Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato, essendo applicabile il principio di conservazione di cui all'art 1367 cod. civ. Attraverso l'interpretazione, pertanto, va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa, dal momento che le singole clausole dell'accordo devono, nel dubbio, essere interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto che, in mancanza di querela in relazione al delitto di truffa non aggravata, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere e non aderire, viceversa, alla richiesta di patteggiamento. La Suprema corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha rilevato che, benché non esplicitamente contestata, doveva ritenersi sussistente la aggravante ex art 61 n. 7 cod. pen., in ragione del danno patrimoniale cagionato dalla truffa, con conseguente procedibilità di ufficio del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/1999, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI PRESIDENTE del 20/10/1999
1. Dott. FRANCO MARRONE CONSIGLIERE SENTENZA
2. " UN TI " N. 5041
3. " GI ER " REGISTRO GENERALE
4. " RL OG " N. 19120/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RI CE n. Sant'Elpidio a Mare il 2.5.1960
avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Fermo in data 2.3.1999
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso
M O T I V I
1) Il Tribunale ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. . Col ricorso il difensore deduce:
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
mancanza della motivazione risultando il vizio dal testo della sentenza impugnata, in quanto:
- nella fattispecie sussisterebbero le condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; e, comunque, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere nei confronti del RI in ordine al delitto di cui alla lettera D), trattandosi di truffa non aggravata, per difetto di querela.
Il ricorso non è fondato.
È ormai costante giurisprudenza di questa Corte che "il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (SS.UU. 21.9.1995, Serafino).
2) In tema di patteggiamento, inoltre, vale il principio che la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale delle parti;
è, infatti, applicabile il principio di conservazione del negozio previsto dall'art. 1367 C.C. e quindi, nel dubbio, le singole clausole dell'accordo devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto. Attraverso l'interpretazione, va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa, cioè non perfettamente adeguata allo scopo perseguito.
Nel caso in esame, perciò, deve ritenersi che, le parti (difesa ed accusa), come poi il giudice, abbiano ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.p., in relazione alla somma di lire 49 milioni oggetto della truffa di cui al capo D), circostanza rilevabile indipendentemente dalla indicazione della norma di cui all'art. 61 n. 7 C.p. Pertanto, il ricorso va rigettato con gli effetti di cui all'art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 1999