Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 001 12 01 LA CORTE SUPREMA DI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 15123/98 Cron.115 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Rep. - Rel. Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. ✓IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. •GEN-2001 CANCELLIERE MA LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VITTORI ANTONIO, che la rappresenta e difende Rilasciata copia legale unitamente all'avvocato PETTINARI LUIGI, giusta delega al Sig. INPS, per diritti L. 31 GEN 2001 in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CANCELLERIA INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE l'Avvocatura Centrale dell'Istituto 2000 presso Rilasciata copia legale al Sig. AR rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4963 per diritti L. ✓ -1- IL CANCELLERE POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 8310/98 del UN di ROMA, depositata il 05/05/98 R.G.N. 20264/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DI LULLO (per delega DE ANGELIS); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con tempestivo ricorso, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro aveva riconosciuto il diritto di FI MA all'assegno di invalidità con decorrenza dal 1° dicembre 1990, eccependo l'assenza del requisito contributivo. м но Con sentenza del 5 maggio 1998 il UN di Roma, accogliendo l'appello, ha respinto la domanda. Esaminando la normativa da applicare, il UN rileva che per l'art. 7 primo comma del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (in legge 11 novembre 1983 n. 638), il numero dei contributi da accreditare per ogni anno solare è pari a quello delle settimane dell'anno retribuite o riconosciute (per accreditamento figurativo), sempre che risulti erogata, dovuta od accreditata per ognuna delle settimane una retribuzione non inferiore al 30 % dell'importo di trattamento minimo mensile di pensione (a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti); diversamente, è accreditato un numero di contributi pari al quoziente determinato dalla retribuzione annua per l'indicata retribuzione. Applicando questa normativa al caso in esame, il UN osserva poi che nel caso in esame, poiché erano stati versati contributi con riguardo ad una retribuzione inferiore a quella minima prevista, l'INPS aveva correttamente computato dal 1984 il numero delle settimane contributive applicando il predetto quoziente;
e l'appellata non aveva contestato l'ammontare degli importi in concreto versati, né aveva provato la 3 corresponsione di una retribuzione superiore a quella dichiarata, e rispetto alla quale i contributi erano stati versati. Per la cassazione di questa sentenza ricorre FI MA, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. L'I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione вино Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 78 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, dell'art. 7 primo e secondo comma del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (in legge 11 novembre 1983 n. 638), dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (in legge 7 dicembre 1989 n. 389) e dell'art. 24 Cost. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. la documentazione rilasciatale dall'I.N.P.S., e che ella aveva prodotto in giudizio, provava l'esistenza del requisito contributivo;
solo nell'udienza del 17 novembre 1995, a distanza di dieci anni dal tempo di riferimento, l'I.N.P.S. aveva eccepito che “le contribuzioni settimanali per il lavoro dipendente svolto negli anni 1984, 1985 e 1986 erano state erroneamente accreditate in favore della MA in misura superiore e che pertanto dovevano essere ricalcolate e ridotte, in quanto le retribuzioni ufficialmente dichiarate come corrisposte dal datore di lavoro erano inferiori ai minimi normativamente previsti"; con la produzione della certificazione contributiva ella aveva assolto l'onere probatorio;
in applicazione dell'art. 2697 secondo comma cod. civ., era onere dell'I.N.P.S. dimostrare che i dati relativi alle contribuzioni erano errati, ed erano esatti i 4 th dati relativi alle retribuzioni;
d'altro canto, il UN aveva erroneamente ritenuto che ella non avesse contestato l'ammontare degli importi retributivi in concreto versati, “recependo acriticamente la tesi dell'I.N.P.S., sfornita ет del pur che minimo supporto e, anzi, in contrasto con i dati formali comprovanti l'esatto contrario"; poiché le operazioni di ricalcolo delle contribuzioni e di accreditamento sono contestuali, la normativa dell'art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (in legge 11 novembre 1983 n. 638) era applicabile solo nel momento storico dell'accreditamento: l'applicazione a lunga distanza di tempo, quando all'assicurata era “preclusa sotto ogni aspetto sostanziale e temporale un'utile difesa", ledeva il diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.; 2. per l'art. 78 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, l'I.N.P.S. ha l'obbligo di specificare i motivi per i quali respinge la domanda di pensione;
poiché dalla documentazione in atti risultava il versamento di contributi con riferimento ad una retribuzione quanto meno pari a quella minima prevista, la motivazione del UN (che affermava che “erano stati versati contributi con riguardo ad una retribuzione inferiore a quella minima prevista") era errata;
