CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2026, n. 12607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12607 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LAURA CONDEMI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'Avvocato MURANO MARIO del foro di COSENZA in difesa di NG NI il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12607 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 20/02/2026 3 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 15 settembre 2023, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, GO AN è stato condannato alla pena di giu- stizia in quanto riconosciuto colpevole dl reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/ 1990, commesso in Roma il 30 giugno 2023. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. nullità dell’ordinanza con la quale la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di applicazione della pena con- cordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione, con conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.; b. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti gene- riche di cui all’art. 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il processo, in data 26/11/2025, è stato rinviato, su istanza difensiva, all’odierna udienza in quanto in relazione al primo motivo di ricorso si era in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza con cui in data 10 luglio 2025 le SS.UU. nel proc. RG. 33471/24 Ric. BI IE avevano affrontato la questione: “Se avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di appello”. 3. In data 11/02/2026 il PG ha anticipato con memoria scritta le proprie conclusioni. All’odierna pubblica udienza, celebratasi con discussione orale, su richiesta della Difesa, le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, quanto al primo motivo, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2647 del 10/07/2025, le cui motivazioni sono state depositate il 22/01/2026, hanno risolto il precedente contrasto giurisprudenziale nel senso che il provvedi- mento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex 4 art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione. Nella pronuncia in questione il Supremo Collegio ha anche chiarito che a tale conclusione si perviene perché il provvedimento in questione ha natura ordi- natoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (così Sez. U., n. 2647 del 10/07/2025, BI, Rv. 289005 - 01 che hanno osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespan- sione di tutte le prerogative difensive). 2.1. S.U. 2647/2026 hanno anche affrontato la possibile obiezione, che si legge anche nel ricorso in esame, secondo cui la non ricorribilità per cassazione del provvedimento con il quale il giudice di appello non accolga il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. porrebbe dubbi di legittimità costituzionale, nella prospettiva di un potenziale contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa. Per le S.U.: «In realtà nessuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. è ipotizzabile. Quanto al primo profilo, il Collegio osserva che, venuta meno l'effi- cacia della richiesta di "concordato" e della rinuncia agli altri motivi di appello, il diritto d'impugnazione della parte si riespande in tutta la sua pienezza. Neppure il principio di eguaglianza, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte co- stituzionale, risulta violato in quanto la sua inosservanza presuppone che situa- zioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 67 dell'8/3/2023; Corte cost., sent. n. 270 dell'8/11/2022; Corte cost., sent. n. 165 del 23/06/2020; Corte cost., sent. n. 155 del 15/04/2014; Corte cost., sent. n. 108 de118/03/2006; Corte cost., sent. n. 340 del 28/10//2004; Corte cost., sent. n. 136 del 29/04/2004). La diversità della disciplina in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del concordato in appello (non consentito, secondo la tesi accolta da questo Supremo Collegio) e di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il giudizio di appello "omologando" il consenso raggiunto dalla parte sul motivo o sui motivi non rinunciati (consentito entro i limiti individuati dalla giurisprudenza di legitti- mità in precedenza indicati), non può ritenersi ingiustificata, e dunque irrazionale, trovando la sua giustificazione nell'impossibilità di assimilare i due atti: l'uno, prov- vedimento strettamente processuale, di natura ordinatoria;
l'altro provvedimento decisorio, che definisce, sia pure in forma accelerata, il giudizio di secondo grado». Peraltro non va trascurato che quanto al primo motivo e alla lamentata viola- zione degli artt. 24, co 2 e 111 Cost., anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, alle pagg. 30- 5 31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Con- venzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione eu- ropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzio- nalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». 2.2. Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassa- zione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Con- venzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta. Peraltro, anche qualora fosse stato ammissibile, il motivo in questione si palesa manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha motivatamente rigettato la richiesta di concordato di pena in appello, ritenendo la non riconosci- bilità nel caso in esame del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, rico- noscimento che invece faceva parte dell'accordo proposto alla Corte territoriale per la sua ratifica, in favore dell'imputato. E i giudici del gravame del merito hanno legittimamente e plausibilmente motivato il proprio diniego valorizzando il fatto dell’insufficienza del mero dato dell’incensuratezza dell’imputato, ritenendo che lo svolgimento di attività lavorativa rendesse maggiormente deprecabili le ragioni dell’attività di spaccio e qualificando come neutro il comportamento processuale, essendo stato l’imputato arrestato e non potendo, il cospicuo quantitativo di so- stanza stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità, essere giustificato ai fini dell’uso personale. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., infatti, la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle sul rilievo che, anche alla luce del carattere professionale della condotta, non si ravvisano elementi utili 6 da poter considerare positivamente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non potendo a tal fine rilevare il solo dato dell’incensuratezza dell’im- putato, né tantomeno il comportamento processuale tenuto, avendo lo stesso ri- lasciato una confessione assolutamente generica e necessitata dall’avvenuto arre- sto in flagranza e dal rinvenimento di un quantitativo di cocaina che rendeva di fatto impossibile qualunque difesa circa l’uso personale. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al digi delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli ele- menti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi- ciente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 20 Febbraio 2026 Il Presidente estensore UG NI
udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LAURA CONDEMI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'Avvocato MURANO MARIO del foro di COSENZA in difesa di NG NI il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12607 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 20/02/2026 3 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 15 settembre 2023, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, GO AN è stato condannato alla pena di giu- stizia in quanto riconosciuto colpevole dl reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/ 1990, commesso in Roma il 30 giugno 2023. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. nullità dell’ordinanza con la quale la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di applicazione della pena con- cordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione, con conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.; b. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti gene- riche di cui all’art. 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il processo, in data 26/11/2025, è stato rinviato, su istanza difensiva, all’odierna udienza in quanto in relazione al primo motivo di ricorso si era in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza con cui in data 10 luglio 2025 le SS.UU. nel proc. RG. 33471/24 Ric. BI IE avevano affrontato la questione: “Se avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di appello”. 3. In data 11/02/2026 il PG ha anticipato con memoria scritta le proprie conclusioni. All’odierna pubblica udienza, celebratasi con discussione orale, su richiesta della Difesa, le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, quanto al primo motivo, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2647 del 10/07/2025, le cui motivazioni sono state depositate il 22/01/2026, hanno risolto il precedente contrasto giurisprudenziale nel senso che il provvedi- mento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex 4 art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione. Nella pronuncia in questione il Supremo Collegio ha anche chiarito che a tale conclusione si perviene perché il provvedimento in questione ha natura ordi- natoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (così Sez. U., n. 2647 del 10/07/2025, BI, Rv. 289005 - 01 che hanno osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespan- sione di tutte le prerogative difensive). 2.1. S.U. 2647/2026 hanno anche affrontato la possibile obiezione, che si legge anche nel ricorso in esame, secondo cui la non ricorribilità per cassazione del provvedimento con il quale il giudice di appello non accolga il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. porrebbe dubbi di legittimità costituzionale, nella prospettiva di un potenziale contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa. Per le S.U.: «In realtà nessuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. è ipotizzabile. Quanto al primo profilo, il Collegio osserva che, venuta meno l'effi- cacia della richiesta di "concordato" e della rinuncia agli altri motivi di appello, il diritto d'impugnazione della parte si riespande in tutta la sua pienezza. Neppure il principio di eguaglianza, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte co- stituzionale, risulta violato in quanto la sua inosservanza presuppone che situa- zioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 67 dell'8/3/2023; Corte cost., sent. n. 270 dell'8/11/2022; Corte cost., sent. n. 165 del 23/06/2020; Corte cost., sent. n. 155 del 15/04/2014; Corte cost., sent. n. 108 de118/03/2006; Corte cost., sent. n. 340 del 28/10//2004; Corte cost., sent. n. 136 del 29/04/2004). La diversità della disciplina in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del concordato in appello (non consentito, secondo la tesi accolta da questo Supremo Collegio) e di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il giudizio di appello "omologando" il consenso raggiunto dalla parte sul motivo o sui motivi non rinunciati (consentito entro i limiti individuati dalla giurisprudenza di legitti- mità in precedenza indicati), non può ritenersi ingiustificata, e dunque irrazionale, trovando la sua giustificazione nell'impossibilità di assimilare i due atti: l'uno, prov- vedimento strettamente processuale, di natura ordinatoria;
l'altro provvedimento decisorio, che definisce, sia pure in forma accelerata, il giudizio di secondo grado». Peraltro non va trascurato che quanto al primo motivo e alla lamentata viola- zione degli artt. 24, co 2 e 111 Cost., anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, alle pagg. 30- 5 31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Con- venzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione eu- ropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzio- nalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». 2.2. Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassa- zione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Con- venzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta. Peraltro, anche qualora fosse stato ammissibile, il motivo in questione si palesa manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha motivatamente rigettato la richiesta di concordato di pena in appello, ritenendo la non riconosci- bilità nel caso in esame del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, rico- noscimento che invece faceva parte dell'accordo proposto alla Corte territoriale per la sua ratifica, in favore dell'imputato. E i giudici del gravame del merito hanno legittimamente e plausibilmente motivato il proprio diniego valorizzando il fatto dell’insufficienza del mero dato dell’incensuratezza dell’imputato, ritenendo che lo svolgimento di attività lavorativa rendesse maggiormente deprecabili le ragioni dell’attività di spaccio e qualificando come neutro il comportamento processuale, essendo stato l’imputato arrestato e non potendo, il cospicuo quantitativo di so- stanza stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità, essere giustificato ai fini dell’uso personale. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., infatti, la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle sul rilievo che, anche alla luce del carattere professionale della condotta, non si ravvisano elementi utili 6 da poter considerare positivamente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non potendo a tal fine rilevare il solo dato dell’incensuratezza dell’im- putato, né tantomeno il comportamento processuale tenuto, avendo lo stesso ri- lasciato una confessione assolutamente generica e necessitata dall’avvenuto arre- sto in flagranza e dal rinvenimento di un quantitativo di cocaina che rendeva di fatto impossibile qualunque difesa circa l’uso personale. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al digi delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli ele- menti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi- ciente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 20 Febbraio 2026 Il Presidente estensore UG NI