Sentenza 28 maggio 1998
Massime • 1
Il legislatore, in riferimento ai soggetti condannati per taluni reati e limitatamente ai beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, ha creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l'onere di giustificarne la provenienza. Tale presunzione non opera per quanto concerne la titolarità o la disponibilità da parte del condannato di beni formalmente intestati a terzi; al riguardo trova vigore la consueta ripartizione dell'onere probatorio, onde esso incombe alla accusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/1998, n. 10123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10123 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 28.5.98
1. Dott. L.Toth Consigliere SENTENZA
2. " A.Amato " N.1126
3. " S.RO " REGISTRO GENERALE
4. " M.TE " N.1318/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di LE CO, n. Vittoria 12.5.66 Di EL GA, n. Catania 2.1.56
DI PA, n. Milano 9.5.56
AZ OL, n. Empoli 16.1.48; ES GI, n. Cinisello Balsamo 13.4.63 ;LE LA, n. Cusano Milanino 12.12.56 RO TA Sadun, n. Antalya 17.7.45
avverso la sentenza 29.II.96 corte app. Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amato Udito il Pubblico Ministero in persona del dr.G.Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso per Di EL, AZ, RO;
inammissibilità del ricorso per DI e Di LE. Uditi i difensori avv. Pecorella, Palmieri, Colaleo e Pendini. Motivi della decisione
Di LE CO, AZ OL e RO TA erano condannati dal tribunale di Milano per il delitto di cui all'art.74 d.p.R.n.309/90; DI PA per concorso l'esterno
"nell'associazione.
I primi tre imputati, nonché Di EL GA, ES GI e LE LA erano condannati per il reato ex art. 73 d.p.R.cit. Sul gravame degli imputati, la corte d'appello riduceva la pena detentiva a AZ, ES, LE, confermando nel resto. - Hanno proposto ricorso gli imputati.
All'odierna udienza è stata disposta la separazione del procedimento nei confronti di ES e LE.
- RO, riconosciuto come uno dei capi dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti della Turchia in Europa, diventato collaboratore di giustizia nell'agosto '94, lamenta vizio motivazionale circa il diniego delle generiche e dell'attenuante speciale ex art. 73, 7^ c.d.p.R. n.309/90, oltre all'eccessivita' della pena ed alla mancata restituzione dei beni sequestrati. A tale ultimo proposito denuncia il carattere tautologico delle argomentazioni svolte, concretatesi nell'affermazione "non si può ritenere completamente dimostrata la lecita provenienza dei beni", in assenza di ogni doverosa specificazione, poiché l'espressione adoperata impone di ritenere che la dimostrazione sia intervenuta per alcuni cespiti.
- Di LE, braccio destro del RO e figura eminente del sodalizio sotto il profilo organizzativo, nega il ruolo di partecipe e contesta l'attendibilità del chiamante in correità RO per difetti di riscontri.
- DI, moglie del Di LE, lo accompagna nei frequenti viaggi in Turchia e in Germania per trasportare il denaro, tiene i contatti con la rete distributiva (la AZ a Rapallo, in specie), custodisce denaro e documenti.
Ella lamenta la criminalizzazione della convivenza e della comunanza di rapporti col coniuge, del quale, ha seguito le sorti, essendo ignara peraltro di ogni sua illecita attività.
Sostiene che, al più, si sarebbe potuto ravvisare nella sua condotta il reato di favoreggiamento e denuncia il diniego dell'attenuante della minima partecipazione.
- AZ, in diurno contatto con Di LE e DI, resasi acquirente di una serie di ingenti quantitativi di eroina, esitati ad ignoti, costituita, secondo i giudici di merito, in punto di riferimento del clan nel commercio della sostanza, donde la convergenza di interessi, che cementa la partecipazione ed affascia la volontà, riconducendola all'affectio societatis. Nell'interesse dell'imputata è stata proposta duplice eccezione di nullità:
a) all'udienza 12.2.95, perdurando il suo impedimento a comparire, il tribunale rinviò al 13.2, dopo aver disposto lo "stralcio" della sua posizione. Non provvide, però alla notifica del decreto di citazione, ne' rispettò il termine a comparire di gg20. b) Sarebbe stato violato, poi, il diritto di difesa, poiché il tribunale, dopo la separazione del procedimento, in data 2 e 18.2.95, proseguendo il giudizio nei confronti degli altri imputati, effettuò varie acquisizioni probatorie, in ordine alle quali il difensore non potè interloquire.
