Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
La mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario del P.M. del decreto che dispone il giudizio non comporta alcuna nullità, poiché tale conseguenza non è prevista tra quelle elencate nell'art. 555 cod proc. pen., e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 c.p.p. Peraltro il decreto di citazione è atto strumentale destinato a contenere la "vocatio in iudicio" dell'imputato, in relazione al quale l'ausiliario non ha alcun potere di verifica. (Cfr. Cass. Sez. III 6 dicembre 1999 n. 13987).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 22/10/1999
1. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 3562
3. Dott. ALDO FIALE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 34158/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo.
avverso la sentenza 04/06/1999 della Corte di Appello di Salerno, pronunziata nei confronti di:
PE QU, n. a Caselle in Pittari il 26/11/1934;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17.11.1998 il Pretore di Sala Consilina - Sezione distaccata di Sapri affermava la penale responsabilità di LE QU in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 2 e 13 legge n. 1086/1971;
- agli artt. 4 e 14 legge n. 1086/1971;
- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 (per avere realizzato lavori edilizi, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta autorizzazione - acc. in Vibonati il 27.4.1995);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificate tutte le contravvenzioni nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo condannava alla pena complessiva di mesi due, giorni cinque di arresto e lire 21.000.000 di ammenda, concedendo i doppi benefici di legge.
Sui gravami interposti dal P.G. e dall'imputato, la Corte di Appello di Salerno - con sentenza 4.6.1999 - dichiarava la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, conseguenti alla ravvisata "inesistenza giuridica" del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore per mancata sottoscrizione dell'atto da parte dell'ausiliario, ed ordinava rimettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Sala Consilina "per l'inizio dell'azione penale nei modi di rito, ove ne sussistano i presupposti".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, il quale ha dedotto violazione degli artt. 555 e 126 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve rilevarsi, anzitutto, che la mancata sottoscrizione del decreto che dispone il giudizio non comporta alcuna "nullità", poiché tale conseguenza non è prevista tra quelle elencate nell'art. 555 c.p.p., nessuna altra norma sancisce siffatta sanzione e la medesima non rientra tra le previsioni generali di cui all'art.178 c.p.p. (principio di tassatività delle nullità fissato dall'art. 177 c.p.p.). Neppure può ravvisarsi l'asserita "inesistenza" dell'atto processuale, categoria dottrinale riferibile alla forma più grave di invalidità degli atti, non prevista specificamente dalla legge ma traducentesi in una violazione di principi logici o giuridici, la cui configurabilità, elaborata nel solco della tradizione privatistica sostanziale, è generalmente ammessa (ad eccezione di qualche Autore) anche dalla dottrina processualistica dominante.
Di atto inesistente si suole parlare come di figura distinta da quella dell'atto nullo, quando manchi anche di quel minimo di requisiti costitutivi che è indispensabile per la sua esistenza giuridica. Un atto, per poter essere qualificato nullo, deve anzitutto esistere nella sua identità e con la sua peculiare fisionomia;
se mancano, invece, questi connotati minimi ed essenziali, ciò che di fatto esiste deve giuridicamente considerarsi addirittura come un nulla, un quid che non può comunque riconoscersi come qualche cosa di esistente.
L'atto inesistente indica, in sostanza, una realtà di fatto che non è riuscita a penetrare nel mondo del diritto e che, in modo assoluto, non è suscettibile di rilevanza o valutazione giuridica, almeno agli effetti che di volta in volta vengono in considerazione. Nel processo, pertanto, può dirsi che la "inesistenza" si configura come l'incapacità dell'atto, e dello stesso rapporto processuale, a venire in vita.
Numerose sono le formule espresse per la determinazione della categoria della "inesistenza" e, in via meramente esemplificativa, può affermarsi che essa viene fatta alternativamente derivare:
- dalla mancanza dei presupposti di identificazione dell'atto, con la conseguenza che, in assenza di detti presupposti l'atto stesso non è più ricollegabile al tipo che si voleva realizzare;
- dalla mancanza di un presupposto del rapporto processuale;
- dalla non riferibilità dell'atto ai poteri dello Stato. A fronte della vasta gamma di opinioni manifestate sull'argomento sembra corretto trarre la conclusione - sia pure con enunciazione estremamente sintetica - che l'inesistenza è caratterizzata dall'assenza assoluta degli elementi materiali e formali correlati alla natura stessa dell'atto (definibili quali elementi essenziali ed insostituibili), in modo che rimane impedita la sua identificazione giuridica in base ai principi comuni dell'ordinamento.
Deve avvertirsi, comunque, che anche l'incompiutezza sostanziale o formale di un atto non è sempre causa di inesistenza, ben potendovi essere atti incompleti, non ancora formati, ma che possono formarsi successivamente.
Inesistenza può ravvisarsi ad esempio - tenuto conto di una casistica tradizionale - in ipotesi di atto proveniente da un soggetto sfornito di giurisdizione o del potere di azione (carenza o usurpazione di poteri); di atto emesso nei confronti di persona sottratta alla giurisdizione;
di giudizio in causa propria (ove la prevalenza dell'interesse personale del giudice su quello della giustizia si risolve nella mancanza di uno dei soggetti fondamentali del rapporto processuale); di atto processuale non riferibile in alcun modo alla volontà dell'autore per essere stato compiuto sotto l'influsso della violenza fisica o in stato di completa incoscienza. L'omessa sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario non può ricondursi, invece, a nessuna delle ipotesi dianzi elencate ne' alla categoria generale come sopra delineata.
