Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 1
La installazione di una insegna pubblicitaria in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell' autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo non integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 163 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito la legge 8 agosto 1985 n. 431, di conversione del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 che all'art. 1 sexies puniva anche tale condotta, atteso che gli artt. 157 e 165 del D. Lgs. N. 490 sanzionano ora solo in via amministrativa l'ipotesi di collocazione di cartelli o altre insegne pubblicitarie senza autorizzazione paesaggistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2001, n. 35733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35733 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 21/06/2001
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 2278
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 46936/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio in data 12.7.2000, con la quale è stata emessa pronuncia di non doversi procedere nei confronti di Galli Gianluigi, n. il 24.12.1947 in Livigno, ivi res. via Rasia n. 6/a, in ordine all'imputazione di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Sondrio ha emesso pronuncia di non doversi procedere, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nei confronti del Galli in ordine all'imputazione di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, ascrittagli per aver installato un'insegna pubblicitaria in lamiera in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza autorizzazione della Amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Ha osservato il giudice di merito che il fatto ascritto al Galli è attualmente punito con sanzione amministrativa, ai degli art. 157 e 165 del D. L.vo n. 490/99, e che la previsione delle disposizioni citate ha indubbio carattere di specialità rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 163 del medesimo testo legislativo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la pubblica accusa, che la censura con un unico motivo di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di condividere l'interpretazione della norma incriminatrice contenuta nel provvedimento impugnato, osserva che nella vigenza del disposto di cui all'art. 1 sexies della L. n.431/85, il fatto ascritto all'imputato rientrava nella previsione della fattispecie criminosa sanzionata da detta norma, in quanto quest'ultima concorreva con la disciplina dettata dal Codice della Strada in materia di installazione di tabelloni pubblicitari stante la diversità delle sanzioni e degli interessi protetti dai citati sistemi normativi. In seguito all'entrata in vigore del T.U. in materia di beni culturali ed ambientali è stata, però, attribuita alla fattispecie di cui ci si occupa una disciplina omogenea con quella prevista dal Codice della Strada, con la conseguente depenalizzazione anche della ipotesi di installazione di cartelloni pubblicitari in assenza dell'autorizzazione paesaggistica. Tale depenalizzazione, osserva il ricorrente, non era però consentita dall'art. 1 della L. n. 352/97, di delega all'emanazione del T.U., in quanto quest'ultima consentiva le sole modifiche necessarie per il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni codificate, senza alcun potere per il Governo di novellare la normativa preesistente.
La operata depenalizzazione, conclude il ricorrente, integra, perciò, la violazione degli art. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso nell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo, con la conseguente illegittimità degli art. 157 e 165 del D. L.vo n.490/99, in ordine ai quali si chiede a questa Corte di sollevare questione di illegittimità, con il successivo annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato, essendo inammissibile la dedotta questione di illegittimità costituzionale. Osserva in linea di principio la Corte che si palesa condivisibile l'interpretazione dell'art. 1 sexies della L. n. 431/85, di conversione del D.L. n. 312/85, prospettata dalla pubblica accusa ricorrente, secondo la quale la violazione della norma citata poteva configurarsi anche in conseguenza della apposizione di un'insegna pubblicitaria in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza autorizzazione della Amministrazione preposta all'osservanza del vincolo, essendo tale fatto idoneo ad alterare l'estetica dei luoghi o le bellezze naturali tutelate dal vincolo medesimo (cfr. sez. 3^, 9306200, Fregonese;
9009238, Bologna, sia pure in relazione alla diversa ipotesi del reato di cui all'art. 734 c.p., che peraltro non è di mero pericolo, bensì di danno).
Si palesa, però, pienamente condivisibile altresì l'interpretazione dell'art. 163 del T.U. vigente contenuta nella sentenza impugnata, peraltro neppure contestata dalla pubblica accusa ricorrente, secondo la quale il fatto ascritto all'imputato non è sussumibile nell'ipotesi criminosa delineata da tale disposizione, che ha sostituito l'art. 1 sexies della L. n. 431/85, abrogato dall'art. 166, comma primo, del medesimo decreto legislativo, in quanto gli art. 157 e 165 del T.U. espressamente prevedono l'ipotesi della collocazione di cartelli o altre insegne pubblicitarie senza autorizzazione paesaggistica, comminando per detta violazione, evidentemente in deroga a quanto previsto dall'art. 163, esclusivamente una sanzione amministrativa.
Orbene, così precisati in sede interpretativa i rapporti tra l'abrogato art. 1 sexies della L. n. 431/85 e l'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, in relazione alla deroga afferente alla fattispecie di cui si tratta contenuta nel combinato disposto di cui agli art. 157 e 165 del medesimo decreto legislativo, si palesa evidente che la questione di illegittimità dei citati art. 157 e 165, per eccesso nell'esercizio da parte del Governo del potere delegato prospettata dal ricorrente, è chiaramente tesa a provocare una pronuncia della Corte "in malam partem", attraverso il ripristino della fattispecie punitiva più grave, già prevista dall'art. 1 sexies della L. n.431/85, non più vigente. La Corte Costituzionale, con innumerevoli pronunce (ordinanza n. 175 del 2001; n. 317 del 2000; 337 del 1999; 413, 392 e 106 del 1998; 297 e 178 del 1997; 315 del 1996 per richiamare le più recenti), ha, però, sempre dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale tese ad ampliare o introdurre nuove ipotesi di reato, avendo in proposito sempre ribadito che, "avuto riguardo al disposto del secondo comma dell'art. 25 della Costituzione - il quale afferma il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso - rimane esclusa per la Corte costituzionale la possibilità di introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati ed altresì di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti". Si palesa evidente, infatti, che attraverso la pronuncia della Corte Costituzionale, sulla questione di illegittimità prospettata nei termini indicati dal ricorrente, si richiede il ripristino, quale ipotesi di reato, per un fatto, che all'epoca della sua commissione o, comunque, dell'inizio dell'azione penale, non era più sanzionato penalmente dalla legge.
Nè i termini della questione, nel caso in esame, possono essere diversamente inquadrati, in considerazione della circostanza che il D. L.vo n. 490/99 è entrato in vigore successivamente alla commissione del reato, già previsto dall'art. 1 sexies della L. n.431/85, da parte del Galli, in quanto, per effetto della successiva depenalizzazione disposta dal T.U., in ordine alla quale - come già rilevato - è inibita al giudice delle leggi qualsiasi pronuncia additiva, troverebbe in ogni caso applicazione il disposto di cui all'art. 2, secondo comma, c.p.. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la dedotta questione di illegittimità costituzionale degli art. 157 e 160 del D. L.vo n. 490/99 ed il ricorso. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2001