Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992, il giudice, qualora l'imputato dimostri la lecita titolarità di beni e di attività economiche non denunciati al fisco, è obbligato a tenerne conto nel suo libero convincimento fornendo adeguata e puntuale motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2013, n. 13425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13425 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/02/2013
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 648
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA GI - Consigliere - N. 34505/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG SE N. IL 06/06/1960;
avverso l'ordinanza n. 123/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 01/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 1 giugno 2012 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto del GIP della stessa sede giudiziaria con il quale, il precedente 1 maggio, era stato disposto in danno di ON GI, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il sequestro preventivo della somma di Euro 117.000,00, rinvenuta in un contenitore di plastica interrato nel giardino della sua abitazione, somma ritenuta oggetto di potenziale confisca ai sensi della L. n.356 del 1992, art. 12 sexies.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ON, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in particolare argomentando:
- il tribunale ha ritenuto erroneamente che il sequestro preventivo non richieda un accertamento del nesso strumentale tra la cosa sequestrata ed il reato;
- su tale nesso, nel caso concreto, il Tribunale ha omesso ogni motivazione;
- il ON ha fornito convincenti giustificazioni in ordine al possesso della somma di denaro sequestrata, evidenziando la proporzione tra l'attività lavorativa svolta e la somma in sequestro;
- il Tribunale ha ritenuto di non considerare la redditività della trattoria gestita dal ricorrente e questo sull'erroneo presupposto che il gestore non avrebbe mai presentato le relative dichiarazioni dei redditi, con ciò confondendo l'eventuale possibile evasione fiscale con l'assenza di utili gestionali viceversa prodotti;
- il ricorrente inoltre ha provato l'incasso di un ricco risarcimento per un incidente stradale nel quale perse il braccio destro e la percezione del prezzo di vendita di un immobile urbano ereditato dal padre;
- il ricorrente ha altresì dimostrato di non poter essere titolare di c.c. bancario per i suoi passati precedenti di emissione di assegni a vuoto, circostanza che giustifica il possesso in casa di denaro liquido rinveniente, appunto, dalla sua attività lavorativa, dal risarcimento e dalla vendita innanzi richiamati;
- di qui l'insussistenza dei requisiti di legge giustificativi dell'impugnato provvedimento.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 Preliminarmente, onde chiarire i limiti del controllo demandato al giudice di legittimità, va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in indicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov;
cfr., con riferimento a sequestro disposto ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies Sez. 3^, n. 20432 del 4.3.2009, Puppa).
Tanto premesso quanto ai limiti della cognizione di legittimità nella materia data, giova premettere, quanto invece ai requisiti di legittimità del provvedimento in scrutinio, che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, comma 1 e 2, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920 e da ultimo Cass., Sez. 1^, 19.1.2007, n. 15908). A tale ultimo proposito è stato poi affermata l'irrilevanza del requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, di guisa che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (sempre: Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920). Tanto sul rilievo che la funzione della norma di riferimento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita accumulazione in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significati nella prospettiva dell'arricchimento criminale.
Trattandosi di presunzione iuris tantum la prova liberatoria non può essere intesa in senso squisitamente civilistico, dappoiché in tal caso la norma accrediterebbe una inversione dell'onere probatorio di dubbia costituzionalità (Cass, Sez. 4^, 4.10.2004, n. 47077) bensì nel senso della necessità di elementi giustificativi attendibili e circostanziati, che, in concreto, il giudice deve valutare secondo il principio della libertà di prova e del proprio libero convincimento (Cass., sez. 4^, 47077/2004 cit.). E tuttavia, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 12-sexies, qualora l'imputato dimostri in modo serio la titolarità di un bene e di attività economiche che superino di fatto l'immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto di tale realtà nel suo libero convincimento, anche considerando che la previsione in questione richiede che si tratti di beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza, con la conseguenza che sulle giustificazioni fornite dall'interessato deve essere fornita puntuale e adeguata motivazione (Cass., sez. 5^, 25.09.2007, n. 39048).
3.2 Nel caso in esame il Tribunale, in relazione al fumus, ha richiamato l'ordinanza cautelare personale alla quale il ON è stato sottoposto per violazione della disciplina in materia di stupefacenti, in particolare del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, reato considerato dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies ai fini della confiscabilità obbligatoria in costanza di determinate condizioni. Quanto invece alla ricorrenza di queste (condizioni) e cioè della sproporzione tra il valore del bene da confiscare e la capacità reddituale e di guadagno del soggetto destinatario del provvedimento ablatorio, ha evidenziato il Tribunale che il ricorrente non ha redditi dichiarati, che la somma percepita a titolo di risarcimento del danno, pari a circa 80.000,00 Euro, risale al 2000, che l'introito della vendita immobiliare, da dividere tra i coeredi, è stato pari ad Euro 13.000,00 circa, di guisa che, tenuto conto delle necessità quotidiane del ON, risulta ampiamente dimostrata, ancor di più se in riferimento alla fase cautelare, il requisito della sproporzione di cui alla norma di riferimento.
3.3 Trattasi di motivazione niente affatto apparente, ma diffusa, logica e puntuale alla quale la difesa ricorrente oppone la denuncia del vizio motivazionale inammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, peraltro affidandosi ad argomentazioni del tutto generiche e prive di specificità argomentativa.
4. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013