Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2014, n. 47097
CASS
Sentenza 15 luglio 2014

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La dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale per i reati previsti dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. di competenza della Corte di assise del medesimo ambito territoriale, impone la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo, invece, illegittima la diretta trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.

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  • 1Dichiarazione di incompetenza e diretta trasmissione degli atti al
    Enrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza qui illustrata, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha invocato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale rilevato in relazione al disposto dell'art. 23, comma 1, c.p.p.[1]. Per poter comprendere appieno il nodo problematico della questione, si deve innanzitutto segnalare come la norma dibattuta – la quale, come noto, detta la disciplina processuale della dichiarazione di incompetenza nel dibattimento di primo grado – sia stata oggetto di più censure da parte della Consulta: la Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 76 …

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  • 2Art. 23 - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2014, n. 47097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47097
Data del deposito : 15 luglio 2014

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