ELEFANTE 66 Dott. Ernesto LUPO 66Dott. Giandonato NAPOLETANO 66Dott. Michele VARRONE OGGETTO: ha pronunciato la seguente DISCIPLINARE MAGISTRATI SENTENZA sul ricorso iscritto al N. 3225/2001 R.G. proposto da DE GI Dott. Rocco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell'Avv. Enrico Angelone che lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro 586 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, controricorrente e
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, intimato per la cassazione della sentenza 14 luglio-17 novembre 2000 n. 94/2000 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15 novembre 2000, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Enrico Angelone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Publico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Dott. Rocco De GI, giudice del Tribunale di Napoli, incolpato di violazione dell'art. 18 R.D.L. 31.5.1946 n. 511 per avere assunto, senza la preventiva autorizzazione del C.S.M., un incarico retribuito di consulenza per l'ATACS (Azienda Trasporti Autofilioviari Salernitana), venne tratto al giudizio della Sezione Disciplinare che, con sentenza dell'11.11.1997, lo dichiarò colpevole, irrogandogli la 2 sanzione della censura, e dispose nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione per le determinazioni di sua competenza in ordine al fatto che egli, per difendersi, aveva negato circostanze evidenti e tentato di mistificare i fatti oltre ogni ragionevole plausibilità, producendo dei documenti privi di autenticità consistenti: 1) nella copia di una lettera in data 25.7.1995, destinata all'ATACS, contenente la precisazione del magistrato che l'incarico conferitogli era da considerare unicamente quale impegno di studio e di ricerca scientifica da retribuire mediante compenso corrispondente al diritto d'autore; 2) nella copia di una lettera in data 24.7.1995, indirizzata al direttore del corso di perfezionamento in Amministrazione e Finanze degli enti locali presso l'Università di Napoli, con cui il De GI ringraziava per l'incarico ricevuto, preannunciando che il compenso sarebbe stato accreditato dall'ATACS al corso suddetto;
3) nella copia di altra lettera in data 15.9.1995, diretta al presidente e al direttore generale dell'ATACS, con la quale si chiedeva, tra l'altro, sempre da parte del magistrato, che il compenso venisse accreditato all'Università di Napoli. Fu avviato, così, un nuovo procedimento disciplinare il quale, però, su conforme richiesta del Procuratore Generale, si concluse in istruttoria con una pronuncia di esclusione dell'addebito, essendo emerso che i documenti prodotti dal De GI nel corso del precedente procedimento avevano realmente fatto parte di un carteggio 3 intercorso tra lui ed i vertici dell'ATACS e che le lettere corrispondevano alle dichiarazioni da lui rese in quel procedimento. A seguito di ciò, essendo intanto passata in giudicato la precedente sentenza di condanna per effetto di pronuncia di queste Sezioni Unite che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di essa, il Dott. De GI, in data 11.7.2000, presentò istanza di revisione alla Sezione Disciplinare, sostenendo che tra la suddetta sentenza e quella successiva di proscioglimento dall'addebito di aver confezionato e prodotto documenti non autentici vi era un insanabile contrasto e che le conclusioni cui era pervenuta la seconda non potevano rimanere senza conseguenze sulla prima, poiché alcuni passaggi logico-valutativi della stessa presupponevano un giudizio di non autenticità di quei documenti ormai smentito dall'altra. Con la sentenza precisata in epigrafe la Sezione disciplinare ha dichiarato inammissibile l'istanza in parola, ritenendo che i documenti acquisiti in originale fossero del tutto inidonei ad una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, poiché la sentenza 25.7.1997, nel pervenire alla condanna del De GI, aveva valorizzato una serie di elementi probatori autonomi rispetto alla produzione documentale in questione e tali da consentire di affermare in ogni caso, a prescindere da essa, la responsabilità del magistrato, giudizio