Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
Il soggetto fallito non è legittimato ad intervenire nel giudizio proposto da un terzo per conseguire la dichiarazione della nullità dei provvedimenti relativi alla vendita di uno dei beni dell'attivo fallimentare, poiché in base all'art. 43 legge fall. è il curatore del fallimento l'unico soggetto abilitato a stare in giudizio nelle controversie relative a diritti di natura patrimoniale coinvolti dal fallimento, e le sole eccezioni al principio riguardano - a parte i diritti di natura personale - i casi in cui il fallimento si disinteressi di taluno di detti diritti. (Nella specie l'intervento era avvenuto nel grado d'appello).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRIMAVERA ASSICURAZIONI Srl, AGRARIA COSTRIMMOBIL SpA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ACSEM Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato MARIO SANTARONI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO AGRARIA COSTRIMMOBIL Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1077/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vitucci, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Imbardelli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo con assorbimento del quinto motivo, rigetto degli altri motivi del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con provvedimento dell'11-12-1990 il giudice delegato al fallimento della s.p.a. "Agraria costrimmobil" dispose la vendita senza incanto del compendio agricolo della società e acquirente divenne la unica - offerente s.r.l. "Acsem".
Con citazione del 29.3.1991 la s.p.a. "Primavera assicurazioni" , assumendo che precedentemente alla vendita , e senza ottenere riscontro , aveva proposto istanza con la quale chiedeva di prendere in affitto detto compendio e dichiarava altresì di essere interessata al suo acquisto , chiese che fosse dichiarata la nullità del provvedimento che disponeva la vendita e di quelli successivi conseguenti. Nel contraddittorio con il fallimento e con la acquirente il Tribunale respinse la domanda;
la società "Primavera" propose impugnazione e la fallita intervenne;
con sentenza del 3-4- 1995 la Corte d'appello di Roma respinse l'impugnazione e dichiarò inammissibile l'intervento.
Affermò in particolare la Corte : che non sussisteva la legittimazione della società "Primavera" sia perché costei non aveva provato le circostanze che avrebbero fondato l'asserito interesse che avrebbe giustificato tale legittimazione , e cioè di essere titolare del pacchetto azionario della fallita o di aver proposto nella procedura fallimentare domanda di affitto del bene con esplicita dichiarazione di aver interesse all'acquisto dello stesso sia perché al fine "non era sufficiente la mera dichiarazione del terzo di interesse alla partecipazione alla vendita" ; che non poteva essere disposta l'acquisizione del fascicolo fallimentare - sollecitata al fine di offrire tale prova - sia perché tale acquisizione è consentita , e soltanto nel giudizio di primo grado , solo in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, sia perché il giudice , e tanto meno quello di appello , non potrebbe sopperire alla mancata attività probatoria della parte , sia perché non era stata data prova di eventuale diniego da parte del fallimento di rilasciare copia di determinati atti del fascicolo fallimentare;
che comunque l'interesse del terzo alla impugnativa degli atti concernenti vendita fallimentare dev'essere giuridicamente rilevante , e quindi deve costituire un serio interesse a partecipare alla vendita stessa , e tale posizione era esclusa dal difetto della menzionata prova;
che l'intervento della fallita era inammissibile perché l'art.43 , secondo comma , legge fallimentare prevede che il curatore sia l'unico legittimato alle controversie concernenti i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento. Hanno proposto ricorso per cassazione la "Primavera assicurazioni" e la "Agraria costrimmobil" ; ha resistito con controricorso la "Acsem"; non si è costituito il fallimento .
Motivi della decisione.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.101,102,112,132,156 e 161 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza nonché vizio di motivazione deducendosi : che il fallimento il quale era stato parte in primo grado ed era stato regolarmente citato (con atto notificato il 23-3- 1993) nel giudizio di appello , era litisconsorte necessario , e invece la Corte d'appello aveva omesso di esaminare la posizione dello stesso sia dal punto di vista processuale che sostanziale;
che tale omissione non poteva considerarsi frutto di errore materiale perché non v'era menzione del fallimento ne' nell'intestazione , ne' nella motivazione ne' nel dispositivo della sentenza. Il motivo è infondato.
La omessa o inesatta indicazione di una delle parti processuali non determina nullità della sentenza ma costituisce unicamente irregolarità formale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali se risulti che nei confronti di tale parte si è instaurato regolarmente il contraddittorio ai sensi dell'art.101 c.p.c. (cass., n. 10448/1996 ; n. 2654/1995).
