Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
L'azione di nullità delle delibere di una società, disciplinata dall'art. 2379 cod. civ., postula che la qualità di socio dell'attore, oltre a sussistere al momento della proposizione della domanda, permanga per tutto il corso del giudizio, sino alla decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina "ipso facto" la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante.
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TRIBUNALE ROMA (ord.) – 24 maggio 2010 – Tronci Giudice istruttore – As. P.Ol. Campania et al. c. Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano soc. cons. a r.l. Società di capitali – Società consortile a responsabilità limitata – Modello dualistico – Compatibilità con il tipo sociale (Artt. 2409-octies, 2475, 1° comma, 2479, 2° comma, n. 2, c.c.) In ragione dell'elevata elasticità e versatilità che, in conformità ai principi posti dalla legge n. 366 del 2001, connotano l'organizzazione interna della società a responsabilità limitata, l'adozione del modello dualistico, dettato dal legislatore per la società per azioni, nell'ambito di una società a responsabilità limitata, non colloca quest'ultima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELTAPOL FROSINONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso l'avvocato CIRO SINDONA, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIANO DE MARI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NI SS;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 12562/00 proposto da:
NI SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso l'avvocato FRANCESCO CAPECCI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PIZZUTELLI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DELTAPOL FROSINONE SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2899/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SINDONA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato PIZZUTELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA ZI conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NE, la s.r.l. Istituto di vigilanza Gen. ZI per sentire dichiarare l'invalidità delle deliberazioni con cui l'assemblea del 22 maggio 1988 aveva approvato il bilancio 1987 ed aveva disposto l'accantonamento a riserva degli utili d'esercizio. A fondamento della domanda l'attore esponeva che tra i ricavi, nel conto profitti e perdite, era stata riportata la voce di sopravvenienza attiva di lire 309.266.000, conseguente alla restituzione di contributi da parte dell'Inps; che, tuttavia, il credito in questione spettava alla diversa omonima società di fatto;
che, espunta tale voce, il bilancio era in perdita. Per le stesse ragioni, con successiva citazione, MA ZI impugnava anche il bilancio del 1988. La s.r.l. Istituto di vigilanza Gen. ZI si costituiva deducendo l'infondatezza della domanda in quanto l'Inps aveva effettuato il pagamento in favore di essa convenuta ed in quanto l'assemblea aveva approvato il bilancio in ogni sua parte;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni.
Dopo la riunione delle cause, il Tribunale di NE, con sentenza del 24 maggio 1996, rigettava sia la domanda dello ZI, osservando che il mandato dell'Inps era intestato proprio alla s.r.l., sia la domanda riconvenzionale.
La sentenza veniva impugnata da MA ZI con appello principale e dalla s.r.l. PO NE (già s.r.l. Istituto di vigilanza Gen. ZI) con appello incidentale. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 ottobre 1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità delle delibere di approvazione del bilancio degli anni 1987 e 1988; nel resto confermava le decisioni del primo giudice. In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale osservava che: 1) la società di fatto Istituto di vigilanza Gen. ZI non poteva considerarsi estinta, in mancanza della liquidazione di tutti i rapporti attivi e passivi che ad essa facevano capo;
2) l'attore, considerato che si verteva in una ipotesi di nullità della delibera, era legittimato all'azione in virtù dell'interesse diretto all'accertamento della titolarità del credito Inps in capo alla società di fatto della quale era ancora socio;
pertanto, era irrilevante la circostanza che l'attore non fosse socio della s.r.l. PO, per non avere sottoscritto alcuna quota di nuova emissione, in occasione della ricostituzione del capitale sociale andato interamente perduto;
3) il credito contributivo era maturato a favore della società di fatto Istituto di vigilanza Gen. ZI, in un momento nel quale l'omonima s.r.l. ancora non esisteva;
4) la s.r.l. PO non aveva provato di essere succeduta nel credito, in virtù di autonoma cessione o di cessione dell'intera azienda, ne' aveva provato di essere nata dalla trasformazione della società di fatto;
5) in senso contrario si poteva, anzi, rilevare che la s.r.l. si era accollata il debito per TFR gravante sulla società di fatto, verso cessione di alcuni crediti specificamente indicati, il che consentiva di escludere una successione nell'universalità dei rapporti obbligatori;
