Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2004, n. 14959
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

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Risponde del delitto di cui all'art. 328 cod. pen. il medico-chirurgo ospedaliero in servizio di pronta disponibilità che ometta un intervento chirurgico non ritardabile, essendo irrilevante il concreto esito dell'omissione, posto che l'interesse tutelato della sanità fisica e psichica della persona ammalata deve essere valutato al momento in cui è rappresentata l'esigenza del suo intervento (nella specie, la Corte ha disatteso la tesi difensiva volta a sostenere la presumibile inutilità di qualunque terapia a scongiurare la morte del paziente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2004, n. 14959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14959
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

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