Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In caso di inosservanza del termine che, ai sensi dell'art.552, comma 3, c.p.p. deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e la data fissata per l'udienza di comparizione, non è abnorme ma è, al contrario, del tutto legittimo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata detta causa di nullità, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione. Non può, infatti, nella suddetta ipotesi, trovare applicazione il disposto di cui all'art.143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (in base al quale la rinnovazione della citazione spetterebbe al giudice del dibattimento), mancando il relativo presupposto, costituito dalla regolare e valida instaurazione del rapporto processuale e dalla necessità, per la sola validità della prosecuzione del giudizio, di rinnovare la citazione dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 17301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17301 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 05/04/2001
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " SENTENZA
3 Dott. ROSSI BRUNO " N. 2598
4. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
5. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 042414/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ORISTANOnei confronti di:
1) VI LV SS N. IL 18/10/1969
avverso ORDINANZA del 20/09/2000 TRIBUNALE di ORISTANO sentita la relazione fatta dal Dr. GEMELLI TORQUATO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica nel proc. pen. n. 757/00 a carico di VI LV ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per inosservanza dei termini di cui all'art. 552 co. 3 c.p.p. ed ha disposto la restituzione degli atti al P.M., il quale ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe denunciandone l'abnormità per la non prevista regressione del procedimento in quanto, ai sensi dell'art. 143 D. Att. c.p.p., la rinnovazione del decreto che dispone il giudizio per il mancato rispetto dei termini di comparizione spetta al "giudice" del dibattimento.
L'atto impugnato è legittimo. La norma contenuta nell'art. 143 cit. si applica nell'ipotesi in cui l'atto propulsivo costituito dal decreto che dispone il giudizio abbia raggiunto il suo effetto attraverso il compimento degli atti regolari e validi per l'instaurazione del rapporto processuale e solo per la validità della prosecuzione del giudizio instaurato sorga la necessità di ricitare l'imputato.
Nel caso in esame, per contro, la nullità del decreto di citazione per inosservanza del termine a comparire ha impedito il valido passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio;
e quindi, correttamente il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in applicazione dell'art. 185 co. 3 c.p.p., ne ha disposto la regressione con la conseguenza che spetta al P.M. provvedere alla nuova citazione (Cass. Sez. Un. 5-7-95 n. 8). Va, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso, non ricorrendo l'addotta abnormità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001