6) erano, pertanto, nulli i bilanci relativi agli esercizi 1987 e 1988; 7) l'appello incidentale, relativo ai pretesi danni cagionati alla società con l'esercizio di attività giurisdizionale, era infondato atteso che una tale attività è fonte di responsabilità solo nell'ipotesi, che nella specie non ricorreva, prevista dall'art. 96 c.p.c. Avverso detta sentenza la s.r.l. s.r.l. PO NE propone ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi. MA ZI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, deducendo due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 2275 e 2293 c.c. nonché dell'art. 100 c.p.c, assumendo che erroneamente la Corte di merito aveva disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione dello ZI, considerato che la società di fatto aveva cessato di esistere con la costituzione della s.r.l., ad essa era subentrata a tutti gli effetti di legge. Pertanto, lo ZI, che della nuova società era socio ed aveva dimostrato, unitamente agli altri soci, di volere porre fine alla società di fatto, trasferendo le attività e le passività alla società di capitali, non aveva interesse all'accertamento che il credito ricadeva nella titolarità della società di fatto. Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 202 c.p.c. e del T.U.L.P.S., considerato che la s.r.l., pur essendo stata costituita ex novo per non sottostare alle formalità previste per la trasformazione, era di fatto subentrata alla società di fatto e ne aveva rilevato l'azienda ed anche l'autorizzazione prefettizia.
Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta la "violazione ed erronea interpretazione della domanda introduttiva", in quanto lo stesso ZI, in una lettera successiva all'inizio del giudizio, non aveva contestato il fatto che l'INPS avesse restituito alla s.r.l. i contributi versati dalla s.d.f. e, pertanto, avrebbe dovuto promuovere non una impugnazione di delibere assembleari, ma un'azione di restituzione.
Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 96 c.p.c., in quanto la Corte di merito aveva rigettato l'appello incidentale da essa proposto, affermando erroneamente che la domanda era legittima. Infatti, non solo l'appello dello ZI era temerario, ma lo stesso aveva instaurato dodici vertenze nei confronti della società ed aveva operato in conflitto di interessi con essa. Pertanto, la Corte di merito aveva errato nel non prendere in considerazione tali circostanze.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione degli artt. 91 e 100 c.p.c. nonché degli artt. 2377, 2378, 2379, 1421 e 2907 c.c. in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto disattendere l'eccezione di difetto di interesse in base al solo rilievo che la qualità di socio della s.r.l. sussisteva al momento di impugnazione delle delibere.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le domande formulate dalla appellata per la prima volta con la comparsa di risposta in appello.
2. I primi tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati per quanto di ragione. Attraverso dette censure la ricorrente principale ripropone la questione della configurabilità di un interesse ad agire dello ZI collegato al fatto di essere socio di diversa società, pretesamente titolare del credito il cui pagamento era stato ricevuto dalla società convenuta ed era stato dalla stessa iscritto in bilancio. La ricorrente, sebbene anche con non perspicui riferimenti alla pretesa estinzione della società di fatto ed al preteso trasferimento ad essa ricorrente dei rapporti attivi e passivi che alla prima avevano fatto capo, fonda comunque le proprie censure essenzialmente sulla mancanza di interesse dello ZI all'accertamento che il credito ricadeva nella titolarità della società di fatto. Sotto tale aspetto i motivi sono fondati. L'azione di accertamento della nullità di delibere assembleari, disciplinata dagli articoli 1421-1423 cod. civ. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2379 cod. civ., può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse. L'interesse in questione, tuttavia, non solo deve essere concreto ed attuale (Cass. 25 febbraio 2002, n. 2721; Cass. 11 gennaio 2001, n. 338), ma deve riferirsi specificamente all'azione di nullità. L'interesse ad agire, per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, deve per definizione riferirsi all'azione in concreto esercitata. È evidente, quindi, che l'interesse all'accertamento della nullità della deliberazione assembleare non può identificarsi nell'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare l'interesse dell'attore. È evidente, ancora, che l'accertamento della pretesa nullità della delibera assembleare non produrrebbe alcuna utilità giuridicamente apprezzabile per lo ZI, posto che, anche escludendo la legittimità della iscrizione in bilancio della contestata posta attiva, non resterebbero comunque accertati, in considerazione dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, ne' la titolarità in capo ad un diverso soggetto del credito, la cui riscossione ha generato la posta attiva, ne' l'obbligo di restituzione a terzi delle somme che si pretendono essere state indebitamente percepite. Tali risultati, infatti, potrebbero essere conseguiti soltanto con l'esercizio di una azione di accertamento della titolarità del credito iscritto in bilancio ovvero di una azione di restituzione delle somme percepite dalla convenuta.
