Sentenza 6 agosto 2001
Massime • 1
In tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terso alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce, spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso. (Principio affermato in relazione alla costruzione di un muro comportante riduzione di un'area destinata a servitù di passaggio, senza che, però, ne risultasse impedito il transito, anche veicolare)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10819 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE PO RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato MEREU GIACOMO, che la difende unitamente all'avvocato MALATTIA BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE PO ID;
- intimato -
e sul 2° ricorso n. 01114/99 proposto da:
DE PO ID, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE IPPOCRATE 104, presso lo studio dell'avvocato BOGINO CARLO, che lo difende unitamente all'avvocato POLLINI ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE PO RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato MEREU GIACOMO, che la difende unitamente all'avvocato MALATTIA BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 941/97 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 04/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento o rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 aprile 89 De FI AU chiedeva al pretore di AG di essere reintegrata nel possesso del passaggio da lei esercitato sul mapp.199, fraz. Cellino di Sotto del Comune di Claut.
Esponeva la ricorrente di essersi sempre servita, per accedere alla sua proprietà, di tale area di transito e che il Comune di Claut, accertato che detta area era usata come passaggio da una pluralità di persone, oltre una decina di anni prima aveva asfaltato il mappale 199 fino al bordo di un muretto che ne delimitava il confine;
che nell'ottobre '88 De FI ID, la cui proprieta' era posta a confine con il mapp.199, aveva dapprima abbattuto il vecchio muro, costruendone uno nuovo spostato all'interno del mapp.199 di circa un metro e venti centimetri e, successivamente, aveva costruito ex novo altro muretto, posto più a monte, che egualmente restringeva l'area di transito.
Si costituiva il resistente contestando, nel merito, la pretesa avanzata dalla controparte. Il pretore dapprima negava il provvedimento d'urgenza richiesto, indi, esaurita la fase di cognizione ordinaria, respingeva il ricorso aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per potersi ravvisare l'effettività dello spoglio, era necessario, quantomeno, che risultasse meno comodo l'esercizio del possesso, ipotesi nel caso di specie da escludersi atteso che, all'esito del sopralluogo esperito, il passaggio residuo era largo otto metri e quindi tale da consentire agevolmente il passaggio anche con mezzi agricoli. Avverso tale pronuncia proponeva appello la De FI ribadendo che, nell'ambito della tutela possessoria, non vi era spazio per valutazioni inerenti "l'apprezzabilità" della entità dello spossessamento, atteso che qualsiasi limitazione della preesistente situazione di fatto doveva ritenersi suscettibile di tutela. Si costituiva l'appellato ribadendo le argomentazioni espresse nel corso del giudizio di primo grado e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza dell'8.10-4.12.1997, respingeva l'appello.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione De FI AU con due motivi di gravame;
resiste De FI ID con controricorso e ricorso incidentale. Il controricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. deve disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, per connessione soggettiva ed oggettiva.
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 cod.civ., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che non è sufficiente che venga eseguita un'innovazione sul fondo servente perché possa configurarsi uno spoglio, ma è necessario che da tale innovazione derivi una privazione o una menomazione delle utilità godute dal fondo dominante, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. sentenza n°3842/1985); e che nel caso in esame non si sarebbe verificato "un'effettiva ed apprezzabile limitazione delle facoltà inerenti il potere di fatto esercitato sulla cosa".
Secondo la ricorrente, invece, conta la privazione o la menomazione, anche se modesta, del potere di fatto e delle utilità godute dal fondo dominante, in quanto nessuna norma richiede che tale privazione o menomazione debba essere apprezzabile, come ritenuto da entrambi i giudici di merito.
Il motivo è infondato.
È orientamento consolidato di questa corte (cfr. sentenze nn° 2260/1993, 6037/1995, 3534/1983, e da ultima 12949/2000) che non ogni attività materiale posta in essere da un terzo sulla cosa posseduta da altri costituisce spoglio o turbativa del possesso, restando fuori quei comportamenti che non compromettono ne' limitano apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, ma siano con questi compatibili" (vedi anche sentenza n. 12949/2000); si è perciò ravvisata la necessità di un'apprezzabile diminuzione dell'utilitas della servitù, restando irrilevante qualsiasi trascurabile disagio (fattispecie relativa ad opposizione di un cancello nel fondo gravato di servitù di passaggio, senza che venissero impedito ingresso e transito da parte del proprietario del fondo dominante). Ogni diversa e contraria opinione non può essere condivisa, perché formaliticamente ancorata alla modifica oggettiva della situazione di fatto in cui si sostanzia il possesso, senza tener conto se tale modifica comprometta in modo giuridicamente rilevante l'esercizio del possesso.
Ed anche la sentenza di questa Corte n°3842/1985, citata nella pronuncia impugnata, introduce, - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, - con riferimento all'apprezzabile compromissione dell'utilità del possesso, il principi secondo il quale la mera mutazione dello stato di fatto non integra, di per se solo spoglio o turbativa, se non determina una privazione o menomazione del godimento del fondo dominante rispetto a quello precedentemente goduto;
così che in tanto si può configurare un'ipotesi di spoglio e quindi di privazione totale o parziale del possesso, in quanto vi sia un'apprezzabile limitazione delle facoltà inerenti il potere di fatto precedentemente esercitato sulla cosa.
Esattamente osserva la sentenza impugnata che l'attuale passaggio, per cui è causa, conserva attualmente una larghezza di ben otto metri e consente pienamente il transito anche veicolare ed anche con mezzi agricoli, senza presentare nessuna modifica di rilievo in ordine alla "facoltà di transito" rispetto alla pregressa situazione.
Col secondo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.) per non avere il tribunale tenuto conto delle risultanze probatorie, specialmente testimoniali (v. deposizione del teste Martini Caterina), dalle quali risulterebbe che per effetto della costruzione del nuovo muro da parte di De FI ID il passaggio risulterebbe malagevole pur essendo ancora possibile il passaggio di camion o macchine" ovvero "più difficoltoso" (teste Fiorini DR).
Secondo la ricorrente il giudice di merito ha tratto da uno stato di fatto oggettivo (la residua ampiezza del passaggio di otto metri) conclusioni, circa la sua apprezzabilità del restringimento del passaggio, sconfessate dalle risultanze processuali. Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente muove censure di merito su valutazioni risultanti in sede di sopralluogo, anteponendo alle documentazioni fotografiche dei luoghi le valutazioni soggettive, in sè inammissibili, dei testi sul carattere difficoltoso e non agevole del transito.
La valutazione in ordine alla assenza di restrizioni di rilievo al transito rispetto alla situazione preesistente, operata dai giudici di merito, non può essere rivista in sede di legittimità trattandosi di valutazione immune da vizi logici o giuridici.
Il ricorso incidentale di De FI ID, implicitamente condizionato resta assorbito dal rigetto di quello principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Core riunisce il ricorso principale e quello incidentale;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in £.
2.269.500 di cui £.duemilioni per onorari.
Così deciso in Roma il 19.2.2001.
Depositato in cancelleria il 6 agosto 2001.