Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15409 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO15409/02 Composta dagli Ill.mi igg. Dott. Vincenzo MILEO R.G.N.4488/01 Presidente Consigliere Dott. Michele DE LUCA Cron.35998 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Ud. 15/05/02 LAMORGESE Cons. Rel. Dott. Antonio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
RI AT, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni;
I piazzale Clodio n. 12, presso l'avv. Federico Carella, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso l'ordinanza 1° febbraio 2000 G.E. Tribunale di .' 2151 1 Roma (procedimento esecutivo R.G. n. 25486/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Federico Carella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 13 maggio 1999 il Pretore di Roma condannava la Croce Rossa Italiana al pagamento in favore di AT BA della somma di lire 626.309.817, oltre interessi dal 30 aprile 1999 al saldo. Il BA, dopo avere, in data 27 maggio 1999, notificato alla debitrice tale titolo esecutivo unitamente al precetto, procedeva con atto notificato il 9 giugno 1999 a pignoramento presso la Banca Nazionale del Lavoro delle somme da questa dovute alla Croce Rossa Italiana. La debitrice esecutata all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo proponeva opposizione, deducendo la nullità del pignoramento ex art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella 2 legge 28 febbraio 1997 n. 30, in quanto eseguito prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 1° febbraio 2000 assegnava al creditore la somma di lire 199.850.000, poiché il medesimo Tribunale, dinanzi al quale era stata appellata la suindicata decisione del 13 maggio 1999, aveva nel frattempo sospeso l'esecuzione per la parte di credito eccedente lire 200.000.000. La Croce Rossa Italiana ha quindi richiesto la cassazione dell'ordinanza di assegnazione, sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria. L'altra parte ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che il provvedimento impugnato è "sostanzialmente equivalente a sentenza nella misura in cui implicitamente disattende l'opposizione all'esecuzione", la ricorrente denuncia violazione dell'art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, e nullità del procedimento esecutivo compresa la citata ordinanza 3 (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo giorni motivo). Prima del decorso del termine dei sessanta fissato dalla norma denunciata, sostiene la Croce Rossa, il creditore non ha diritto di procedere ad confronti delle esecuzione forzata nei Endi Amministrazioni dello Stato e degli pubblici economici, e quindi il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto di ufficio dichiarare la nullità del pignoramento eseguito il 9 giugno 1999, non essendo trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo avvenuta il 27 maggio 1999. L'eccepita inesistenza del diritto di procedere ad espropriazione forzata, prosegue la ricorrente, era stata invece disattesa dal giudice dell'esecuzione senza alcuna motivazione. Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo. Si deve infatti rilevare, come già questa Corte ha avuto occasione di evidenziare (cfr. sentenza 21 dicembre 2001 n. 16143, oltre alla n. 6228 del 21 giugno 1999), che l'opposizione proposta dalla pubblica amministrazione avverso il pignoramento presso terzi eseguito, come nella specie, prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 del citato decreto legge (convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30), di sessanta 4 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione, concernendo solo le modalità temporali s dell'esecuzione forzata e non l'esistenza del diritto del creditore istante di procedere all'esecuzione forzata. Di conseguenza, essendo accertato che il pignoramento era stato eseguito con atto notificato il 9 giugno 1999, l'opposizione doveva essere termine perentorio di cinque proposta entro il giorni da tale data (v. Cass. 3 ottobre 1997 n. 9673, Cass. 7 luglio 1993 n. 7394), mentre invece la Croce Rossa Italiana la propose soltanto all'udienza dell'8 novembre 1999, fissata per la dichiarazione del terzo. E l'inosservanza del termine suddetto, da rilevare anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità (Cass. 20 luglio 2001 n. 9912, Cass. 1° dicembre 2000 n. 15364), ha determinato la decadenza dall'opposizione. Altro profilo di inammissibilità concerne la natura del provvedimento di assegnazione delle somme al creditore. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. fra le numerose sentenze la n. 5712 del 20 giugno 1996, la n. 9541 del 29 giugno 1997, la n. 3070 del 23 marzo 1998), l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato costituente l'atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi può essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. la sentenza n. 16143 del 21 dicembre 2001, oltre alla n. 6228 del 21 giugno 1999). nulla rileva, ai fini dell'ammissibilità del presente ricorso, che la ricorrente abbia impugnato in sede di legittimità l'ordinanza di assegnazione, attribuendole natura di sentenza, emessa in ordine alla opposizione che essa debitrice aveva proposto contestando la sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata: a parte l'irrilevanza della qualificazione data dalla ricorrente circa la natura della opposizione proposta, competendo ciò al giudice, si deve osservare che se si fosse trattato di sentenza in tema di opposizione all'esecuzione, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di natura decisoria con l'appello e non con il ricorso per cassazione. 6 Va perciò dichiarata la inammissibilità del ricorso e la Croce Rossa Italiana, in quanto soccombente, è tenuta alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro14,00 oltre a euro 3.000,00=(tremila/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Антоша волноцен Vincenzo M o IL CANCELLIERE Depositato in Concelleria CAsagi- 4 HOV, 2082 IL CANCELLERE F