Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6676 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
06 6 76 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 18911/99 Cron. N. 13024 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- -Consigliere- Rel Ud. 22.02.2002 2. " Alessandro De Renzis 3. " Saverio Toffoli -Consigliere- "4.' Giovanni Amoroso -Consigliere- 5. Raffaele Di Lella -Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 sul ricorso proposto 1-9 MAC 2002 DA IL CANCELLIERE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- CANCELLERIA rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge 807 Ricorrente
CONTRO
CANCELLERIA CI MA Intimata per la cassazione della sentenza n. 344/99 del Tribunale del La- voro di Caltanissetta del 9.7.1999/20.7.1999 nella causa n. 326 2 R. G. 1996. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.02.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10.1.1994 IA UR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Caltanissetta il Ministe- ro dell'Interno per sentir accertare il suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità e sentir condannare il convenuto al pagamento delle somme dovute, oltre accessori. La parte convenuta, costituendosi, contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore, con sentenza del 29.9.1996, accoglieva la doman- da con condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione dell'assegno a decorrere dal 1°.6.1994, oltre accessori. Proposto appello da parte del Ministero, il Tribunale di Caltanis- setta, con sentenza depositata il 20.7.1999, rigettava il gravame e confermava la decisione pretorile. In particolare il Tribunale osservava che nel caso di specie il re- quisito dell'incollocamento non si richiedeva, avendo la UR compiuto il 55° anno di età ed essendo quindi non iscrivibile nelle speciali liste di collocamento obbligatorio. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministe- 3 ro dell'Interno con unico articolato motivo. La UR non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa appli- cazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in rela- zione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva che il Tribunale non ha motivato né in ordine alla sussi- stenza del requisito reddituale, avendo il primo giudice ricono- sciuto il beneficio sul presupposto del solo accertamento sanita- rio, né in ordine al requisito dell'incollocazione. Con riguardo al in particolare a quest'ultimo profilo, rileva che la relativa prova in via alternativa, a differenza di quanto accade dovicko per gli invalidi infracinquantacinquenni, avrebbe potuto essere sostituita da quella circa la sussistenza dello stato di disoccupa- zione e/o non occupazione da parte dell'invalido, attore in giudi- zio, con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni. Aggiunge che nel caso di specie proprio tale prova era mancata, non essendo stata nemmeno prodotta attestazione circa il man- cato svolgimento di attività lavorativa ed essendosi il giudice di wrnetto appello limitato ad affermare il principio di diritto, per il quale per gli invalidi ultracinquantacinquenni il requisito dell'incollocazione può essere raggiunto mediante il ricorso alle presunzioni, senza alcuna specificazione degli elementi presuntivi 4 ritenuti presenti. Con riguardo all'eccepita mancanza del requisito reddituale, si · osserva che la sentenza di primo grado non si è occupata della questione e l'amministrazione convenuta non ha impugnato la pronuncia sul punto, sicché si è formato il giudicato interno im- plicito sull'esistenza di tale fatto costitutivo del diritto alla pre- stazione (in questo senso Cass. sentenza n. 14509 del 23 dicem- bre 1999; Cass. sentenza n. 12800 del 14 dicembre 1995). Fondato si dimostra il profilo di doglianza concernente il requi- sito dell'incollocazione. Invero il giudice di appello ha ritenuto raggiunta la prova di tale requisito, anche in assenza della domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento, sulla base del fatto che la UR aveva superato i 55 anni al momento della presentazione del ricorso e aveva dichiarato di non avere svolto alcuna attività lavorativa. La motivazione adottata è carente e contraddittoria, giacché il requisito dell'incollocazione, secondo consolidato indirizzo di questa Corte, costituisce elemento costitutivo del diritto alla pre- stazione e, pur ritenendosi applicabile il ricorso alla presunzione per gli invalidi ultracinquantacinquenni, è necessario tuttavia in- dicare in concreto gli elementi da cui tale presunzione deriva;
il : che non è stato fatto nella fattispecie, essendosi il Tribunale semplicemente riportato alle dichiarazione della parte senza alcun riscontro. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto in relazione al 5 profilo dell'incollocazione; conseguentemente la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Ap- pello di Palermo.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma addì 22 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Иіссиво ЕВ alessandro te neurig AF IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,-9 MAG. 2002 IL CANCELLIERE 20