poi supportato con una serie di considerazioni basate sulla motivazione di detta sentenza e sul 4 significato da questa attribuito alle varie risultanze istruttorie, indipendentemente dai documenti ritenuti non autentici. Per la cassazione della sentenza di cui sopra ricorre alle Sezioni Unite Civili di questa Corte il Dott. De GI sulla base di quattro motivi ai quali il Ministero della Giustizia replica con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso denunziando violazione degli artt. 395 e 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 34, comma 2°, -R.D.Lgs. 31.5.1946 n. 511 il Dott. De GI, premesso che la Corte Costituzionale, con sentenza 16.11.2000, ha dichiarato la illegittimità del suddetto art. 34 R.D.Lgsl. 511/46 nella parte in cui non consente al magistrato sottoposto a procedimento disciplinare di essere patrocinato da un avvocato di fiducia del libero Foro, deduce che, essendo stata pubblicata detta sentenza prima del deposito della decisione oggi impugnata, la sezione disciplinare avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e fissare una nuova udienza per consentirgli di avvalersi di un legale libero professionista. Il motivo non ha pregio. Preliminare ed assorbente è la considerazione che nel corso del giudizio disciplinare di revisione il ricorrente, come è confermato dal totale silenzio della sentenza sul punto e dalla mancanza nel ricorso di una qualsiasi deduzione di omessa pronuncia al riguardo, si è astenuto sia dal sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa 5 che escludeva la possibilità per l'incolpato di nominare proprio difensore un legale del libero foro, sia dal rivendicare in qualche modo tale possibilità, come avrebbe potuto fare anche nella vigenza della norma poi dichiarata illegittima, sicché non può egli in questa sede accampare la menomazione di una facoltà difensiva non denunziata a tempo debito come lesiva di una sua libertà di scelta, a nulla rilevando che nel frattempo sia intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale di quella norma e che tale pronuncia abbia efficacia retroattiva con il solo limite dei rapporti già esauriti al momento della sua pubblicazione. Ed infatti la situazione non sarebbe stata diversa neppure se la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34 RDL 511/2946 nella parte in cui escludeva che il magistrato sottoposto a - procedimento disciplinare potesse farsi assistere per la propria difesa da un avvocato del libero foro - fosse intervenuta prima o durante il giudizio di revisione, poiché anche in tal caso di nulla si sarebbe potuto dolere in questa sede il Dott. De GI in mancanza di una sua precedente manifestazione di volontà, disattesa o non tenuta in considerazione, di avvalersi dell'apporto difensivo di un professionista forense, anziché di quello di un collega (v. sent. 7245/94 di queste SS.UU.). Con il secondo motivo - enunciato come violazione dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ. e 37 R.D. 31.5.1946 n. 511, violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., contraddittorietà ed insufficienza della 6 motivazione su di un punto decisivo della controversia si lamenta che- l'organo giudicante, pur avendo riconosciuto la novità della documentazione prodotta, abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revisione in base al rilievo, non sorretto da adeguata e logica motivazione, che la precedente decisione era fondata sulla valutazione di autonome risultanze probatorie. Si argomenta al riguardo che, secondo tale decisione, il magistrato, pienamente consapevole della avvenuta assegnazione a lui dell'incarico, lo aveva accettato con lettera del 24.7.1995, precisando nella medesima che il compenso doveva essere accreditato “secondo l'usuale prassi di riferimento”, sicché coerentemente l'ATACS aveva proceduto alla liquidazione dell'anticipo; inoltre, sempre secondo la gravata sentenza, la colpevolezza del De GI era dimostrata anche dalla deposizione del direttore dell'Ente e dalla circostanza di avere esso De GI partecipato ad un'adunanza del C. di A. nella quale aveva illustrato il contenuto degli studi effettuati, né la fondatezza del convincimento di responsabilità poteva essere posta in discussione dalle missive esibite, di diverso contenuto, stante la palese falsità delle stesse. 