Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
La dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale per i reati previsti dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. di competenza della Corte di assise del medesimo ambito territoriale, impone la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo, invece, illegittima la diretta trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
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- 1. Dichiarazione di incompetenza e diretta trasmissione degli atti alEnrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza qui illustrata, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha invocato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale rilevato in relazione al disposto dell'art. 23, comma 1, c.p.p.[1]. Per poter comprendere appieno il nodo problematico della questione, si deve innanzitutto segnalare come la norma dibattuta – la quale, come noto, detta la disciplina processuale della dichiarazione di incompetenza nel dibattimento di primo grado – sia stata oggetto di più censure da parte della Consulta: la Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 76 …
Leggi di più… - 2. Art. 23 - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2014, n. 47097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47097 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 15/07/2014
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 2461
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 3408/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. P.D.Z. , nato a (OMISSIS) ;
2. P.P.Z. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 22/02/2013 della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Zaza Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per l'imputato P.Z.D. l'avv. Saldarini Beatrice e per entrambi gli imputati D.V.P. , che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Chieti del 28/10/2009, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di Z.P.D. e Z.P.P. per il reato continuato di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, artt. 600, 609-ter, 609-
octies e 648 cod. pen., commesso in Francavilla ed altrove fino al giugno del 2003 reclutando e inducendo numerose donne di nazionalità bulgara, fra le quali I.I.G. , (+Altri) , ad entrare clandestinamente in Italia, favorendone e sfruttandone la prostituzione, riducendo la S. e le B. in condizione analoga alla schiavitù, ponendo in essere più atti di violenza sessuale di gruppo nei confronti della S. , della B. e di Z.M. e ricevendo numerosi documenti contraffatti. La sentenza di primo grado veniva riformata con la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di associazione per delinquere e la rideterminazione della pena nei confronti degli imputati in anni quattordici di reclusione ciascuno.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sulla competenza per materia, i ricorrenti, premesso che gli imputati venivano originariamente tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti e che alla prima udienza dibattimentale, rilevata a seguito di richiesta del pubblico ministero la competenza della Corte d'Assise in ordine ai reati di cui all'art. 600 cod. pen., il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise di Chieti e rinviava direttamente il dibattimento all'udienza del 15/04/2008 dinanzi a detta Corte, deducono violazione di legge nell'argomentazione della sentenza impugnata per la quale l'art. 23 c.p.p., comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 11/03/19 76, n. 76 nella parte in cui non disponeva che a seguito della declaratoria di incompetenza gli atti venissero trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente, non si applicherebbe ai casi nei quali l'avvenuta celebrazione dell'udienza preliminare, con la possibilità di esercizio dei diritti della difesa in quella sede, escluderebbe la necessità della regressione del procedimento per una nuova fissazione di tale udienza;
osservando che la norma, come affermato nella citata decisione della Corte Costituzionale, deve trovare applicazione in tutti i casi nei quali venga riscontrata la violazione della disciplina regolatrice della competenza, dipendendo le vantazioni della difesa, in ordine all'opportunità della richiesta di riti alternativi all'udienza preliminare, anche dall'individuazione del giudice del dibattimento.
2. Sull'affermazione di responsabilità, i ricorrenti deducono violazione di legge ed illogicità della motivazione nel rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese B. , S. e I.L. , acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. pen. per la sopravvenuta irreperibilità delle testimoni, laddove tale irreperibilità non poteva ritenersi imprevedibile;
violazione di legge nella mancanza di adeguate ricerche delle testimoni;
ancora violazione di legge nel fondamento della prova a carico degli imputati essenzialmente sulle dichiarazioni di cui sopra, in contrasto con la previsione di cui all'art. 526 c.p.p., comma 1-bis, nell'individuazione di ulteriori prove in risultanze costituenti in realtà elementi di mero riscontro e non di prova autonoma;
e contraddittorietà della motivazione nel riferimento, quanto ai reati di riduzione in schiavitù e violenza sessuale di gruppo, alle irrilevanti dichiarazioni della teste B. ; violazione di legge nell'attribuzione agli imputati delle voci intercettate per la mancanza di contestazioni nel corso delle operazioni peritali e mancanza di motivazione sull'identificazione degli imputati quali utilizzatori delle utenze intercettate. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto sull'eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sulla competenza per materia è fondato.
