Sentenza 30 aprile 2010
Massime • 1
Rientra nei poteri del giudice, pur dopo avere dato corso alla procedura di sostituzione del perito, confermare l'incarico al perito in precedenza nominato, per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito, avendo ritenuto valide le giustificazioni rese quanto al ritardo nel deposito della relazione peritale (nella specie, dovuto a gravi motivi di salute). (La Corte ha anche osservato che la relazione depositata prima dell'audizione del perito e della successiva conferma dell'incarico non è inutilizzabile, poiché l'operatività della sostituzione dipende dall'ascolto delle eventuali giustificazioni del perito, e comunque la prova non è costituita dalla relazione peritale, bensì dalle dichiarazioni rese dal perito in sede di esame dibattimentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2010, n. 31404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31404 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 30/04/2010
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 796
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 31768/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ST TO N. IL 05/03/1968;
1) RESPONSABILE CIVILE;
avverso la sentenza n. 1891/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 05/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 15/10/2004 il Tribunale di Lucca condannava TI LO ed AN FA per il delitto di cui all'art. 589 c.p. per avere provocato, alla guida dei loro rispettivi autocarri, con condotte colpose concorrenti, un incidente stradale nell'occasione del quale perdeva la vita HI IL (acc. in Altopascio il 10/10/2000).
In particolare il TI alla guida di un autocarro Fiat Iveco, provenendo dallo svincolo di Altopascio, si era inserito sul tratto autostradale "Firenze-Mare" (in direzione Firenze) senza dare la precedenza ai veicoli già presenti in autostrada, in tal modo venendo tamponato dall'autoarticolato "Man" condotto dall'AN che non aveva ridotto la velocità in prossimità dello svincolo ed in presenza dell'altro mezzo che faceva ingresso sulla carreggiata. A seguito dell'urto il veicolo tamponato deviava a sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia dopo avere divelto il guardrail ed andava a collidere con l'auto Golf, proveniente in senso inverso, condotta dalla HI.
Il giudice di primo grado irrogava, concesse ad entrambi le attenuanti generiche prevalenti, al TI la pena di anni 1 di reclusione ed all'AN, la pena di mesi 8 di reclusione. Condannava gli imputati in solido tra loro e con il Responsabile civile "Aurora" Ass.ni al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio, attribuendo loro una provvisionale immediatamente esecutiva.
2. Con sentenza del 5/5/2008 la Corte di Appello di Firenze, dopo avere disposto ai sensi dell'art. 603 c.p.p. perizia tecnica sulla dinamica del sinistro, confermava la pronuncia di condanna, riducendo al pena al TI a mesi 8 di reclusione e determinando il concorso di colpa degli imputati nel 50% ciascuno.
Osservava la Corte, quanto alla penale responsabilità degli imputati, che essa emergeva dalle seguenti circostanze:
- il sinistro era avvenuto alle ore 17.30 circa del 10/10/2000, sull'autostrada A/11 "Firenze-Mare", in un tratto di strada rettilineo, ove sulla carreggiata nord vi era uno svincolo di ingresso denominato "Altopascio";
- il TI, alla guida del sua autocarro, ad una velocità di circa 72 km/h stava percorrendo la corsia di accelerazione onde immettersi nel flusso di traffico autostradale;
- tale conducente aveva fatto ingresso nel flusso di traffico senza percorrere tutta la corsia dello svincolo (lunga 250 mt.), ma immettendosi nella corsia autostradale dopo circa 125 mt.;
- l'AN, alla guida del suo autoarticolato percorreva la corsia di destra dell'autostrada ad una velocità di circa 88-85 km/h, superiore al limite imposto di km/h80;
- in prossimità della corsia di accelerazione dello svincolo di Altopascio, pure avvedendosi della presenza di altro autocarro che stava per immettersi nel flusso di traffico, non aveva moderato la velocità;
- in tale frangente si era verificata una collisione tra lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro del TI e la parte anteriore destra del trattore dell'autoarticolato;
- a causa dell'urto il mezzo tamponato aveva deviato a sinistra, divelto il guardrail ed invaso la corsia autostradale opposta, determinando lo scontro con l'auto Golf condotta dalla povera HI.
La Corte, alla luce della perizia svolta e delle deposizioni raccolte, confermava la responsabilità nel fatto di entrambi gli imputati e determinava in modo paritario il rispettivo concorso di colpa.
In particolare riconosceva che il TI aveva tenuto una condotta colposa costituita dall'avere percorso la corsia di accelerazione quasi al massimo della velocità, immettendosi nel flusso di traffico senza dare la precedenza e senza avere percorso interamente la corsia di svincolo.