1Da quest'ultima affermazione prosegue il motivo era evidente che, una volta accertata, invece, l'autenticità di dette missive, l'organo disciplinare avrebbe dovuto prenderne in considerazione il contenuto al fine di accertare se esse, messe in correlazione con altri elementi acquisiti, fossero sufficienti a dimostrare l'insussistenza 7 dell'addebito, accertamento che era mancato, essendosi omesso di considerare che, come sempre sostenuto dall'attuale ricorrente, la delibera ATACS n. 270 del 16.4.1995 (rectius: 14.6.1995) di conferimento dell'incarico non era stata mai trasmessa o comunicata ufficialmente e che in relazione a tale provvedimento, non pienamente conosciuto, il magistrato, per fugare ogni possibile equivoco, aveva inviato la nota in data 25.7.1995 che, a modifica di una del giorno prima di analogo contenuto, chiariva essere sua ferma intenzione considerare la nomina, a prescindere dalla denominazione formale di "incarico", come avente ad oggetto soltanto “un impegno di studio e di ricerca scientifica" avente “compenso onnicomprensivo, sostanzialmente equivalente ai diritti d'autore", intenzione poi ribadita nella successiva nota del 15.9.1995, neppure essa considerata;
e alla luce di queste due missive andavano valutate diversamente anche la circostanza della sua partecipazione ad una riunione della Commissione Amministratrice dell'Azienda e quelle delle due relazioni da lui consegnate a tale azienda il 7 settembre e il 20 novembre 1995; inoltre si era omesso di valutare la nota 24.7.1995 inviata al Direttore del Corso di Perfezionamento per preavvertire l'Ateneo che l'ATACS avrebbe accreditato alla Direzione del Corso l'acconto spese sul contributo finale "secondo l'usuale prassi di riferimento". Con il terzo motivo denunziandosi ulteriore violazione degli - artt. 395 cod. proc. civ. e 37 RDL 31.5.1946 n. 511, ulteriore violazione 8 dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., illogicità e contraddittorietà della motivazione - si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha asserito che il Dott. De GI, avendo percepito a mezzo accredito in conto corrente un anticipo da parte dell'ATACS, non poteva non essere a conoscenza dell'effettiva natura dell'incarico conferitogli, in tal modo ponendo illogicamente a suo carico l'errore nell'accredito compiuto e non considerando il carattere continuativo, e non occasionale, dei rapporti intercorsi con l'Ente, carattere che rendeva verosimile l'errore suddetto. Con il quarto motivo denunziandosi ulteriore violazione dell'art. 395 cod. proc. civ. e dell'art. 360 n. 5 stesso codice si - lamenta erroneità della motivazione là dove il giudice disciplinare ha affermato che la nuova documentazione acquisita non era idonea a dimostrare che l'Ateneo napoletano sapesse di dover ricevere un compenso dall'ATACS perl'avvenuto espletamento di attività di studio e di ricerca. Tale affermazione si sostiene è documentalmente smentita - - dalla produzione allegata all'istanza di revisione, contenente una richiesta di contributo presentata dal Direttore del Corso di Perfezionamento alla Regione nonché l'indicazione dei docenti di tale Corso e delle loro pubblicazioni, tra cui gli studi del Dott. De GI, con l'espressa precisazione che gli stessi erano stati elaborati con il contributo dell'ATACS, dal che risultava evidente che l'Ateneo era 9 perfettamente a conoscenza delle ricerche realizzate con tale contributo, a nulla rilevando che l'intesa tra gli Enti non era stata finalizzata mediante un accordo scritto. Le su esposte censure, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono prive di fondamento. A parte l'inappropriato richiamo che in esse si fa all'art. 395 n. 3 cod. proc. civ. - dato che la norma applicabile è quella dell'art. 37, u. c., RDL 31.5.1946 n. 511 il quale prevede la possibilità di revisione del procedimento disciplinare “se siano sopravvenuti nuovi fatti o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità" occorre