Si denuncia, ancora, il vizio di motivazione circa il vincolo associativo, che non può sussistere fra cedenti ed acquirenti di sostanze stupefacenti, difettando la comunanza di intenti e in ordine alla fattispecie di cui all'art.73 d.p.R.cit.; per la quale i detti del dichiarante RO non sono riscontrati.
Riguardo alla confisca ex art. 12 sexies d.l.n.306/92 succ. modif., infine, si rileva che tale norma pone una presunzione relativa di illecita accumulazione di beni, ma non dispensa il giudice dal provare che questi siano nella titolarità o nella disponibilità del soggetto condannato per i reati specificati dalla norma stessa. - Di EL è stato condannato per la diminuente per il rito abbreviato per il delitto di cui agli art.73, I^c. e 80, 2^c.d.p.R. n.309/90, avendo acquistato dal sodalizio, detenuto e trasportato
K.10 di eroina nel periodo giugno-luglio '93. Una serie di telefonate, fatte dal Di LE nel corso dei mesi di agosto e settembre '93 sull'utenza di RO CI (convivente del Di EL), i successivi contatti personali fra i due, preludio all'acquisto di una partita di droga, poi ceduta a tale LI GI (risultato condannato per tale episodio), essendo il Di EL privo della necessaria disponibilita' di contante, hanno permesso, grazie alle dichiarazioni del collaborante RO, di risalire all'episodio delittuoso addebitato al Di EL, riscontrato da ulteriori elementi.
Il difensore dell'imputato propone due eccezioni in rito:
a) il 21.11.96 fu disposta la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, in mancanza della richiesta del p.m.;
b) nella stessa data la corte di merito, pur riconoscendo che l'impugnazione del p.m. non era stata notificata agli imputati, anziche' trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice "a quo" per provvedere all'adempimento, ha proceduto alla notifica "diretta", concedendo un termine alla difesa, donde la nullità dell'ordinanza e degli atti susseguenti, compresa la sentenza emanata. Si lamenta il diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il vizio di motivazione circa i riscontri alla chiamata di correo, l'aggravante specifica della "ingente quantità", il diniego delle generiche e la confisca ex art. 12 sexies d.l.cit.
Si evidenzia a tale proposito che la misura ablativa non può essere adottata in ordine a beni acquisiti prima dell'inizio dell'attività delittuosa di che trattasi, dall'altro che i cespiti sono intestati alla RO, sicché spettava al giudice dimostrare che la titolarità o la disponibilità per interposta persona era riferibile all'imputato.
- Infondate sono le eccezioni in rito formale per la AZ e il Di EL.
La nullità della citazione è sanata ai sensi dello art. 184, I^c.cpp, dalla comparizione o dalla rinuncia a comparire della parte interessata. Nè può, nella specie, accedersi alla contraria soluzione sul rilievo della radicale omissione della citazione, atteso che l'imputata è stata ritualmente citata "ab initio", sicché il rapporto processuale si è ritualmente costituito ed ella ha avuto conoscenza della data della prima udienza dibattimentale. Le questioni concernenti la riunione o la separazione dei procedimenti vanno poste, a pena di preclusione, subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti (art.491, 1^ e 2^c.cpp), onde tardiva appare la seconda doglianza della AZ circa pretese violazioni del diritto di difesa, non prospettate in sede di merito.
Il Di EL, del pari, non può denunciare che la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, 2^c.cpp sia stata adottata senza la richiesta del p.m., dal momento che quando la parte vi assiste, la nullità di un atto dev'essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (art.182, 2^c.cpp.).
