Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario. Ne consegue che deve considerarsi commesso nello Stato il delitto di appropriazione indebita, concretatosi nella mancata restituzione da parte del conduttore di un'autovettura, noleggiata all'estero, dopo averla utilizzata per trasferirsi in Italia. (Fattispecie in tema di mandato di arresto europeo, nella quale la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2005, n. 69, che prevede il divieto della consegna laddove il mandato riguardi reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2006, n. 39873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39873 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/11/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1968
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 25936/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno 21 giugno 2006;
UN TU, nato l'[...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Mario FRATICELLI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita l'arringa del difensore, avv. DI MARCO Alfredo, il quale ha aderito alla richiesta del P.G..
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno 21 giugno 2006, di revoca del provvedimento restrittivo adottato con D.P.R. 13 giugno 2006 nei confronti di TU VI, cittadoino lituano, colpito da mandato di arresto europeo, emesso il 5 aprile 2006 dalla Procura Generale della Repubblica di Lituania, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 719 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché la Corte d'appello ha revocato la misura custodiale e rimesso in libertà l'arrestato sulla base del rilievo che il reato per cui si procede in Lituania sarebbe stato, in realtà, commesso in Italia, mentre, per la natura istantanea del reato di appropriazione indebita, esso, per quanto i suoi effetti permangano anche in Italia, si è interamente ed esclusivamente consumato in Lituania;
la Corte ha considerato verosimile la versione dei fatti offerta dal VI, secondo cui l'autovettura locata sarebbe stata utilizzata per il viaggio in Italia e ne ha dedotto che qui si sarebbe verificata quell'interversione del possesso che costituisce il momento consumativo del delitto contestato e pertanto ha ritenuto applicabile la L. n. 69 del 2005, art. 18, il quale prevede il rifiuto della consegna, fra l'altro, nei casi in cui il mandato d'arresto europeo riguardi reati che la legge italiana considera, in tutto o in parte, commessi in Italia, ed ha per questo revocato la misura, liberando il detenuto.
L'impugnazione è infondata.
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene l'interversione del possesso della cosa, cioè in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario.
L'appropriazione, pertanto, si verifica immediatamente per effetto del mutamento del titolo del possesso e il reato è istantaneo e di mera condotta, non richiedendosi la produzione di un effetto ulteriore ne' un elemento che lo perfezioni, e si consuma nel luogo in cui la cosa si trova e nel tempo in cui l'interversione del possesso si verifica in conseguenza dell'atto di disposizione compiuto dall'agente in contrasto con il diritto del proprietario. La conoscenza del fatto, che può coincidere con il compimento da parte dell'agente dell'atto incompatibile col diritto del proprietario, è condizione per la proposizione della querela - quanto meno fino alla scadenza del termine per l'usucapione, che segna l'acquisizione di un nuovo titolo di possesso legittimo, in sostituzione di quello originario nomine alieno - ma non rileva in ordine alla sussistenza del reato.
Compie interversione dell'originario possesso il conduttore di un'automobile presa a nolo, il quale, dopo averla utilizzata per recarsi all'estero dove si stabilisce in via tendenzialmente definitiva, senza provvedere alla restituzione del veicolo al locatore e sottraendosi all'esecuzione del contratto (v. Cass., Sez. 1, 2 luglio 2002 n. 26440, Confl. in proc. Ferraioli;
Sez. 2, 7 novembre 1997 n. 1824, ric. P.C. in proc. Nappi ed altro;
Sez. 2, 15 giugno 1986 n. 12096, ric. Pallone). In tal caso l'appropriazione avviene nel paese in cui l'autore si trova e muta il titolo del proprio possesso della cosa, disponendone come propria in contrasto con l'altruità della stessa.
Nella specie, pertanto, il reato è stato commesso in Italia, laddove lo VI si è recato dalla Lituania con l'autovettura presa a noleggio senza più restituirla al proprietario-locatore. Il ricorso dev'essere perciò rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2006