3. per l'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (in legge 7 dicembre 1989 n. 389) “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi": dopo l'ottobre 1989, la sua contribuzione non poteva essere ricalcolata in pejus. Il ricorso è infondato. In ordine al primo aspetto della censura, è da osservare che l'I.N.P.S., avendo il dovere di negare il riconoscimento del 5 c diritto ove non ne sussistano i presupposti, non solo non è vincolato dal proprio pregresso accertamento (e dalla propria pregressa attestazione), Jusko bensì, ove ne accerti l'incongruenza o l'inesattezza (per l'errato accertamento dei dati), ha l'obbligo di modificarlo. Né questo obbligo cessa con il corso del tempo;
né cesserebbe con una sentenza emessa sulla base di un errato atto amministrativo (che l'Istituto avrebbe il dovere di impugnare), fin quando sulla questione non si formi il giudicato. Ciò, anche per quanto attiene ad una certificazione contributiva. Ed il UN ha adeguatamente motivato la decisione, affermando che poiché erano stati versati contributi con riguardo ad una retribuzione inferiore a quella minima prevista, l'I.N.P.S. aveva correttamente computato dal 1984 il numero delle settimane contributive applicando il quoziente normativamente previsto. Il fatto che l'INPS abbia accertato il proprio errore a distanza di tempo (nel corso del giudizio) resta pertanto irrilevante. L'onere probatorio previsto dall'art. 2697 secondo comma cod. civ., che la ricorrente invoca, è a carico di colui che contesti un fatto accertato a fondamento di un diritto: presuppone pertanto l'esistenza di un fatto accertato, e che altri contesti. Ove l'attestazione del fatto sia rettificata (per errore) dalla stessa parte che l'ha emessa, il fatto erroneamente attestato cessa ab origine di avere giuridica esistenza: ed emerge l'onere probatorio di colui che intenda invocarlo. Nel caso in esame il UN ha riconosciuto l'errore in cui l'Istituto era incorso: ha accertato che il fatto (erroneamente attestato: retribuzione adeguata ai minimi di legge) non esiste. Ciò conduce 6 th all'applicazione dell'art. 2697 primo comma cod. civ.: colui che invoca il diritto ha l'onere di provare l'esistenza del fatto che ne è il fondamento (retribuzione non inferiore al minimo normativamente prescritto), ovvero l'inesistenza dell'errore. ского Il UN ha poi dato anche ulteriore argomentazione: la ricorrente non solo non ha provato la corresponsione di una retribuzione superiore a quella dichiarata, e rispetto alla quale i contributi erano stati versati, bensì non ha contestato l'ammontare degli importi. E la ricorrente, censurando in sede di legittimità questa motivazione del UN, non indica il pur minimo elemento che consenta di dedurre che ella in sede di merito avesse provato (o pur minimamente dedotto) l'esistenza d'una retribuzione maggiore di quella dichiarata (e rispetto alla quale i contributi erano stati versati) ovvero avesse contestato gli importi nella misura rettificata. Poiché la rettifica è un dovere dell'Istituto, l'adempimento di questo dovere, pur nel trascorrere del tempo, non è idoneo, per sua natura, a ledere il diritto di difesa di colei che intenda utilizzare il documento. Nel contempo, poiché la rettifica aveva per oggetto una pregressa attività della stessa assicurata, attività che rientra nel suo diretto patrimonio di conoscenza e nella sfera dei suoi interessi e rapporti (retribuzione "ufficialmente dichiarata come corrisposta dal datore”, e che ella aveva percepito nell'ambito del suo rapporto di lavoro), ella conservava la più ampia possibilità probatoria: la rettifica dell'attestazione, che l'Istituto ha eseguito, non era idonea a ledere il suo diritto di difesa. Diversamente, per 7 Ни l'Istituto: poiché restava estraneo a questa sfera, l'Istituto avrebbe subito questa lesione ove gli fosse stata preclusa una rettifica. In ordine al secondo aspetto della censura, l'I.N.P.S. ha adeguatamente motivato la rettifica. L'affermazione del UN (per cui “erano stati versati contributi con riguardo ad una retribuzione inferiore a quella minima prevista"), essendo diretta a rilevare la difformità della retribuzione dal limite prescritto, è assolutamente immune da contraddizioni. Questo aspetto è palesemente infondato. In ordine al terzo aspetto della censura, la disposizione dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (in legge 7 dicembre 1989 n. 389), relativa alla retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi, non aveva la funzione di "rivalutare" pregresse iscrizioni effettuate su inferiori rapporti, bensì la funzione di precludere successive iscrizioni in relazione a retribuzioni inferiori al limite prescritto. Il ricorso è infondato. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000. бливо спого I A Il Consigliere estensore 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T IL PRESIDENTE L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T N - S S 1 G O N 1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O E P S Depositata in Cancelleria A E M I I D G -5 GEN. 2001 A E A G , E D O O oggi, T L E R T A IL COLLABORATORE T T I S A N R I M I E DI CANCELLERIA L E G R S L D P E E U E R S O D