Pertanto, non sussiste un interesse ad agire dello ZI, collegabile al fatto di essere socio di una diversa società. Poiché l'azione non poteva essere proposta, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c, nella parte in cui ha pronunziato sulla domanda di accertamento della nullità delle deliberazioni assembleari.
Il quarto motivo del ricorso principale è, invece, infondato. Invero, la responsabilità aggravata, prevista dall'art. 96, 1^ co. c.p.c. a carico di chi agisce temerariamente in giudizio, può essere accertata soltanto dal giudice della causa dal cui esito si pretende di dedurre la responsabilità. Pertanto, esattamente, sia pure con estrema sintesi, la Corte di merito ha escluso il rilievo di pretese condotte illegittime tenute dallo ZI in altri giudizi. Quanto alla condotta dello ZI nel presente giudizio, la sentenza di appello, che ha escluso la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, è stata censurata in modo assolutamente generico, limitandosi ad affermare apoditticamente la temerarietà dell'appello dello ZI, senza neppure accennare al presupposto del pregiudizio subito in conseguenza del preteso comportamento temerario della parte soccombente.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Si deve premettere, come sopra si è ricordato, che la legittimazione ad impugnare le deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto spetta, ai sensi degli artt. 2379 e 1421 cod. civ., a chiunque vi abbia interesse. Ciò, tuttavia, non rende irrilevante la qualità di socio, atteso che l'interesse connesso alla qualità di socio spazia dall'interesse meramente ed immediatamente patrimoniale all'interesse derivante "dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni - destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira" (così Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; nello stesso senso Cass. 30 marzo 1995, n. 3774). Comunque, anche in tale più ampia prospettazione, l'attore deve pur sempre allegare l'esistenza di un proprio interesse concreto ed attuale, non essendo necessariamente sufficiente il fatto che sia socio e non abbia concorso con il proprio voto alla formazione della decisione assembleare nulla (v., oltre Cass. 3774/1995 cit., Cass. 28 maggio 1993, n. 5959; Cass. 18 marzo 1986, n. 1839), anche se la qualità di socio rende la prova più agevole ed in larga misura ricavabile attraverso presunzioni.
Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la qualità di socio, quando ad essa è collegato l'interesse ad agire, oltre a sussistere al momento della proposizione della domanda, deve permanere per tutto il giudizio sino alla decisione della controversia (Cass. 8 giugno 1988, n. 3881). La ragione sta nel fatto che quando l'interesse ad agire è collegato alla qualità di socio, la perdita di tale qualità determina normalmente anche la perdita dell'interesse ad agire. Tale regola non opera e l'interesse ad agire sopravvive alla perdita della qualità di socio, soltanto quando l'attore vanta un diritto in relazione alla sua passata partecipazione e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità di una delibera assembleare presa quando egli era ancora socio (Cass. 13 gennaio 1988, n. 181, che fa esemplificativamente riferimento al diritto alla liquidazione della quota, la cui valutazione può risentire degli effetti di una delibera nulla di approvazione del bilancio).
Nella specie il ricorrente incidentale non solo fonda la sua legittimazione esclusivamente sulla qualità di socio, senza allegare quale sia il suo interesse concreto ed attuale, ma, come è pacifico, ha anche perduto tale qualità nel corso del giudizio. Il secondo motivo del ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del ricorso principale, resta assorbito, in quanto collegato al quarto motivo, che è stato rigettato, del ricorso principale.
Le spese devono essere poste a carico di MA ZI, in considerazione della sua soccombenza sul tema principale della lite, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi del ricorso principale;
rigetta il quarto motivo dello stesso ricorso;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
condanna MA ZI al rimborso delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 4.500,00=, di cui 100 per spese vive.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003