Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2026, n. 12607
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Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione, con conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che il provvedimento di rigetto della richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. non è suscettibile di ricorso per cassazione, avendo natura ordinatoria e non essendo configurabile un interesse ad impugnare tale decisione che comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. Inoltre, non sussiste violazione degli artt. 3 e 24 Cost. né della Convenzione EDU, poiché la non ricorribilità del provvedimento di rigetto non è ingiustificata e la violazione di norme costituzionali o della Convenzione EDU non è prevista tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. se non a sostegno di una questione di costituzionalità non proposta.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

    La Corte territoriale ha motivatamente negato le attenuanti generiche, ritenendo che, alla luce del carattere professionale della condotta e del quantitativo di stupefacente rinvenuto, non sussistessero elementi positivi utili alla loro concessione, non potendo rilevare il solo dato dell'incensuratezza o il comportamento processuale. La motivazione è ritenuta adeguata in quanto il giudice ha fatto riferimento agli elementi decisivi, disattendendo gli altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2026, n. 12607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12607
    Data del deposito : 3 aprile 2026

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