Come rammentato dal ricorrente, l'art. 23, comma primo, cod. proc. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Cost.
n. 76 del 26/02/1993), per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui prevedeva, per il caso della declatoria della propria incompetenza per materia ad opera del giudice del dibattimento, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Il principio affermato con la decisione appena indicata, esteso da altra pronuncia (Corte Cost. n. 70 del 07/03/1996) alla previsione dell'art. 24 c.p.p., comma 1, in tema di declaratoria di incompetenza per territorio, è stato ritenuto valido, in sede applicativa, anche nell'ipotesi nella quale l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che abbia dichiarato la propria incompetenza coincida con quello del pubblico ministero presso il diverso giudice del quale sia ritenuta la competenza (Sez. 5, n. 21587 del 17/03/2009, Rv. 243890), e con specifico riguardo ad un caso che investiva le competenze per materia del Tribunale e della Corte d'Assise, sia pure nel senso opposto a quello che caratterizza la situazione qui esaminata, della declaratoria di incompetenza della Corte d'Assise per reati ritenuti di competenza del Tribunale (Sez. 1, n. 37037 del 20/09/2010, Apadula, Rv. 248954).
Esiste sul punto, e con preciso riferimento al caso della ritenuta competenza della Corte d'Assise da parte del Tribunale, un orientamento contrario, nei termini per i quali la diretta trasmissione degli atti al giudice competente, e non al pubblico ministero presso quest'ultimo, sarebbe illegittima soltanto ove detto pubblico ministero sia diverso da quello che abbia esercitato l'azione penale (Sez. 5, n. 18710 del 27/02/2013, A., Rv. 256774);
condizioni indubbiamente non ricorrenti nella fattispecie concreta in esame. Tale interpretazione fa leva, per superare il dettato delle decisioni della Corte Costituzionale precedentemente citate, su altra sentenza della stessa Corte (Corte Cost. n. 104 del 10/04/2001), per la quale la seconda di dette decisioni, ossia la n. 70 del 1996, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti ad un pubblico ministero per l'appunto diverso da quello che aveva esercitato l'azione penale;
avendo conseguentemente la citata sentenza n. 104 del 2001 ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen. nella parte in cui gli stessi imporrebbero la trasmissione degli atti al pubblico ministero anche nei procedimenti per i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, nei quali la declaratoria di incompetenza non comporti la trasmissione degli atti ad un pubblico ministero presso un giudice di altro distretto.
È tuttavia agevole osservare, in primo luogo, come la pronuncia della Corte Costituzionale posta a fondamento della sentenza n. 18710 del 2013 di questa Corte riguardi dichiaratamente un caso di incompetenza territoriale, e non di incompetenza per materia quale quello oggetto del ricorso in discussione.
Ma, oltre a questo, la sentenza di cui sopra, ove ritiene superabili nel caso di specie le argomentazioni poste a sostegno della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 1993 nell'affermazione del principio impositivo della trasmissione degli atti al pubblico ministero in una situazione di dichiarata incompetenza per materia quale quella in esame, non considera come le stesse trascendano l'aspetto meramente pratico dell'identità o meno dell'ufficio del pubblico ministero nella precedente e nella nuova prospettiva di individuazione del giudice competente. Osservava infatti quella Corte, nell'occasione, che la violazione delle norme regolatrici della competenza per materia investe non solo l'identificazione degli organi concretamente chiamati ad esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale. Il corretto svolgimento di quest'ultima, che include la sottoposizione della materia oggetto del processo al giudice indicato dall'ordinamento quale competente a decidere per i reati specificamente contestati, non può pertanto che essere pregiudicato nella sua dimensione essenziale da una diversa ed errata destinazione del procedimento;
e tanto a maggior ragione in presenza di una violazione di legge che, come nel caso di specie, sottragga il processo ad un giudice strutturalmente costituito in termini sostanzialmente difformi da quello dinanzi al quale il giudizio venga erroneamente disposto, con la prevalente presenza, nella composizione del collegio deliberante, dei giudici popolari previsti nella Corte d'Assise.
Coerentemente, dunque, la sentenza della Corte Costituzionale da ultima indicata, e le decisioni di questa Corte che applicavano il principio in quella sede affermato a casi simili a quello oggetto del presento procedimento, concludevano come siffatta violazione rendesse necessaria la riproposizione dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, a prescindere dall'identificazione di quest'ultimo, perché detta azione potesse esitare in un giudizio correttamente instaurato dinanzi al giudice competente. È irrilevante, in questa prospettiva, il riferimento della sentenza impugnata alla funzionalità della regressione del procedimento all'esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà di accedere a riti alternativi nel corso dell'udienza preliminare, ed alla mancanza nel caso in esame di concrete violazioni dei diritti della difesa, sotto questo profilo, laddove le relative opzioni sono garantite all'imputato, nell'udienza preliminare comunque regolarmente celebratasi. È ben vero che nella più volte menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 1993 vi è un richiamo all'incidenza della violazione delle regole della competenza per materia sulle valutazioni dell'imputato in ordine alla scelta dei riti alternativi;
ma tale accenno appare superato dalle illustrate e preminenti considerazioni della stessa Corte, che indicano la regressione quale rimedio naturale della violazione di norme sul corretto svolgimento dell'azione penale.
La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014