E che nel giudizio di appello si fosse instaurato il contraddittorio nei confronti del fallimento emerge - oltre che dalla deduzione delle ricorrenti che il fallimento era stato regolarmente citato in giudizio - dall'affermazione della Corte d'appello che il fallimento alla udienza collegiale aveva formulato eccezione di improponibilità dell'istanza della società "Primavera" di acquisizione del fascicolo fallimentare : l'affermazione difatti sottintende la (regolare) partecipazione al giudizio del fallimento.
Non sussiste quindi violazione del principio del contraddittorio nei confronti di parte necessaria.
La censura poi di vizio di motivazione per mancato esame delle difese del fallimento è inammissibile sia perché non si indica quali esse siano state sia perché , conseguentemente , non si indica quale fosse l'interesse dei ricorrenti a detto esame : e quindi non si consente a questa Corte la delibazione del vizio.
Con il secondo motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art.347 , ultimo comma , c.p.c. nonché vizio di motivazione , si deduce che la Corte d'appello ha escluso la legittimazione della società "Primavera" in base al rilievo che questa non aveva dato prova ne' di essere titolare del pacchetto azionario della fallita nè di essere interessata per aver proposto domanda di affitto del bene con coeva dichiarazione di essere disposta all'acquisto di questo stesso , ed al riguardo : ha respinto l'istanza di acquisizione del fascicolo fallimentare , laddove l'istanza concerneva il fascicolo di ufficio di primo grado nonché i fascicoli di parte contenenti documenti e acquisiti al fascicolo di ufficio , che peraltro era acquisibile di ufficio;
ha omesso di esaminare il verbale notarile dell'assemblea societaria del 18-4-1991 nel quale si dava atto della riferita titolarità.
Con il terzo motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione , si deduce che nel fascicolo di primo grado , nel fascicolo di ufficio di appello e in copia nel fascicolo di parte in appello erano depositati documenti - analiticamente riportati - dai quali emergeva che la società "Primavera" era proprietaria del pacchetto azionario della fallita ed aveva interesse a partecipare al giudizio concenente la vendita del compendio immobiliare sia perché aveva interesse al ritorno "in bonis" della fallita come era dimostrato dall'aver essa acquistato il pacchetto azionario di quest'ultima e dall'aver presentato proposta di concordato fallimentare (poi sospeso) sia perché era candidata all'acquisto del bene ed all'ottenimento del maggior risultato economico dalla vendita.
I due motivi , che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente , sono inammissibili.
Ed invero , come riportato in narrativa , la Corte è pervenuta alla decisione di diniego della legittimazione affermando anche che "non poteva certo essere sufficiente la mera dichiarazione del terzo di interesse alla partecipazione alla vendita" : proposizione questa che va intesa nel senso che il difetto di legittimazione consistesse anche nel non essere stata presentata una (formale) istanza di partecipazione alla vendita.
E avverso tale statuizione , che costituisce indubbiamente autonoma "ratio decidendi" , i due motivi non esprimono alcuna censura. Con il quarto motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.43 legge fallimentare e 100 c.p.c. nonché vizio di motivazione , si deduce che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la statuizione di inammissibilità dell'intervento della società "Costrimmobil" , considerato che il fallito non perde la proprietà dei propri beni ma solo la facoltà di disporne , e che , al pari della sua abilitazione a reclami endofallimentari , non gli può essere negata la partecipazione a giudizi concernenti la corretta amministrazione e liquidazione dei beni acquisiti al fallimento.
Il motivo è infondato.
Non ricorre vizio di motivazione avendo la Corte d'appello affermato espressamente che in base alla indicata norma fallimentare l'unico abilitato a stare in giudizio è il curatore del fallimento e non il fallito personalmente.
E tale affermazione è corretta , considerato che questa Corte ritiene che le sole eccezioni al principio sono costituite dall'azionamento o di diritti personali del fallito o di diritti patrimoniali dei quali il fallimento si disinteressi : ipotesi queste delle quali non è indicata la ricorrenza.
Con il quinto motivo , denunziandosi vizio di motivazione , si deduce che la Corte d'appello ha omesso di esaminare specificamente il motivo di appello con il quale si deduceva l'interesse della società "Primavera" alla partecipazione al giudizio quale titolare del pacchetto azionario della fallita e quale interessata all'acquisto del bene.
Il motivo è infondato perché la doglianza è stata esaminata dalla Corte d'appello , come emerge dalla narrativa e dall'esame dei precedenti motivi , e perché specificamente non si censura la "ratio" adottata dalla Corte d'appello per respingere la doglianza ma ci si limita a riprodurla negli stessi termini nei quali era stata prospettata alla Corte stessa.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Le soccombenti vanno condannate al pagamento delle spese.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento , a favore della resistente costituita , di lire 150.000 per spese e di lire 3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 21-10-1998.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999