L'omessa notificata dell'impugnazione del p.m. all'imputato non costituisce causa di nullità, ne' di inammissibilità, perché l'art.584 cpp tende precipuamente a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini l'impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame nei suoi confronti dalla parte antagonista (sez.I, 3.2.97, n. 745, Persico). L'omissione in parola determina solo la necessità di restituire gli atti alla cancelleria affinché proceda alla notificazione (sez.IV, 5.4.90, n. 141, Ghezzo). Anche la mancanza di tale adempimento è, peraltro, sfornita di sazione processuale ed il suo espletamento è pleonastico nei casi -la parte interessata dimostri, con la propria impugnazione, di conoscere quella presentata "ex averso", confutandone le ragioni. - Fondate sono le doglianze in tema di confisca ex art.12 sexies d.l.n. 306/92 succ.modif.
Ambiguo è il tenore della motivazione nella parte concernente il RO, laddove si afferma incompleta la dimostrazione provenienza lecita dei beni, in assenza di ogni altra e più perspicua considerazione in ordine ad una misura ablativa tanto incisiva e penetrante.
Sussiste pure la violazione lamentata dalla AZ e dal Di EL. Il legislatore, infatti, in riferimento ai soggetti condannati per certi reati e limitatamente ai beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, ha creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale (v.cass.sez.VI, 15.4.96, Berti), trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l'onere "di giustificare la provenienza, con la allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligatori, siano idonei a vincere tale presunzione". Quest'ultima, per contro, non opera per quanto concerne la titolarità o la disponibilità da parte del condannato di beni formalmente intestati a terzi.
Sicché al riguardo trova vigore la consueta ripartizione dell'onere probatorio, onde esso incombe alla accusa e il giudice deve enunciare adeguatamente gli elementi che lo inducono ad adottare la confisca di cespiti patrimoniali la cui titolarità sia riferita formalmente a terzi estranei al reato.
Sul punto si impone, dunque, l'annullamento con rinvio. Infondati sono nel resto i ricorsi di RO, AZ e Di EL, al pari di quello proposto da DI.
- Correttamente motivato è il diniego dell'attenuante specifica del ravvedimento attuoso di cui all'art. 73, 7^c d.p.R. n.309/90. Siffatta norma, invero, non postula la mera dissociazione o una pur utile collaborazione informativa, ma esige uno specifico e concreto contributo alla neutralizzazione dell'attività criminosa, con l'indicazione di altri responsabili, di basi logistiche, di fonti di approvvigionamento, in una prospettiva di repressione di una specifica attività delittuosa e di prevenzione generale, mediante la sottrazione di rilevanti risorse destinate a scopo illecito (v.sez.IV, 23.2.93, n. 1309, Bortolotti). Non poteva, dunque, giovarsi dell'attenuante il RO, le cui dichiarazioni erano valse solo a rafforzare il quadro probatorio a carico di responsabili già identificati, non già a conseguire una delle finalità avute di mira dalla norma.
Non è censurabile il diniego delle generiche, basato sull'apprezzamento negativo dei precedenti penali. - Quanto, alla AZ, l'associazione di cui all'art.74 d.p.R. n.309/90 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dallo identico interesse di realizzazione del profitto societario mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che affascia, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla al consumo.
La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti, per conseguire sempre maggiori profitti (sez.VI, 11.5.93, n. 4800, Barlow, m. 194539). L'associazione non è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che ne' l'una, ne' l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale (sez.I, 27.I.96, n.825, Marino, m.203489). Unica condizione è che vi sia, da parte di tutti i sodali, la coscienza di operare nell'ambito di un'unica organizzazione e di contribuire, con i ripetuti apporti, alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio della droga (sez.VI, 27.5.91, n. 5580, Baggiani, m.187604). D'altro canto, i giudici di merito hanno sottolineato che la AZ ha recato un ulteriore contributo al sodalizio, ponendolo in contatto con Di EL e LI, che effettuarono l'acquisto di partite di droga e facendosi carico del problema di trasporto del denaro in Turchia, offrendo la collaborazione del fratello SE, disposto ad effettuarlo con la propria autovettura.
