Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
Risponde del delitto di cui all'art. 328 cod. pen. il medico-chirurgo ospedaliero in servizio di pronta disponibilità che ometta un intervento chirurgico non ritardabile, essendo irrilevante il concreto esito dell'omissione, posto che l'interesse tutelato della sanità fisica e psichica della persona ammalata deve essere valutato al momento in cui è rappresentata l'esigenza del suo intervento (nella specie, la Corte ha disatteso la tesi difensiva volta a sostenere la presumibile inutilità di qualunque terapia a scongiurare la morte del paziente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2004, n. 14959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14959 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 22/01/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 95
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2246/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL OM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 7.10.2002 della Corte di appello di Torino;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione del Consigliere Dr. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott., VENIEZIANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 22.11.2000, il G.U.P. del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio con rito abbreviato, dichiarava AL OM colpevole del reato ascrittogli e lo condannava, concesse le attenuanti generiche in concorso con la diminuente per la scelta del rito, alla pena ritenuta di giustizia, dichiarando l'interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena.
Ai sensi dell'art. 163 c.p., veniva concesso al AL il beneficio della sospensione condizionale della pena AL OM era stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 328 c.p. "perché, in Torino, in data 13/14.10.1999, nella sua qualità di medico-chirurgo presso la Divisione Chirurgia Pediatrica A Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, reperibile nel turno 20.00 - 8.00 del 13.10.1999, indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che, per ragioni di sanità, doveva essere compiuto senza ritardo. In particolare per avere omesso di recarsi presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, nonostante reiterate richieste di intervento effettuate dal personale paramedico e medico in relazione al paziente AZ TI di mesi 4 (soggetto caratterizzato da mancata canalizzazione del colon e sospetto megacolonagangliare o displesia neuronale, sottoposto in data 12.11.1999 a biopsia rettale effettuata nel reparto sopra indicato) le cui ingravescenti condizioni nella fase successiva a tale atto a partire dalle h. 20.000 ca del 13.10.1999:
a) determinavano i sanitari ed il personale del nosocomio in primo luogo a rappresentare reiteratamente il progressivo peggioramento del paziente al AL (contattato verso le ore 20.30 e, quindi, ancora più volte intorno alle 2.00 e alle 6.00) così da determinare - anche in assenza di una richiesta o di un ordine - una situazione oggettiva impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire (in particolare a partire dalle 20.00 ca addome globoso, gravi difficoltà respiratorie, con successivo posizionamento nelle ore successive di sondino rettale e somministrazione di Bentelan su indicazione telefonica del AL medesimo ed ulteriore peggioramento terminato con il decesso del paziente a seguito di arresto cardiocircolatorio alle ore 7. 20 del 14.10.1999 per shock da prolungata occlusione intestinale);
b) richiedendo, comunque, espressamente - la Dr.ssa BIANCHINI Maria Anastasia e la Dr.ssa CONIO Alessandra, presenti in Ospedale - durante telefonate intercorse verso le 6.00 del mattino del 14.10.1999 intervento di urgenza del chirurgo reperibile - al fine di un controllo diretto delle condizioni cliniche del paziente ad opera di un medico - quale il AL - appartenente al reparto ove il medesimo si trovata ricoverato, rendendosi in tal modo inadempiente rispetto ad una richiesta di intervento per un caso clinico di particolare gravità e delicatezza, anche per valutare la possibilità di un intervento chirurgico di emergenza o di urgenza". La Corte di appello di Torino, su impugnazione proposta dall'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe riduceva la pena inflitta a mesi 4 di reclusione, concedendo all'imputato, altresì, il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.
Avverso tale decisione, AL OM ha proposto ricorso per Cassazione e, con motivi da lui sottoscritti, denuncia erronea applicazione della norma che prevede il delitto di rifiuto di atti di ufficio, nonché mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato.
In particolare deduce:
- violazione dell'art. 606 co. 1^ lettera b) c.p.p. in riferimento all'art. 328, comma 1^ c.p.: erronea applicazione della norma che prevede il delitto di rifiuto degli atti d'ufficio.
Il ricorrente sostiene che il medico reperibile non è tenuto a recarsi in ospedale solo perché chiamato, in quanto diversamente non solo non si comprenderebbe il ruolo della guardia medica divisionale e di quella interdivisionale, ma sarebbe anche elusa la ratio legislativa, vale a dire lo stesso principio di legalità. L'atto da compiersi deve intendersi riferito a quello che rientra nella competenza specialistica del medico e che per ragioni organizzative non può essere demandato al medico di guardia: ovvero l'intervento chirurgico d'urgenza, che impone al medico reperibile di recarsi in ospedale, se avvertito, per effettuarlo.
