Sentenza 18 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2002, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 66453 REPUBBLICA TAI055 8 1 /0 2 IN NOME DEL POPO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 18950/99 REALE Pasquale - Consigliere Cron. 16109 Dott. Enrico PAPA Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 04/10/01Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere DORTE SCENA DA CASSADONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE ! S ENT ENZA N. 66453 sul ricorso proposto da: MA ST, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio Richiesta copia studio dal Sig. Sele che lo difendedell'avvocato MARIO CONTALDI, per diritti € 0.27 unitamente agli avvocati CLAUDIO DAL PIAZ, MARIA 11. 23.04.02 IL CANCELLIERE CLOTILDE INGRASSIA, giusta procura a margine;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA UFF DISTRETTUALE II DD BIELLA, in persona del Ministro per diritti € th pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI il 23.04.02 IL CANCELLIERE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente 1906 -1- avverso la sentenza n. 92/99 della Commissione regionale di TORINO, depositata il tributaria 29/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RICCI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 18950SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra RN RO ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 92/33/1999 del 29 giugno 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte ha rigettato l'appello principale della contribuente ed incidentale dell'ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva determinato in lire 450 milioni il reddito imponibile ai fini ILOR per l'anno 1991 della Azienda Agricola RO e Mosca s.d.f. e nella metà l'imponibile ai fini IRPEF della contribuente quale socia al 50% della società. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza impugnata così motiva: "il collegio in data odierna esaminava l'appello della società e confermava la decisione dei primi giudici. Conseguentemente anche per i singoli soci veniva confermata la decisione della Commissione Provinciale di Biella". Si tratta dunque di una motivazione “per relationem" con rinvio al contenuto di altra pronuncia. E contro questo modo di essere della motivazione avrebbe dovuto in primo luogo accentrarsi il ricorso, deducendo se mai subordinatamente i vizi della sentenza cui il provvedimento impugnato rinvia (cfr. Cass. 27 novembre 2000 n. 15260; si vedano anche le sentenze della Cassazione n. 7654 del 10 luglio 1991, n. 3923 del 1° aprile 1992, n. 10410 del 21 ottobre 1998). Poiché invece il ricorso deduce esclusivamente vizi che non trovano riscontro nella sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in lire 4.150.000 (di cui 4.000.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 ottobre 2001. If Presidente AZIONE те Relatore рули Man Cich IL CANCELLIERE C AR CasanoA DEPOSITATO CANCELLERIA Oggi 18 APR. 2002 AL CANCELLIERE C AR Casano Carous