Costituisce una ragionevole "presumptio hominis" la cessione da parte della AZ ad ignoti della sostanza, acquistata in grosse quantità ed a più riprese dall'associazione del RO. - Non hanno maggior fondamento le censure del Di EL diverse da quella relativa alla confisca.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale, che si giustifica non sulla base dell'incidenza che la prova avrebbe sul processo a parere della parte, ma in relazione alla rigorosa valutazione stessa per la decisione, onde il diniego, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. I giudici di merito si sono diffusamente soffermati circa l'attendibilità estrinseca ed intrinseca del menzionato collaborante, sicché la doglianza del ricorrente si infrange contro un costrutto motivazionale ineccepibile.
I giudici di merito hanno altresì chiarito che le ragioni per le quali è da ritenere ingente il quantitativo di droga ceduto dal sodalizio al Di EL vanno individuate nelle modalità operative del gruppo, riscontrate dalle ingenti cessioni alla AZ e da quella fatta al LI, che effettuò l'acquisto in vece del "ragazzo" Di EL, privo di denaro contante.
Il diniego delle generiche è correttamente basato sulla considerazione dei precedenti penali e del comportamento processuale. Quanto alla fissazione della pena, il giudice di merito esplica, al riguardo, un potere di carattere discrezionale che si sottrae al sindacato di legittimità, quando il suo esercizio appaia motivato come nella specie, in aderenza alle risultanze processuali, sulla scorta di uno o più dei parametri enunciati dall'art.133cp. - Le censure della DI rasentano i profili fattuali della decisione e la confutazione dell'apprezzamento delle risultanze probatorie, così come svolto in sede di merito.
La corte territoriale, recependo la prospettazione del primo giudice, ha lumeggiato la condotta ausiliatrice ("concorso esterno") dell'imputata costantemente svolta nei confronti del coniuge ed enunciato una serie di circostanze dalle quali si desume la consapevolezza dell'attività illecita svolta dal Di LE. Non v'è dubbio, d'altro canto, che la natura ancillare o gregaria del ruolo esplicato non vale ad escludere di per sè la partecipazione al reato plurisoggettivo o il concorso eventuale nello stesso.
L'attenuante di cui all'art. 114 cp, invocata dalla ricorrente, applicabile nei casi in cui (come quello sottoposto) un concorso eventuale si sovrapponga ad una situazione di concorso necessario, è stata esclusa dai giudici di merito sulla scorta dal difetto dei requisiti strutturali, non potendosi ravvisare la minima efficienza causale, ovvero la marginalità o la trascurabilità del contributo recato dalla donna nel quadro dell'economia del reato realizzato. - Inammissibile è il ricorso del Di LE. Il vizio di motivazione da lui addotto dissimula e veicola surrettiziamente la critica alle opzioni probatorie compiute dal giudice di merito sulla scorta delle risultanze probatorie, e trasfuse in una motivazione diffusa e perspicua, esente da vizi di sorta.
La censura del ricorrente deborda dalla critica dell'uso dei canoni normativi di valutazione della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione, mediante una prospettazione antitetica alla ricostruzione storica del fatto, compiuta dal giudice di merito.
È pacifico che non costituisce vizio comportante controllo di legittimità la prospettazione di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle risultanze.
Esula, infatti dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della decisione (Sez.Un. 29.I.96, n.22, Clarke;
sez.fer., 28.7.93, Settineri, m.194649). Il Di LE va condannato in solido con la DI al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
P.T.M.
Annulla l'impugnata nei confronti di RO, AZ, e di EL, limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano, per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati, nonché quello di DI PA.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Di LE, che condanna in solido con la DI al pagamento delle spese del procedimento. Condanna altresì il Di LE al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998