Sentenza 26 settembre 2003
Massime • 1
Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è, di per sè, preclusivo alla valutazione, nel merito, di istanza per l'ammissione a misura alternativa alla detenzione, incidendo lo stato detentivo solo sulla pratica applicabilità della misura stessa che va postergata alla cessazione della misura custodiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2003, n. 39471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39471 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Fazzioli Edoardo Presidente
Dott. De Nardo Giuseppe Consigliere
Dott. Gironi Emilio Consigliere
Dott. Vancheri Angelo Consigliere
Dott. Cassano Margherita Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
1) LL AS N. IL 19/03/1973;
avverso ALTRO del 03/10/2002 Trib. di Catanzaro;
sentita la relazione fatta dal Consigliere GIRONI EMILIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Frasso (conf.);
La Corte
Visto il decreto in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 4 ter O.P. proposta da LL AS, trattandosi di soggetto "in attesa di primo giudizio";
visto il ricorso con cui il condannato lamenta violazione di legge, assumendo di essere stato, all'epoca della proposizione dell'istanza (asseritamente di affidamento in prova e non di detenzione domiciliare), detenuto in custodia cautelare per altra causa (misura, peraltro, dichiarata cessata in data 4.10.2002 per decorso del termine massimo di fase) ed eccependo l'inapplicabilità della previsione dell'art. 666, co. 2, c.p.p. al caso di specie;
ritenuta la fondatezza del ricorso per le ragioni già da questa stessa sezione svolte con sentenza 1.4.2003 n. 1372, Zaza, che qui si trascrivono:
"Con reiterate, recenti decisioni questa corte ha affermato, .... annullando decreti di inammissibilità emessi de plano dal presidente del tribunale di sorveglianza ....l'inidoneità dello stato di custodia cautelare per causa diversa da quella concernente il titolo da eseguire a costituire preclusione all'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, dovendosi valutare nel merito l'istanza dell'interessato e la compatibilità tra la misura cautelare in atto ed il beneficio richiesto (v. Cass., sez. I, 4.4.2001, Candeloro, Ced Cass., rv. 219363; 25.11.1999, Giampietro, id., rv. 215120 e 16.10.2002 n. 3058, Friada). Approfondendo il tema, il collegio ritiene che la problematica sulla compatibilità tra custodia cautelare in carcere e misura alternativa alla detenzione vada spostata dal momento relativo alla decisione sull'istanza di concessione del beneficio all'eventuale momento di pratica applicazione del beneficio stesso e che il quadro normativo non consenta di ritenere esistenti ostacoli pregiudiziali alla valutazione nel merito della richiesta del condannato, militando, anzi, in senso opposto i seguenti argomenti:
- l'art. 656, co. 9, lett. b) c.p.p., come sostituito dalla legge n.165/1998, circoscrive il divieto di sospensione dell'esecuzione prevista dal precedente comma 5 al caso in cui, nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, il soggetto interessato si trovi in custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, dal che è lecito desumere, a contrario, che analoga preclusione non si ponga per i condannati che si trovino in custodia in carcere per causa diversa (sic Cass., sez. VI, 9.1.2001, Natchev, Arch. nuova proc. pen., 2001, 427 e sez. I, 25.6.1999, Pappalardo, id., 2000, 65);
- il dovere del P.M. di disporre, anche in tale ultimo caso, la sospensione, con correlativo avviso della facoltà di presentare istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, non può logicamente che essere correlato alla valutabilità dell'istanza di merito, non avendo senso un obbligo di sospensione ove quella valutazione fosse in radice preclusa;
- l'art. 298 co. 2, c.p.p. dispone che la sospensione dell'esecuzione di una misura cautelare, in via di principio prevista (salva la compatibilità tra i due regimi concorrenti) dal primo comma in caso di sopravvenienza di un ordine di esecuzione di pena detentiva, non abbia luogo ove la pena sia espiata in regime di misura alternativa alla detenzione, con ciò statuendo la prevalenza, in detta ipotesi, della misura cautelare sulla misura alternativa ma nulla stabilendo circa la sorte di quest'ultima la cui esecuzione, in difetto di specifiche previsioni del legislatore (in particolare circa la sua revocabilità), non può che ritenersi sospesa sino alla cessazione della custodia in carcere, fatta salva - ovviamente - la possibilità che la condotta causativa dell'adozione del provvedimento custodiale possa essere apprezzata come motivo per la revoca del beneficio penitenziario in forza delle specifiche previsioni contenute nella legge n. 354/1975 (v. art. 47, co. 11; art. 47 ter, co. 6 e art. 47 quinquies, co. 6);
- nel caso in cui, invece, il soggetto si trovi già in stato di custodia cautelare in carcere per altra causa all'atto in cui la sentenza di condanna diviene esecutiva, fatta anche in detta ipotesi salva la possibilità di apprezzare i fatti che hanno dato luogo al titolo custodiale ai fini del giudizio di meritevolezza del beneficio richiesto, l'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione dovrà, sempre a norma dell'art. 298, co. 2, c.p.p., cedere di fronte all'esecuzione della misura cautelare per essere concretamente eseguita solo dopo la cessazione di quest'ultima (in senso conforme Cass., sez. I, 24.9.1996 n. 4717, R. E.).
Conclusivamente, deve negarsi che lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione sia di per sè preclusivo della valutazione nel merito ed, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, incidendo lo stato detentivo solo sulla pratica eseguibilità della misura stessa, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura custodiale".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per l'esame dell'istanza di detenzione domiciliare.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20OTTOBRE 2003.
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