Attribuiva al AN la responsabilità nel fatto, in quanto aveva tenuto una velocità di circolazione superiore a limite massimo di 80 km/h ed in presenza di un veicolo che stava per immettersi sulla carreggiata e che non aveva effettuato una immissione repentina, non aveva ridotto la velocità per agevolare la manovra dell'altro autocarro.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato AN, lamentando:
3.1. La violazione della legge processuale. Invero, il perito nominato d'ufficio, a causa del ritardo nell'espletamento dell'incarico, era stato sostituito con ordinanza del 7/12/2007;
all'udienza del 17/l/2008 fissata per l'applicazione delle sanzioni, il perito (ing. OR) era comparso depositando l'elaborato peritale datato 24/12/2007, pur in assenza dei difensori. All'udienza del 7/4/2008 erano state formalizzate le eccezioni difensive ed il collegio, in diversa composizione, le aveva rigettate revocando l'ordinanza di sostituzione del perito. Tali condotte processuali avevano determinato una pluralità di nullità determinate da: a) l'avere la Corte attribuito efficacia retroattiva alla revoca della sostituzione, attribuendo valore ad un elaborato peritale redatto dopo il provvedimento di revoca;
b) i C.T. di parte erano stati sentiti dal perito separatamente, senza reciproco contraddittorio;
c) la perizia era stata depositata in assenza dei difensori;
d) un collegio diversamente composto aveva proceduto al conferimento dell'incarico senza previa rinnovazione degli atti.
3.2. Il travisamento della prova, in quanto dalle acquisizioni istruttorie ed in particolare dal cronotachigrafo dell'autocarro del TI, era emerso che tale veicolo al momento del sinistro aveva una velocità di circa 40-60 km/h e non di 72 come affermato dal perito d'ufficio;
3.3. la illogicità della motivazione, laddove la Corte dopo avere rilevato che l'autocarro del TI aveva fatto ingresso nella corsia autostradale ben prima del dovuto, non aveva considerato che a quel punto l'AN non aveva avuto più la possibilità di ridurre la velocità ed evitare l'impatto, a meno di non volere affermare il singolare principio che è il conducente che percorre la ordinaria corsia di marcia a dover dare la precedenza a quello che si immette nel traffico provenendo dalla corsia di accelerazione;
3.4. La violazione di legge in relazione alla non rilevata prescrizione del reato, prima della pronuncia della sentenza di appello, ai sensi dei novellati termini di prescrizione introdotti con la L. n. 251 del 2005. 4. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
4.1. In relazione alle doglianze relative alla perizia espletata nel dibattimento di secondo grado, va premesso quanto segue:
- in data 23/1/2006 la Corte di Appello disponeva, ai sensi dell'art.603 c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per l'espletamento di una perizia tecnica tesa a ricostruire l'incidente;
- all'udienza del 6/4/2006 l'incarico veniva affidato al Prof. Giuseppe OR;
- dopo diversi rinvii, la Corte di Appello, all'udienza del 7/12/2007, visto l'art. 231 c.p.p., disponeva la sostituzione del perito e rinviava all'udienza del 25/l/2008 per l'affidamento dell'incarico al perito designando;
contestualmente fissava l'udienza del 17/1/2008, ai sensi dell'art. 231 c.p.p., comma 3, per sentire il Prof. OR a discolpa "riservandosi di adottare in quella sede tutti gli opportuni provvedimenti a suo carico";
- a detta udienza del 17/l/2008 il Prof. OR compariva e giustificava il suo ritardo con gravi problemi cardiaci patiti e che lo avevano portato a subire un delicato intervento. Il perito dava anche atto di avere depositato in cancelleria la relazione. La Corte, preso atto delle giustificazioni rese dal perito, disponeva che le parti fossero informate del deposito, confermando il rinvio del dibattimento all'udienza del 25/1/2008;
- in tale udienza i difensori formulavano istanza di rinvio ed il processo veniva fissato per il 21/4/2008;
- in tale udienza, dopo avere ascoltato le eccezioni difensive, la Corte le rigettava, osservando che il perito non era stato revocato, bensì all'udienza del 21/1/2008 doveva essere sostituito, ma in ragione delle giustificazioni addotte e della imminenza della prescrizione, appariva opportuna la revoca dell'ordinanza di sostituzione del perito;
- alla successiva udienza del 5/5/2008 il perito veniva escusso in dibattimento nel contraddittorio tra le parti.
Ciò premesso, osserva questa Corte che le lamentate cause di nullità o inutilizzabilità della perizia non si sono maturate. Invero il giudice di merito, ai sensi dell'art. 231 c.p.p., comma 2, può provvedere alla sostituzione del perito solo dopo avere ascoltato le sue giustificazioni, essendo rilevante "che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili (cfr. dell'art. 231 cit., comma 2).
Ne consegue che rientrava nei poteri della Corte di merito, dopo avere preannunciato che intendeva sostituire il perito e dopo averlo ascoltato ed avere ritenuto giustificato il ritardo (per gravi motivi di salute), confermargli invece l'incarico, così non disperdendo il patrimonio di conoscenze acquisito.
Nè può dirsi che avendo egli nelle more depositato la relazione, questa era inutilizzabile, ciò per due ragioni: la prima, perché l'operatività della sostituzione dipendeva dall'esito dell'ascolto del perito all'udienza del 17/1/2008; la seconda, perché la prova non è costituita dalla relazione, ma dall'esame orale (ed in contraddittorio) del perito in udienza. Ciò è confermato dal disposto dell'art. 511 c.p.p., laddove è previsto che "la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito". Va inoltre evidenziato che sebbene depositata la perizia fuori udienza, in cancelleria, del deposito la Corte ha fatto dare avviso ai difensori in modo che questi hanno avuto la possibilità di preparare l'esame dibattimentale.
