Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 18070
CASS
Sentenza 14 febbraio 2003

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In tema di procedimento di esecuzione, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere l'oggetto del procedimento, anche in forma succinta o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, al fine di assicurare i diritti del contraddittorio. Tale principio non viene meno nell'ipotesi di confisca obbligatoria disposta ex art.12 sexies D.L. n. 306 del 1992 come conv. in legge n. 356 del 1992, in quanto la decisione del giudice dell'esecuzione, pur essendo sottratta all'istanza di parte, caratterizzandosi come obbligatoria o d'ufficio, è comunque subordinata alla condizione che la parte sia messa in grado di superare la presunzione legale di illecita accumulazione patrimoniale provando la legittima provenienza della cosa sequestrata; ne consegue che tale provvedimento non può essere adottato senza che l'interessato sia specificamente informato sull'oggetto della decisione.

In tema di procedimento di esecuzione, l'incompletezza dell'avviso di udienza che non contenga l'oggetto del procedimento costituisce una nullità generale a regime intermedio ex art.178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendo
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025

    Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 18070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18070
Data del deposito : 14 febbraio 2003

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