Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15141
CASS
Sentenza 26 ottobre 2002

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Nel giudizio di cognizione instaurato a norma degli art. 548 e 549 cod. proc. civ. per l'accertamento dell'obbligo del terzo sottoposto a pignoramento, deve configurarsi l'interesse del debitore esecutato, che è parte del predetto giudizio, ad eccepire la non persistenza del credito nel suo patrimonio per la avvenuta cessione dello stesso e la prevalenza della cessione sul pignoramento, ai sensi dell'art. 2914 n. 2 cod. civ..

Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante, ex art. 2914 n. 2 cod. civ., occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto - base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio (ex art. 2918 cod. civ.), purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in relazione alla cessione di "futuri" crediti di lavoro, aveva fatto applicazione dell'art. 2914 n. 2 cod. civ. riferendosi non al contratto di cessione ma alla successiva maturazione dei singoli ratei).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15141
Data del deposito : 26 ottobre 2002

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