Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora, essendo in corso un procedimento per distrazione fraudolenta di determinati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a carico dello stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però per oggetto beni diversi.
Commentario • 1
- 1. Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2008, n. 26794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26794 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/05/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2471
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 35002/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI TA nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 27/3/07 dal Gip presso il Tribunale di Rovigo;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza emessa il 27/3/07 il Gup presso il Tribunale di Rovigo, in sede di giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NE TA - imputato, quale amministratore unico della s.r.l. EM e della OT mobili s.r.l., di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione ai fallimenti di entrambe le società nonché di 2 episodi di appopriazione indebita, assorbiti nelle condotte distrattive - stante la pendenza di altri procedimenti in fase dibattimentale per i medesimi reati concernenti beni diversi, ma afferenti anch'essi le citate procedure concorsuali EM e OT.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione degli art. 50, 649 c.p.p., La censura è fondata.
Il principio del ne bis in idem postula l'identità del fatto addebitato in tutti i suoi elementi costitutivi e, con precipuo riguardo alla condotta, l'identità di luogo, di tempo e di oggetto:
ne consegue che in tema di reati fallimentari è da escludere la violazione della suddetta regola qualora, essendo in corso un procedimento per distrazione fraudolenta di determinati beni, si proceda nuovamente a carico dello stesso imputato per il medesimo reato, questa volta caratterizzato dalla distrazione di beni diversi e da azione autonoma.
D'altro canto la circostanza che il legislatore con la disposizione di cui alla L. Fall. art. 219, comma 2, consideri unitariamente la pluralità dei fatti riconducibili ad una medesima procedura concorsuale non esclude ed anzi impone la verifica circa la ricorrenza di tutti i suddetti fatti, proprio ai fini di applicare il trattamento sanzionatorio previsto dal combinato disposto della citata norma e di quella incriminatrice;
in siffatta ottica qualora siano pendenti due procedimenti per reati di bancarotta per distrazione aventi ad oggetto beni diversi ma pertinenti allo stesso fallimento, il giudice non può dichiarare l'improcedibilità dell'azione per litispendenza: se possibile dovrà procedere alla riunione dei procedimenti ed in caso contrario decidere in ordine alla fattispecie sottoposta al suo esame, salvo riunione da effettuarsi in successivo grado ovvero applicazione della disciplina di cui sopra in sede esecutiva, trattandosi pur sempre di ipotesi di continuazione, sia pure regolata dal punto di vista della determinazione della pena in termini particolari.
Nella presente fattispecie il Gip nell'ambito del giudizio abbreviato innanzi a lui istaurato - non ricorrendo ipotesi di litispendenza per il medesimo fatto e non potendo disporre la riunione posto che l'altro procedimento pendeva davanti ad un giudice diverso e si svolgeva con rito ordinario - era tenuto a pronunciarsi nel merito sull'imputazione ascritta allo NE: la declaratoria di improcedibilità risulta pertanto erroneamente emessa. Per le svolte considerazioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte:
annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008