Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 17301
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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In caso di inosservanza del termine che, ai sensi dell'art.552, comma 3, c.p.p. deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e la data fissata per l'udienza di comparizione, non è abnorme ma è, al contrario, del tutto legittimo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata detta causa di nullità, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione. Non può, infatti, nella suddetta ipotesi, trovare applicazione il disposto di cui all'art.143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (in base al quale la rinnovazione della citazione spetterebbe al giudice del dibattimento), mancando il relativo presupposto, costituito dalla regolare e valida instaurazione del rapporto processuale e dalla necessità, per la sola validità della prosecuzione del giudizio, di rinnovare la citazione dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 17301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17301
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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