Nè può considerarsi conferente il richiamo operato dalla Corte di merito alla decisione 18.12.1998, n. 13390 delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, che ha affrontato la questione circa il momento in cui il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore svolge il suo effetto interruttivo della prescrizione in una fattispecie in cui il provvedimento era stato regolarmente sottoscritto non soltanto dal P.M ma anche dall'ausiliario.
Le Sezioni Unite, infatti - affermando che al fine citato debba aversi riguardo alla data dell'emissione, da individuarsi in quella in cui sia intervenuta la sottoscrizione del P.M. e dell'ausiliario che lo assiste - non hanno inteso significare che siffatta ultima formalità, diretta ad attestare il deposito del decreto, costituisca condizione di esistenza, validità od efficacia dell'atto ad altri e diversi effetti rispetto ai quali detto deposito non rilevi. Per compiutezza di argomentazione deve ricordarsi che la Corte Costituzionale - con ordinanza n. 155 del 29.5.1997 - ha precisato che l'art. 555 c.p.p., nel disciplinare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, espressamente prevede, al comma primo, lettera h), la data e la sottoscrizione non soltanto del pubblico ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste, e che a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche di recente come la sottoscrizione dell'ausiliario sia volta a certificare l'autenticità dell'atto anche riguardo alla data (Cass., Sez. L. 15.11.1996, Battista), sicché è soltanto con quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette".
Trattasi di affermazioni confermate dalla Consulta con ordinanza n. 184 del 20.5.1998, ove viene ribadito che "essendo la sottoscrizione dell'ausiliario volta a certificare l'autenticità dell'atto anche con riguardo alla data, è soltanto con quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette".
In ordine a tali pronunzie - le quali ineriscono a decisioni interpretative di rigetto, che non vincolano il giudice ordinario se non nel giudizio "a quo" ed in limiti ben precisi (Cass., Sez. Unite, 13/12/1995, n. 930, Clarke) - va evidenziato che anch'esse sono riferite alla questione se, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la data dell'atto da prendere in considerazione sia quella in cui risulti apposta la sottoscrizione dell'ausiliario ovvero quella della pura emissione da parte dell'autorità giudiziaria (tenuto conto del rischio di esposizione dell'imputato ad eventuali retrodatazioni di atti interruttivi intese ad evitare prescrizioni già maturate).
Anche le affermazioni della Corte Costituzionale, pertanto, non rilevano ad altri e diversi effetti rispetto ai quali il deposito del decreto di citazione non assume rilievo.
Il decreto di citazione - ad evidenza - non è "atto composto" nè "atto complesso" (poiché in esso non confluiscono più manifestazioni di volontà). È invece atto strumentate, destinato a contenere la "vocatio in iudicio" dell'imputato, in relazione al quale l'ausiliario non ha alcun potere di verifica.
La sottoscrizione di tale atto, demandata allo stesso ausiliario, non costituisce un presupposto del rapporto processuale, sicché la sua mancanza non si traduce in una violazione di principi logici o giuridici, ne' impedisce la identificazione giuridica dell'atto medesimo (in quanto non incide sull'essenza ne' sulla struttura) allorché esso provenga da un organo fornito del potere di azione dal quale promani in maniera legittima e certa. Allorquando, nelle decisioni dianzi citate, si riconosce all'ausiliario un "potere di certificazione dell'autenticità" del decreto di citazione a giudizio, il riferimento non è ad una funzione di documentazione (di tipo notarile) rivolta ad attribuire all'atto pubblica fede, ma si vuole in sostanza affermare che viene così conferita ufficialità al deposito del provvedimento, attività quest'ultima con la quale il pubblico ministero o il giudice esteriorizzano il provvedimento stesso, facendogli acquistare data certa.
L'ufficialità viene conferita all'atto esistente e validamente formato, uscito dalla disponibilità del magistrato da cui promana, ed è altresì rivolta ad eliminare ogni incertezza sull'autorità emanante. Tali funzioni, comunque, ben possono ritenersi egualmente adempiute attraverso la consegna, con le forme rituali, di copie conformi, munite dei timbro dell'ufficio, all'ufficio notificante (incombenti dei quali l'emissione ed il deposito costituiscono imprescindibilii antecedenti).
Giova ricordare, in proposito, la giurisprudenza costante formatasi in relazione all'art. 412 del vecchio codice di rito, che riconduceva a mera irregolarità, escludendo appunto ogni profilo di invalidità (con esclusione dei soli casi in cui fosse derivata incertezza sull'autorità emanante), le ipotesi di omessa o indecifrabile sottoscrizione dell'originale del decreto di citazione (Cass.: Sez. II, 10.3.1980, Saccente;
Sez. V, 18.3.1978, Sabrini;
Sez. I, 9.2.1976, Caruso;
Sez. V, 22.11.1971, Gaudio) nonché quelle di mancanza o indecifrabilità della firma del presidente o del cancelliere, ovvero di mancanza dell'attestazione di conformità o del timbro dell'ufficio nella copia del decreto di citazione notificata all'imputato (vedi Cass.: Sez. II, 10.2.1978, Boraga;
Sez. IV, 10.10.1975, Mercedulo;
Sez. II, 5.12.1973, Maran;
Sez. II, 16.10.1972, Occhipinti). Nella fattispecie in esame, in conclusione, è ravvisabile una mera irregolarità, che non produce alcun effetto invalidante. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio - per nuovo giudizio - alla Corte di Appello di Napoli, poiché la Corte territoriale di Salerno ha un'unica Sezione penale.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000