CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2023, n. 9861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9861 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Bruno Carafe che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9861 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di SI CE alla competente autorità giudiziaria della Spagna a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 15 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari n. 8 di Palma di Maiorca per essere sottoposto a procedimento penale in relazione ai reati di associazione per delinquere e rapina accertati in Palma di Maiorca il 18/7/2022, subordinando la consegna alla condizione di cui all'art. 19, comma 1 lett. b), I. n. 69/2005. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo con unico motivo violazione degli artt. 2, 16 e 17 I. n. 69/2005 nonché artt. 5 e 6 della C.E.D.U. in relazione alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'SI avendo la Corte di appello omesso qualsiasi verifica a riguardo degli atti posti a fondamento del mandato di arresto. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. In tema di mandato di arresto europeo, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). 3. Sulla stessa linea è l'attuale art. 6, comma 1, lettera e) della stessa legge 69/2005, per il quale il mandato deve limitarsi a contenere una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato contestualmente espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6), cosicché l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della 2 documentazione indicata nei richiamati commi(Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253). 4. Pertanto, alcun obbligo incombeva sulla Corte di appello in ordine alla verifica del piano indiziario a carico del consegnando, raggiunto da una ipotesi di reato adeguatamente circostanziata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2006.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5. L. n. 69/2005. Così deciso il 07/03/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Bruno Carafe che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9861 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di SI CE alla competente autorità giudiziaria della Spagna a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 15 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari n. 8 di Palma di Maiorca per essere sottoposto a procedimento penale in relazione ai reati di associazione per delinquere e rapina accertati in Palma di Maiorca il 18/7/2022, subordinando la consegna alla condizione di cui all'art. 19, comma 1 lett. b), I. n. 69/2005. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo con unico motivo violazione degli artt. 2, 16 e 17 I. n. 69/2005 nonché artt. 5 e 6 della C.E.D.U. in relazione alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'SI avendo la Corte di appello omesso qualsiasi verifica a riguardo degli atti posti a fondamento del mandato di arresto. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. In tema di mandato di arresto europeo, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). 3. Sulla stessa linea è l'attuale art. 6, comma 1, lettera e) della stessa legge 69/2005, per il quale il mandato deve limitarsi a contenere una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato contestualmente espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6), cosicché l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della 2 documentazione indicata nei richiamati commi(Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253). 4. Pertanto, alcun obbligo incombeva sulla Corte di appello in ordine alla verifica del piano indiziario a carico del consegnando, raggiunto da una ipotesi di reato adeguatamente circostanziata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2006.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5. L. n. 69/2005. Così deciso il 07/03/2023.