Sentenza 12 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO3617 02 LA CORTE' SUPREMA Oggetto SEZ ONE LANDRO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 16856/9. Consigliere Cron.8503 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.17/12/01 STILE - Rel. Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'MO AN, RG MA, LO BI RE, LO IN PE, AG EN, PA PE, PA AN, AI MI, RE AN, catalans OS Sansone Giuseppe - Sansone R. Anne eredi di EI PE NS AN, TA LE, NI CE, NT PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 144, presso lo studio dell'avvocato CE CAROLEO, rappresentati e difesi dall'avvocato NINO LO PRESTI, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 2001 +5158 FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI -1- E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO TAMBURRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente di avverso la sentenza n. 2313/98 del Tribunale PALERMO, depositata il 17/09/98 R.G.N. 263/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Palermo, i lavoratori indicati in epigrafe convenivano in giudizio la Ferrovie dello Stato S.p.A. per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita in attuazione dei principi sanciti con gli artt. 37 e 96 CCNL 1990/92, secondo cui i benefici economici per l'intero triennio di vigenza dovevano essere applicati, con unica decorrenza, anche in favore dei lavoratori collocati a riposo nel corso del periodo di vigenza del contratto. Le Ferrovie contestavano la fondatezza della domanda, che, tuttavia, veniva accolta dal Pretore. Il Tribunale di Palermo, su appello della soccombente società, riformava la decisione e rigettava la domanda originaria, precisando che dalla dizione letterale dell'art. 37 ("a decorrere dal ...al personale ferroviario competono i seguenti stipendi ...") non emergeva che vi fosse stata l'attribuzione Я immediata, in favore dei dipendenti, degli aumenti "finali”, la cui erogazione sarebbe stata frazionata nel tempo;
il termine "competono" utilizzato con riferimento alle varie decorrenze previste e l'espressione "attribuzione" di cui al successivo art. 38, III comma, deponevano al contrario per lo scaglionamento temporale del momento genetico del diritto agli aumenti, come emergeva anche dalla mancanza di una indicazione globale dell'aumento stipendiale a regime e dell'indicazione, invece, dei minimi di stipendio per ciascuna scadenza. Non sussisteva quindi un diritto alla retribuzione maturato prima delle scadenze previste in contratto, con la conseguenza che risoluzione del rapporto cristallizzava lo stipendio nell'importo corrispondente al periodo nel quale la stessa era intervenuta. 1 Né la pretesa poteva trovare fondamento nel disposto dell'art. 96, comma quarto, del medesimo contratto, in quanto solo il terzo comma disciplinava l'indennità di buonuscita, stabilendo che la stessa doveva essere calcolata in base alle disposizioni dell'art. 14 legge n. 829 del 1973, che faceva riferimento "all'ultimo stipendio mensile", mentre il comma quarto disciplinava il trattamento pensionistico. Inoltre, ai sensi dell'art. 220 d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, in relazione alla legge n. 177/76, la base pensionabile risultava costituita dall'ultimo stipendio o indennità pensionabili “integralmente percepiti”, per cui sarebbe stata illegittima una disposizione contrattuale che prevedesse una decorrenza giuridica unica, al gennaio 1990, ed un frazionamento del pagamento dei vari ratei in aumento, con conseguente scaglionamento nel tempo dell'incidenza sul trattamento pensionistico. In realtà, la norma dell'art. 96, IV comma, costituiva una disciplina di favore per il lavoratore, rispetto al principio generale della determinazione del trattamento pensionistico sulla base dello stipendio già percepito e non confliggeva con quella di cui all'art. 38 del medesimo contratto, secondo cui l'indennità di buonuscita doveva calcolarsi in base agli emolumenti già maturati. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i soccombenti lavoratori sulla base di due motivi. Resiste la Ferrovie dello Stato S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione agli artt. 96, 37 e 38 del CCNL 2 1990/92 ed all'art. 14 L, n. 829/73, deducono i ricorrenti che non è congrua l'interpretazione data del Tribunale delle norme convenzionali: l'art. 96 prevede che i benefici sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto;
l'art. 38, punto 5, prevede che le misure degli stipendi, determinati ai sensi dell'art. 37, hanno effetto sull'indennità di buonuscita, con la conseguenza che errata è la decisione, avendo il lavoratore diritto all'integrale applicazione dei miglioramenti retributivi, che hanno poi efficacia sulla liquidazione della buonuscita. -La contraddizione della sentenza impugnata ad avviso del ricorrente- sarebbe evidente, in quanto non si spiega la ragione per la quale un aumento stipendiale, non erogato in servizio, incide nella misura della pensione, ma non sulla indennità di buonuscita, la cui determinazione e calcolo è prevista dalla legge (art. 14 L. n. 829/73) sulla base dell'ultimo stipendio mensile: se questo può essere modificato per la determinazione del trattamento pensionistico, non vi è ragione per non estenderne l'incidenza anche al trattamento di fine rapporto. In questo senso va intesa la disposizione di cui all'art. 96, comma IV: solo per esigenze di cassa il pagamento degli aumenti salariali è stato dilazionato nel tempo, ma gli stessi incidono sull'ammontare dell'ultimo stipendio che va inteso come "virtualmente maturato". Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), deducono che dai chiarimenti chiesti dal Pretore alla CONF.S.A.L., ai sensi dell'art. 425 c.p.c., emergerebbe il loro diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, in modo da non creare “un contrasto con la L. n. 829/73, oltre che una disparità 3 di trattamento”; le informazioni rese dai rappresentanti sindacali sono soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove e non possono essere disattese dal giudice di merito, senza una logica congrua motivazione. Il Tribunale, invece, li avrebbe completamente trascurati. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, e' corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilita' o meno ai fini del computo dell'indennita' di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non puo' contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, in base al quale non possono essere computati nelle indennita' di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. n. 7173 del 25 maggio 2001). Trovando tale principio piena adesione da parte del Collegio, il primo motivo di ricorso va disatteso. In ordine al secondo è sufficiente osservare che come ancora affermato da questa Corte- le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c." (Cass. n. 7103 del 29 luglio 94). Dette informazioni possono costituire fonte di prova sull'oggetto della controversia sindacale che sta alla base del contratto, ma non sono elementi valutabili per stabilire la comune intenzione delle parti, specie quando vengono fornite da uno solo dei contraenti, né hanno rilevanza alcuna in 4 sede di valutazione della conformità delle clausole contrattuali a principi di diritto. Ne consegue che non costituisce vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, l'omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale. Entrambi i motivi vanno quindi disattesi, con conseguente rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo giudizio. Roma, 17 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerie 3 3 0 oggi, 12 MAR. 2002 1 5 A . I S . S T D R , A N T A O ' , 3 L L IL CANCELLIERE L A 7 L - S O E E 8 B - P D I 1 S I I 1 D S N N A E G E T S O G S I G O A A E L M O A A T L D A L A D D S A O T S E 5