Quanto alla partecipazione dei consulenti tecnici alle operazioni, la difesa ha allegato, ma non documentato, che questi non sono stati sentiti in contraddittorio dal perito, ma separatamente. Va osservato che nessuna disposizione prevede la necessità di un formale contraddittorio durante le operazioni peritali (riservato invece alla fase dibattimentale innanzi al giudice), dovendo dette operazioni svolgersi senza particolari rigide formalità.
Infine, quanto alla lamentata violazione del principio di immutabilità del giudice, la difesa del ricorrente ha lamentato che l'elaborato peritale era stato acquisito e discusso da un collegio diversamente composto rispetto a quello che aveva proceduto al conferimento dell'incarico.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto modo di statuire che "Qualora, successivamente al provvedimento con il quale è stata disposta l'effettuazione di una perizia ed è stata effettuata la designazione dei periti, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, l'incombente venga poi espletato, senza che alcuna delle parti sollevi obiezioni o formuli richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale, l'utilizzazione, ai fini del decidere, delle risultanze di detta perizia non può in alcun modo dar luogo alla nullità prevista dall'art. 525 c.p.p., comma 2, per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento" (Cass. 1^, 9151/99, Capitani;
conformi: Cass. 1^, 13584/01, Fortunato;
Cass. 6^, 2928/09, Picozzi). Nel caso di specie, nell'immediatezza dell'udienza, nessuna eccezione di diversa composizione del giudice è stata formulata e, pertanto nessuna nullità si è maturata. Alla luce di quanto esposto, le censure formulate sono manifestamente infondate.
4.2. La difesa del ricorrente ha lamentato (senza peraltro specificarne in modo chiaro la rilevanza) il travisamento della prova, in quanto dalle acquisizioni istruttorie ed in particolare dal cronotachigrafo dell'autocarro del TI, era emerso che tale veicolo al momento del tamponamento aveva una velocità di circa 40- 60 km/h e non di 72 come affermato dal perito d'ufficio. Orbene va premesso che il detto vizio ricorre quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
Nel caso di specie, sul punto specifico il perito OR è stato escusso all'udienza del 5/5/2008 ed ha confermato che la valutazione della velocità del veicolo tamponato (72 km/h) era stata effettuata sulla base della registrazione del cronotachigrafo. La prova si è pertanto formata nel contraddittorio dibattimentale, valutando le diverse interpretazioni delle tracce offerte dai testi. Pertanto nessun travisamento si è verificato, avendo il giudice di merito semplicemente dato attendibilità alla ricostruzione del fatto effettuata dal perito. Anche tale censura pertanto è manifestamente infondata.
4.3. La difesa ha lamentato, inoltre, la illogicità della motivazione, laddove la Corte di merito, dopo avere rilevato che l'autocarro del TI aveva fatto ingresso nella corsia autostradale ben prima del dovuto, non aveva considerato che a quel punto l'AN non aveva avuto più la possibilità di ridurre la velocità ed evitare l'impatto, a meno di non volere affermare il singolare principio che è il conducente che percorre la ordinaria corsia di marcia a dover dare la precedenza a quello che si immette nel traffico provenendo dalla corsia di accelerazione. Anche tale doglianza è inammissibile.
Va premesso che il c.d. diritto di precedenza non è un diritto assoluto in quanto non esenta il conducente del veicolo favorito dall'osservare le norme di prudenza, sia codificate che non (cfr. ex plurimis, Cass. 4^, 12789/00, Cerato). Nel caso in questione, il giudice di merito, con coerente e logica motivazione ha rilevato che la responsabilità dell'AN nel fatto, si evinceva dalle circostanze che aveva tenuto una velocità di circolazione superiore a limite massimo di 80 km/h ed in presenza di un veicolo che stava per immettersi sulla carreggiata e che non aveva effettuato una immissione repentina, non aveva ridotto la velocità per agevolare la manovra dell'altro autocarro, pur avendo una completa visibilità del tratto stradale.
Ciò posto, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, come detto, regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
4.4. Infine, quanto alla eccepita prescrizione del delitto prima della pronuncia della sentenza di appello (5/5/2008), va evidenziato che la data del commesso reato risale al 10/10/2000; il termine di prescrizione, comprensivo di interruzione, era di anni 7 e mesi 6 (essendo state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti), pertanto la prescrizione ordinaria si maturava alla data del 10/4/2008. Ma a tale termine vanno aggiunti due periodi di sospensione della prescrizione in appello per complessivi mesi 9 e giorni 5 (astensione degli Avvocati dalle udienze e rinvio del dibattimento dal 17/11/06 al 25/5/07; rinvio del dibattimento per istanza difensiva, dal 25/1/08 al 21/4/08), che ha spostato la maturazione della prescrizione oltre la data di deliberazione della sentenza di appello (5/5/2008).
Anche tale motivo di censura è, pertanto, manifestamente infondato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010