Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
Il procuratore della repubblica il quale intenda presentare appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso un'ordinanza in materia di misure cautelari, e non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 - di spedire l'atto a mezzo telegramma o raccomandata, deve - a pena di inammissibilità del gravame - presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Solo le parti private ed i loro difensori hanno infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., la possibilità di presentare l'impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2004, n. 15674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15674 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 10/02/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 284
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 041234/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SPERA PIERLUIGI N. IL 12/05/1977;
avverso ORDINANZA del 09/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIANI Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, e per l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M.. FATTO E DIRITTO
PE IG, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 9.10.2003, del Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, che ha applicato, a seguito di appello proposto ex art. 310 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, per i seguenti motivi:
1) Violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità (artt. 582, 583, 591 c.p.p.), avendo il P.M. depositato l'atto di appello presso la cancelleria del GIP gravato, violando la disposizione di cui all'art. 309, 4^ comma, c.p.p.. 2) Inosservanza dell'art. 292, 2^ comma, c.p.p.. 3) Inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 89 D.P.R. 309/90. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Nella specie, risulta per tabulas che il P.M., nell'appellare l'ordinanza del GIP in data 13.9.2003, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di PE IG in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, ha depositato l'atto di gravame in data 22.9.2003 preso la cancelleria dell'ufficio GIP del Tribunale di La Spezia.
L'art. 310, 2^ comma, c.p.p., che disciplina l'appello - tra gli altri - del pubblico ministero contro le ordinanze in materia di misure cautelari, fa espresso richiamo, sul punto, a quanto previsto dall'art. 309, commi 4^ e 7^, il quale dispone che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Tale normativa costituisce deroga alla regola generale prevista dall'art. 582, secondo il quale l'atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, "salvo che la legge disponga altrimenti". La ratio di tale diversa previsione legislativa è facilmente ravvisabile nella particolare celerità processuale che deve caratterizzare l'esame dei provvedimenti de liberiate, in modo che, qualora la parte che impugni non si avvalga dei sistemi di spedizione indicati dall'art. 583, debba depositare l'atto di gravame presso la cancelleria del tribunale dove ha sede il giudice che deciderà sulla misura cautelare.
La sanzione che ne deriva è l'inammissibilità dell'impugnazione, a norma dell'art. 591, 1^ comma, lett. c), c.p.p.. Va, pertanto, confermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale "il P.M., il quale intenda presentare appello ai sensi dell'art. 310 avverso un'ordinanza in materia di misure cautelari, e non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 - di spedire l'atto a mezzo telegramma o raccomandata, deve, a pena di inammissibilità del gravame, presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza; solo le parti private e i loro difensori hanno, infatti, ai sensi dell'art. 582, 2^ comma, c.p.p., la possibilità di presentare l'impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano" (Cass. 1.6.2000, Rosati, CED 217128).
Nella specie, pertanto, avendo il P.M. depositato l'atto di appello nell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (GIP del Tribunale di La Spezia), il Tribunale del riesame di Genova avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 310, 2^ comma, in relazione agli artt. 309, 4^ comma, 582, e 591, 1^ comma, lett. c) c.p.p..
Nè, come ha esattamente rilevato il P.G. di legittimità nell'udienza camerale, si può ritenere che, comunque, l'impugnazione sia pervenuta nel termine utile di dieci giorni previsto dal 3^ comma dell'art. 309, come richiamato dal 2^ comma dell'art. 310, in quanto lo stesso P.M. appellante ha posto la data del 15.9.2003 all'atto di impugnazione, lo ha depositato il 22 successivo, ed esso è pervenuto al Tribunale di Genova il 26.9.2003. Ciò a prescindere dalla trasmissione a mezzo telefax, che non è ammissibile per gli atti di impugnazione, essendo esclusa dall'art. 583 (Cass. 16.11.1999 n. 6285 proprio in tema di appello cautelare;
conformi Cass. n. 883/1998; n. 1533/1996; n. 5530/1996; difforme n. 16/1991). Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M.. Tale declaratoria assorbe e rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di La Spezia in data 22.9.2003 avverso l'ordinanza in data 13.9.2003 del GIP del Tribunale di La Spezia nei confronti di PE IG. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004