Nella vicenda in questione, non sussistevano le condizioni per procedere ad intervento chirurgico, ne', tanto meno, i motivi di urgenza;
- violazione dell'art. 606, comma 1^, lettera e) per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Si rileva come manchi qualsiasi motivazione in ordine al fatto che solo una diretta osservazione del paziente avrebbe consentito al medico reperibile di apprezzare se era attuabile ed indicato un eventuale intervento chirurgico. Nella fattispecie esiste la prova del contrario: se l'imputato chiese la consulenza della collega anestesista Dott.ssa CONIO, fu proprio perché non sussistevano le condizioni per procedere a un intervento chirurgico, ma vi era solo necessità di riequilibrare il paziente, compito di esclusiva pertinenza dell'anestesista.
RITENUTO IN DIRITTO
Infondati sono da ritenere i motivi di ricorso dedotti. L'art. 328, comma primo, c.p., come è noto, punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di., igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo".
La nozione di rifiuto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, implica un atteggiamento di diniego a fronte di una richiesta o comunque di una qualche sollecitazione esterna la quale può essere costituita anche dall'evidente sopravvenienza di uno dei presupposti oggettivi che richiedono l'intervento. A fronte di una urgenza sostanziale impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, non c'è dubbio che l'inerzia omissiva del medesimo assuma intrinsecamente valenza di rifiuto ed integri quindi la condotta punita dalla norma (sez. 6^ - 20.2.98, Buzzanca), considerato che la volontà di non compiere l'atto può essere manifestata anche in maniera implicita. Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto l'imputato colpevole del delitto ascrittogli avendo accertato in fatto che al AL fu espressamente richiesto di intervenire dall'anestesista Dott.ssa CONIO nel corso di una delle conversazioni telefoniche svoltesi dopo le ore 6.00 del mattino del 14.10.1999 (telefonata che il prevenuto nega, ma è invece affermata dalla Dott.ssa CONIO e riscontrata dalla deposizione dell'infermiera DE TATA); e che, per di più, nel corso della notte, gli fu più volte rappresentata dal personale paramedico la gravità delle condizioni del paziente con accenti tali che, per lo stesso tenore delle segnalazioni che gli erano rivolte, non poteva fare a meno di intendere che gli era anche trasmesso l'inequivocabile invito a portarsi al più presto in ospedale al fine di porre in atto senza ritardo la sua opera professionale.
La tesi difensiva che sia da escludere l'offesa da cui deriva la sussistenza del fatto-reato sul rilievo che non si può provare che un pronto intervento del medico avrebbe evitato la morte del paziente, è stato pertinentemente disattesa dal giudice di appello, sul rilievo che ricorre la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (al corretto svolgimento della funzione pubblica), ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell'omissione, posto che l'interesse che il prevenuto avrebbe dovuto perseguire era quello della sanità fisica (o psichica) della persona ammalata;
la tutela di tale interesse doveva essere valutata in relazione al momento in cui al prevenuto venne rappresentata l'esigenza di un suo intervento volto a prendersi direttamente carico delle condizioni del soggetto, non al momento successivo al decesso, in cui si potè stabilire, ma solo a posteriori, sulla base della conoscenza compiuta dei dati del caso clinico (non esclusi quelli dell'accertamento necroscopico), la presumibile inutilità di qualunque terapia a scongiurare la morte. Correttamente, dunque, il giudice a quo, ha rilevato, come, la notte del fatto in questione, sulla scorta degli elementi comunicati telefonicamente, il sanitario in servizio di pronta disponibilità non era invece in grado di escludere del tutto che la sua personale presenza nell'ospedale e la prestazione della sua opera specialistica di medico chirurgo avrebbero potuto esplorare la praticabilità di scelte terapeutiche alternative, ed eventualmente più efficaci, rispetto a quelle fino ad allora adottate (quanto meno perché solo attraverso una diretta osservazione delle condizioni del paziente egli avrebbe potuto apprezzare con precisione se era attuabile ed indicare un eventuale intervento chirurgico),. Egli, pertanto, avrebbe avuto l'obbligo di intervenire senza ritardo, indipendentemente dal personale suo convincimento che la prognosi non avrebbe cessato, per ciò solo, di essere infausta.
Ciò stante, si è espresso dai giudici del merito il fondato convincimento che il AL non poteva ignorare che l'omissione concretamente realizzata integrava un indebito rifiuto di un atto del suo servizio che doveva essere compiuto senza ritardo. Tanto basta a far ritenere infondate le doglianze prospettate con i motivi di ricorso, non sussistendo, per le articolate argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di merito, la dedotta violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dell'impugnata decisione. E ciò, perché, in alcun modo si evince dal testo di detto provvedimento, la denunciata manifesta illogicità della motivazione, poiché questa sussiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo quando l'iter che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo di necessario rigore, non già quando il giudice di merito si limiti ad attribuire agli elementi vagliati un significato non conforme alle prospettazioni di parte, non essendo consentito trasformare il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato, in un ulteriore giudizio di merito.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2004