Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di procedimento di esecuzione, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere l'oggetto del procedimento, anche in forma succinta o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, al fine di assicurare i diritti del contraddittorio. Tale principio non viene meno nell'ipotesi di confisca obbligatoria disposta ex art.12 sexies D.L. n. 306 del 1992 come conv. in legge n. 356 del 1992, in quanto la decisione del giudice dell'esecuzione, pur essendo sottratta all'istanza di parte, caratterizzandosi come obbligatoria o d'ufficio, è comunque subordinata alla condizione che la parte sia messa in grado di superare la presunzione legale di illecita accumulazione patrimoniale provando la legittima provenienza della cosa sequestrata; ne consegue che tale provvedimento non può essere adottato senza che l'interessato sia specificamente informato sull'oggetto della decisione.
In tema di procedimento di esecuzione, l'incompletezza dell'avviso di udienza che non contenga l'oggetto del procedimento costituisce una nullità generale a regime intermedio ex art.178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025
Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 18070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18070 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Signori
Dott. PAPADIA Umberto Presidente
Dott. ZUMBO IO Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi (est.) Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia Consigliere
Dott. GRILLO Carlo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL LA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa in data 1.3.2002 dalla corte d'appello di Firenze. Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
Lette le conclusioni dei pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con sentenza del 15.5.1991 la corte d'appello di Firenze, parzialmente modificando quella di primo grado, aveva condannato vari imputati, tra cui IO SI e LA LL, a pene di giustizia per detenzione e spaccio di non modiche quantità di eroina e di cocaina, nonché al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento in carcere. Passata in giudicato la sentenza, in data 8.8.2001, l'ufficio, Campione Penale chiedeva alla corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione: a) di disporre - lo svincolo della somma di lire 570.000 depositata su un libretto postale emesso a nome di IO SI, per il quale erano iscritte a campione lire 1.000.000 per sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende;
b) di disporre lo svincolo della soma di Lire 859.280, depositata su un libretto di deposito postale, intestato a LA LL, per la quale la somma suddetta era iscritta a campione per spese di giustizia e di mantenimento in carcere. Poiché. la somma complessiva dei libretto postale della LL ammontava a complessive lire 13.437.000, veniva anche chiesto di provvedere per la somma a residua.
Il procuratore generale esprimeva parere favorevole in ordine allo svincolo e, quanto alla somma residua, chiedeva che fosse assoggettata a sequestro conservativo, a garanzia dei crediti dello Stato per le spese di giustizia.
2 - La corte fiorentina, in esito all'udienza camerale, con provvedimento del 1.3.2002, ordinava lo svincolo delle somme richieste, con emissione dei mandati di pagamento a favore della società concessionaria;
disponeva altresì la confisca della somma residua intestata alla LL, ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 7.8.1992 n. 356, considerando che la medesima era stata condannata in via definitiva per spaccio di cocaina ed eroina in non modiche quantità, e che non aveva potuto giustificare la provenienza della somma in questione, sproporzionata al suo reddito e alla sua attività economica.
3 - La LL ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla confisca, deducendo: a) violazione del citato art. 12 sexies, perché il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto esistere i presupposti legali della confisca con motivazione apodittica, non sopportata da alcun elemento concreto, tanto più che il giudice della cognizione li aveva implicitamente esclusi, essendosi limitato a disporre la confisca "degli stupefacenti e degli oggetti sottoposti a sequestro", escludendo quindi il denaro;
b) violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p., perché l'avviso per l'udienza camerale, nell'indicare l'oggetto del procedimento faceva menzione della richiesta dello svincolo, ma non di quella relativa alla somma residua, sicché doveva ritenersi nullo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Va preliminarmente chiarito che -nel caso di specie si tratta di un procedimento di esecuzione in materia di recupero di spese processuali attivato senza formalità dall'ufficio di cancelleria ex art. 181 disp. att. c.p.p. in relazione all'art. 676 c.p.p.. La
corte fiorentina, quale giudice dell'esecuzione, poteva deliberare senza formalità ex art. 667, comma 4, c.p.p. con ordinanza da comunicare al p.m. e notificare agli interessati, i quali potevano proporre opposizione allo stesso giudice.
Tuttavia la corte fiorentina ha preferito adottare la più garantista procedura camerale disciplinata dall'art. 666 c.p.p., con ciò implicitamente valutando le conclusioni scritte del p.m. come richieste idonee ad attivare la procedura, in particolare volte ad ottenere lo svincolo delle somme iscritte a campione, nonché la conversione in sequestro conservativo della residua somma depositata nel libretto intestato alla LL. Adottata questa procedura, la corte ha deciso nel merito disponendo non solo lo svincolo delle somme iscritte a campione, ma anche la confisca della somma residua ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 7.8.1992 n. 356, come modificato dall'art. 24 legge 13.2.2001 n. 45, secondo cui. nei casi di condanna per i delitti previsti dall'art. 73 del t.u. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R.