rilevare che compito della Sezione Disciplinare, in seguito all'istanza di revisione, era quello di verificare se e fino a qual punto la supposta falsità dei documenti prodotti a difesa in quel procedimento fosse stata determinante sul convincimento di responsabilità allora espresso a carico dell'incolpato o, meglio, se i documenti stessi, ove ritenuti autentici, come in effetti erano secondo la successiva pronuncia istruttoria di proscioglimento dalla relativa incolpazione, avrebbero potuto incidere in qualche modo su quel convincimento ed orientarlo in senso diverso. A tali quesiti la Sezione ha dato risposta negativa all'esito di un'attenta e scrupolosa indagine condotta con il più assoluto rigore logico, elencando e valutando una lunga serie di dati documentali e testimoniali - ritenuti non inficiati né sminuiti dalle tre lettere 10 originariamente considerate artefatte e poi rivelatesi autentiche i quali comprovavano che al magistrato, e non all'Università napoletana, era stato affidato dall'ATACS, con delibera n. 270 del 14.6.1985, un incarico retribuito di consulenza aziendale, che egli lo aveva personalmente accettato con lettera del 24.7.1995, evidenziandone la complessità e facendo persino presente la necessità di suddividere il lavoro in due fasi nonché indicando le modalità con le quali sarebbe dovuto avvenire “con ogni cortese sollecitudine" il pagamento, che l'Azienda, preso atto di tale accettazione con delibera n. 356 del 26.7.1995, gli aveva prontamente liquidato un primo acconto di £ 5.000.000 con accredito sul suo conto corrente bancario personale, che il Dott. De GI, ad espletamento di detto incarico, aveva depositato, il 7 settembre e il 20 novembre 1995, due relazioni intestate all'ATACS e siglate di proprio pugno in ogni pagina, che lo stesso De GI aveva successivamente partecipato ai lavori della Commissione amministratrice dell'Azienda, prendendovi anche la parola per illustrare, quale incaricato della materia del contenzioso, la predisposta relazione. Tutto ciò, ad avviso dell'Organo disciplinare, smentiva quanto l'incolpato mirava a dimostrare con le missive poi rivelatesi autentiche (ma non per questo di contenuto necessariamente veritiero), cioè sia il suo assunto di essere rimasto all'oscuro dell'incarico conferitogli e dell'accredito di danaro fatto sul suo conto corrente personale, sia 11 quello di essersi limitato a mettere a disposizione dell'ATACS suoi precedenti studi elaborati nel quadro della collaborazione per un corso universitario dell'Ateneo Federiciano di Napoli, tanto più che la prima di dette missive, trasmessa solo il 22 agosto 1995 in sostituzione e a modifica di quella 24.7.1995 con la quale egli aveva accettato in proprio l'incarico, non chiariva in alcun modo che il compenso, sia pure “onnicomprensivo, sostanzialmente equivalente ai diritti d'autore" dovesse essere accreditato ad un soggetto diverso da lui. Le contrarie deduzioni ed argomentazioni esposte nel ricorso, prospettanti violazioni di norme di diritto e vizi di motivazione del tutto insussistenti, costituiscono, in realtà, pure e semplici critiche - per altro frammentarie e talvolta accompagnate da alterazione dei dati fattuali (come quando si dà ad intendere che la lettera del magistrato all'ATACS datata 25.7.1995 avesse seguito di un solo giorno quella di ringraziamento agli organi rappresentativi dell'Ente per la fiducia accordatagli, sottacendosi che essa, invece, come ripetutamente detto in sentenza, era stata trasmessa soltanto il 22.8.1995, cioè ben un mese dopo) - alle scelte e alle valutazioni probatorie compiute dal giudice disciplinare, esprimendo esse nient'altro che uno sterile dissenso dal motivato convincimento scaturito dal completo ed attento esame degli elementi posti a base dell'istanza di revisione, debitamente raffrontati con quelli che avevano portato al giudizio di responsabilità a carico dell'incolpato. 12 END Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 novembre 2001. IL PRESIDENTE Matem aIL CONSIGLIERE ESTENSORE ست elle st CA C GL BA Depositata in Cancelleria - 2 APR. 2002 oggi, li IL CA C1 Giovanni BAa ell 13