Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) a fronte della contestazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale, a fronte di una contestazione relativa al reato previsto dall'art. 474 cod. pen., che faceva riferimento alla detenzione per la vendita di alcuni capi di abbigliamento con marchi e segni distintivi contraffatti e/o alterati, il giudice di merito aveva riqualificato il fatto riconducendolo all'art. 517 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2015, n. 24914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24914 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/05/2015
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2239
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 30776/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AT, nato il [...];
avverso la sentenza del 17/02/2014 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del S. Proc. Gen. Dott. SALZANO Francesco che ha concluso, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 17/02/2014, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Mesagne, emessa in data 21/06/2012, con la quale IA AT, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 517 c.p., così diversamente qualificato il fatto di cui alla contestazione;
pena sospesa e non menzione.
Premetteva la Corte territoriale che, secondo quanto ricostruito dalla sentenza di primo grado, in data 13/6/2008, nel corso di un controllo, l'imputato, venditore ambulante, era stato sorpreso mentre deteneva per la vendita capi di abbigliamento che, come accertato dal perito, risultavano realizzati in modo da imitare i prodotti originali tramite una somiglianza tra marchi e segni distintivi. Tanto premesso, riteneva la Corte territoriale infondati i motivi di appello dell'imputato.
Innanzitutto, correttamente il Tribunale aveva rigettato le istanze di rinvio dell'udienza in quanto trasmesse via fax dal difensore. Peraltro le richieste risultavano infondate in quanto il difensore non aveva neppure indicato il motivo per cui la sua presenza fosse necessaria nell'altro concomitante impegno professionale o documentato l'assoluta impossibilità di farsi assistere da altro difensore.
Non vi era poi alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
Infine, il numero di oggetti con segni mendaci posseduti attestava che essi fossero destinati alla vendita o comunque posti in circolazione.
La pena era adeguata all'entità del fatto e, in ogni caso, di poco superiore al minimo edittale.
2.Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 ter e 484 c.p.p., art. 111 Cost.. Le istanze di rinvio delle udienze del 28/02/2012 e 12/4/2012 erano state depositate tempestivamente ed adeguatamente documentate e motivate.
Illegittimamente pertanto sono state rigettate.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 522 e 459 c.p.p.. All'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 474 c.p., mentre è stato condannato per il diverso reato di cui all'art. 517 c.p.. Se tale reato fosse stato correttamente contestato fin dall'inizio l'imputato avrebbe potuto avvalersi di riti alternativi. Le due norme tutelano interessi e beni giuridici diversi.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p. e art. 517 c.p.. Dal dibattimento era emerso che l'imputato fu controllato mentre si trovava alla guida dell'auto dove erano custoditi gli oggetti sequestrati. Fu, quindi, trovato in possesso di merce con marchi imitati, ma non vi è prova che l'avesse posta in vendita o messa altrimenti in circolazione.
Con il quarto motivo, infine, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.Quanto al primo motivo, venendo eccepita la violazione di norme processuali, la Cassazione è giudice anche di fatto per cui è consentito l'accesso agli atti.
Orbene dai verbali di udienza e dalla documentazione prodotta dal difensore risulta che il Tribunale valutò comparativamente i diversi impegni professionali del difensore medesimo ed argomentò adeguatamente in ordine alle ragioni per cui l'istanza di rinvio non potesse trovare accoglimento (cfr. verb. ud. 28/02/2012 e 12/04/2012).
3. In relazione alla dedotta violazione di principio di correlazione tra sentenza ed accusa, è assolutamente pacifico che si abbia siffatta violazione solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito.
La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, 8.6.1998 n. 67539). Sicché "non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa" (cfr. sez. 6 n. 35120 del 13/06/2003; Cass. sez. 6 n. 12156 del 5/3/2009). Deve cioè trattarsi di una trasformazione sostanziale dei contenuti dell'addebito, tale da impedire di apprestare la difesa in ordine al fatto ritenuto in sentenza. Inoltre "il mutamento di per sè non è sufficiente per ritenere violato il principio di correlazione tra fatto contestato e ritenuto in sentenza in quanto necessita la ulteriore verifica intesa a controllare se, comunque, nel corso del processo l'imputato è stato posto in grado di confutare e difendersi concretamente anche sulla parte di condotta non formalmente inserita nel capo di imputazione" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 21584 del 17/6/2004).
3.1. All'imputato era stato contestato (in fatto) di aver detenuto per la vendita "capi di abbigliamento riportanti i seguenti marchi e/o segni distintivi contraffatti e/o alterati ...", con indicazione specifica e dettagliata dei capi (n.17 cinture recanti il marchio tipo "Gucci" ...).
Si trattava, quindi, di una contestazione "amplissima", facendosi riferimento anche ad "alterazione", che consentiva all'imputato di difendersi adeguatamente.
Essendo emerso, a seguito della perizia disposta, che non si trattava di "una riproduzione servile ed integrale dei marchi tutelati", ma piuttosto di una "somiglianza" (Pag. 2 sent. Trib. e pag. 4 sent. App.), i Giudici di merito si sono limitati a qualificare diversamente il reato inizialmente contestato (art. 474 c.p.) in uno peraltro meno grave (art. 517 c.p.).
4.Venendo al meritoria Corte territoriale ha, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ritenuto che non potessero esservi dubbi in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In particolare, ha rilevato che, essendo il ricorrente un venditore ambulante ed essendo stato trovato in possesso di un rilevante numero di oggetti con segni mendaci, fosse indubitabile la detenzione per la vendita (pag. 5 sent.).
5. Infine, adeguatamente argomentato è anche l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena, avendo la Corte territoriale ritenuto che la pena inflitta in primo grado (di poco superiore al minimo edittale) tenesse conto, da un lato, della non particolare gravità del fatto, ma, dall'altro, del "non irrilevante" numero degli oggetti detenuti.
6. Al rigetto di ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2015