9.10.1990 n. 309 (esclusa la fattispecie di cui al quinto comma), è sempre disposta la confisca, del denaro di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulta avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito fiscalmente dichiarato o alla propria attività economica. Sotto questo specifico profilo il provvedimento impugnato non è censurabile, atteso che la confisca di cui trattasi può essere disposta anche dal giudice della esecuzione, che provvede "de plano" a norma degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. per, ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale" (Cass. Sez. Un. sent. n. 29022 del 30.5.2001, Derouach, rv. 219221; così anche Cass. Sez. III, n. 2743 del 31 1.7.2000, Spierto, rv. 217467).
5 - Neppure può sostenersi che nel caso di specie la decisione del giudice della cognizione fosse, almeno implicitamente, presclusiva della competenza dei giudice della esecuzione.
Infatti la sentenza di primo grado, confermata sul punto in appello, aveva ordinato "la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti e degli oggetti sottoposti a sequestro" rigettando inoltre un'istanza di dissequestro di una somma sequestrata. Le formule adottate fanno ritenere evidentemente che la confisca non riguardava il denaro (anche perché di questo, se non falso, non si dispone la distruzione), e che tuttavia non per questo il denaro doveva essere restituito, dovendo verosimilmente restare a garanzia delle spese di giustizia.
6 - Il provvedimento però, limitatamente alla confisca, è censurabile sotto un diverso profilo. Come già accennato, la legge pone a carico del condannato l'onere di giustificare la provenienza della somma di denaro che sia sproporzionata al suo reddito e alla sua attività economica, con la conseguenza che lo stesso condannato deve essere messo in grado di fornire la prova richiesta. Nel caso di specie però la LL non è stata messa in condizione di provvedere alla propria difesa, giacché l'avviso notificatole per l'udienza camerale fissata ex art. 666 c.p.p. la informava soltanto che in essa si doveva deliberare "sulle istanze di svincolo delle somme versate sui libretti di deposito giudiziario" a garanzia delle spese di giustizia, senza precisare che vi era una istanza di provvedere anche per la somma eccedente tali spese. Soprattutto la LL non veniva informata che si sarebbe deciso anche sulla confisca di quest'ultima somma ex art. 12 sexies legge 7.8.1992 n. 356.
Vero è che per la materia de qua anche il giudice dell'esecuzione sembra dover procedere d'ufficio, atteso che la formulazione della norma ("è sempre disposta la confisca") allude a una decisione obbligatoria del giudice, che prescinde da una specifica iniziativa del pubblico ministero. sicché si potrebbe pensare che, quando il giudice dell'esecuzione non procede de piano ex art. 667, comma 4, c.p.p. (che non richiede espressamente una iniziativa di parte), ma adotta la procedura camerale di cui all'art, 666 c.p.p. (che invece richiede espressamente la iniziativa di parte), purtuttavia la decisione della confisca può essere adottata di ufficio in base al chiaro disposto del citato art. 12 sexies (cfr. al riguardo la sent. Spierto succitata).
Ma è altrettanto vero che il profilo processuale di questa norma, che impone l'obbligo all'ufficio giurisdizionale, non deve oscurare il suo profilo sostanziale, che condiziona tale obbligo alla sussistenza di un preciso presupposto dipendente dalla possibilità probatorie della parte interessata. In altri termini, il giudice ha l'obbligo di disporre la confisca solo se la parte è stata messa in grado di superare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale (su questa presunzione legale v. Cass. Sez. V seno n. 10123 del 28.5.1998, Di Pasquale e altri, rv. 211832). Per conseguenza, se dal punto di vista meramente formale il giudice dell'esecuzione poteva disporre la confisca senza una specifica istanza di parte e quindi poteva dare un avviso all'interessata senza precisare che all'udienza fissata si sarebbe deciso d'ufficio sulla confisca, da un punto di vista delle garanzie sostanziali la confisca non poteva essere disposta senza che l'interessata fosse specificamente informata che si sarebbe deciso sulla confisca e quindi fosse messa in grado, per evitare la confisca, di provare la legittima provenienza della somma a lei sequestrata. Vale cioè il principio generale affermato dalla giurisprudenza di questa corte, secondo cui l'avviso di udienza nel procedimento di esecuzione deve contenere, sia pure in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, pur in assenza di una esplicita previsione negli artt. 166 e 1,27 c.p.p. (Cass. Sez. 1, sent. n. 5411 del 21.10.1996, Ruggiero, rv. 207713), La mancata indicazione dell'oggetto determina ex art. 178 comma i lett. e) c.p.p. una nullità generale a regime intermedio (sent. Ruggiero, nonché Cass. Sez. IV, 22.8.1996, Zinco, rv. 206463). Va da sé che adottando la procedura de plano ex art. 667, comma 4, c.p.p. la confisca poteva essere disposta senza alcun avviso per l'interessata, perché in tal caso il contraddittorio si sarebbe spostato in sede di opposizione, garantendo comunque alle parte le possibilità di provare nelle fase successive la legittima provenienze del denaro.
In conclusione, deve essere annullata l'ordinanza impugnata, limitatamente elle disposta confisca, con rinvio allo stesso giudice dell'esecuzione. Questi, essendo ormai radicato il procedimento camerale ex art. 666 c.p.p., dovrà rinnovare l'avviso alle parti precisando coree oggetto del giudizio la confisca delle residue somma eccedente quella di lire 859.280 iscritte al campione penale per spese di mantenimento in carcere.
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnate limitatamente alla confisca della somme residua e rinvia alla corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003.