Sentenza 13 gennaio 2004
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- 1. Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 3 giugno 2021https://www.eius.it/articoli/
«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Articolo 157 TFUE - Effetto diretto - Nozione di "lavoro di pari valore" - Domande volte ad ottenere una pari retribuzione per un lavoro di pari valore - Unica fonte - Lavoratori di sesso diverso che hanno lo stesso datore di lavoro - Stabilimenti diversi - Confronto». Nella causa C-624/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Watford Employment Tribunal (Tribunale del lavoro di Watford, Regno Unito), con decisione del 21 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 2019, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Ant. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO SP 82 s.r.l. in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l'avv. IMne STAFFA GUIDI, e rappresenta e difesa dall'avv. Francesco FERRIA CONTIN giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Impresa Costruzioni US AU S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Mercalli n. 15, presso l'avv. Nicola MARCONE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 349/2000 depositata il 13 novembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/10/2003 dal Relatore Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. Marcone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.r.l. MO SP (d'ora in avanti solo IM ) commetteva all' impresa di costruzioni US TA S.p.a. (in seguito solo AU) , con contratto d'appalto in data 2 marzo 1995 la costruzione di un insediamento turistico-alberghiero, su terreno proprio, sito nel comune di TI (CA). Nel contratto veniva inserita una clausola compromissoria con la quale si stabiliva che le future controversie venissero devolute ad arbitri (nel numero di tre) e le parti si impegnavano "a considerare la loro decisione, ancorché assunta a maggioranza, come manifestazione della loro volontà contrattuale". La formula veniva considerata dalle parti come inequivoca disciplina di un arbitrato irrituale.
2. A seguito del recesso della MO, sorgeva controversia sul corrispettivo dovuto e, in data 8 luglio 1997, AU domandava l'arbitrato.
3. In data 16 settembre 1998, si costituiva il Collegio arbitrale che, all'esito della riserva, in data 9 marzo 1999, depositava un lodo contente la condanna della IM al pagamento di L. 2.479.305.060, oltre interessi e spese processuali (pari a L. 50 milioni) e, con separata ordinanza, anche alle spese e onorari degli arbitri, liquidati in L. 330 milioni.
4. L'impugnazione del lodo, proposta davanti alla Corte d'appello di Cagliari, veniva dichiarata inammissibile, con sentenza depositata il 13 novembre 2000. 5. Contro tale decisione la IM ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche da memoria. La AU resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 820 e ss. cod. proc. civ. nonché degli artt. 1703, 1710, 1711, 1965 e 2908 cod. civ. e l'omessa e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), la società ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe errato a dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta contro il lodo arbitrale, atteso che questo sarebbe stato reso in violazione del patto compromissorio che impegnava gli arbitri non già alla pronuncia di una decisione in forma (e sostanza) di sentenza ma ad una ragionata transazione tra le opposte pretese delle parti. La decisione del giudice dell'impugnazione avrebbe riconosciuto la natura irritale del lodo basandosi esclusivamente sul patto compromissorio, mentre il suo compito era quello di verificare se fosse stato - o meno - violato dagli arbitri, con l'atto da loro adottato, il mandato conferito, con conseguente nullità dell'atto da loro assunto, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civile.
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 814 e 159 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce che il giudice dell'impugnazione avrebbe erroneamente fatto riferimento, in materia di compenso agli arbitri irritali, all'art. 814 cod. proc. civ., che invece non sarebbe applicabile all'arbitrato irrituale. Inoltre, una volta dichiarata la nullità del lodo, per l'effetto estensivo di questa declaratoria (art. 159 cod. proc. civ.), andava dichiarata anche la nullità dell'ordinanza di autoliquidazione dei compensi arbitrali.
3. Con il suo atto difensivo la AU ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per il fallimento della società, intervenuto ancor prima della pronuncia della sentenza (oggi impugnata) resa dalla Corte d'appello, e ha chiesto la condanna alle spese del legale rappresentante della società fallita, in proprio, in quanto quanto falsus procurator della medesima, e per la temerarietà della lite.
4. L'eccezione è fondata.
L'intimato ha documentato la sua affermazione (come questa Corte ha verificato attraverso la consultazione del fascicolo processuale, in considerazione della natura processuale e preliminare dell'eccezione sollevata dalla parte: arg. ex art. 372, primo comma, cod. proc. civ.) con la produzione di copia della sentenza dichiarativa del fallimento della società ricorrente che, nella sua memoria illustrativa, non ha contestato la circostanza, essendosi limitata ad affermare che "il difetto di legittimazione processuale del fallito può essere rilevato soltanto dal curatore e non anche dalla controparte o d'ufficio" e che, in caso di decisione nel merito delle questioni proposte, la "sentenza di questa Corte suprema non sarà opponibile alla curatela, ma utile alla ricorrente, quando ritornata in bonis".
La stessa parte ha, altresì, documentato (con una nota di provenienza dalla curatela in data 14 dicembre 1999) che il giudice delegato del fallimento della società ha ammesso l'intimata al passivo della procedura concorsuale per tutte le somme portate nel lodo arbitrale e per gli accessori ed ha ritenuto di non coltivare l'impugnazione proposta davanti alla Corte d'appello per la omologazione del lodo, senza che alcun rilievo sia stato mosso al riguardo dal ricorrente, nella sua memoria illustrativa. A tal proposito, questa Corte ha, ormai da tempo (Cassazione nn. 8116 del 2000, 1236 del 1999, 10146 del 1998, 9456 del 1997, 8860 del 1994, 11727 e 10612 del 1990, 7400 del 1983, 6458 del 1982), affermato il principio secondo il quale, in applicazione dell'art. 43 legge fall., il fallimento determina, per un verso, l'attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e, per altro verso, la perdita della capacità processuale del fallito. Il fallito conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all'inerzia dell'amministrazione fallimentare, anche se tale legittimazione straordinaria o suppletiva è ammissibile sol quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia.
Nel caso di specie, la fallita società non ha introdotto in questo giudizio alcuna ragione di dissenso rispetto all'ipotetica inerzia o al dissenso radicale rispetto alle scelte compiute dalla curatela fallimentare, avente riguardo ad un lodo che comportava l'ammissione al passivo fallimentare di una somma di danaro rilevante. Il ricorso va, pertanto, in applicazione del diritto consolidato di questa Corte, dichiarato inammissibile.
5. Va respinta anche la richiesta, svolta dall'intimato, di condanna dell'amministratore della società ricorrente al pagamento in proprio delle spese processuali di questa fase. Infatti, questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto secondo il quale (sent. n. 4584 del 1999) la dichiarazione di fallimento, pur determinando lo scioglimento della società, a differenza delle altre cause di scioglimento di cui all'art. 2448, primo comma cod. civ., non comporta il venir meno dell'organizzazione sociale ne' la cessazione del rapporto che lega la società agli amministratori, i quali conservano i poteri funzionali alle necessità della procedura concorsuale e all'esigenza di assicurare alla società fallita la possibilità di tutelare i propri interessi nei confronti degli organi fallimentari. Conseguentemente f all'amministratore della società fallita residua un potere di impugnativa, sia pure circoscritto ai presupposti di legittimità sopra indicati e che, nella specie, non sono stati affatto indicati.
Nei fatti narrati, e nelle considerazioni svolte, si ravvisano ragioni per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, dai magistrati sopraindicati, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004