Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1236
CASS
Sentenza 15 febbraio 1999

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Il soggetto fallito non è legittimato ad intervenire nel giudizio proposto da un terzo per conseguire la dichiarazione della nullità dei provvedimenti relativi alla vendita di uno dei beni dell'attivo fallimentare, poiché in base all'art. 43 legge fall. è il curatore del fallimento l'unico soggetto abilitato a stare in giudizio nelle controversie relative a diritti di natura patrimoniale coinvolti dal fallimento, e le sole eccezioni al principio riguardano - a parte i diritti di natura personale - i casi in cui il fallimento si disinteressi di taluno di detti diritti. (Nella specie l'intervento era avvenuto nel grado d'appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1236
    Data del deposito : 15 febbraio 1999

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