Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 2
La disciplina introdotta dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001 n. 128 - secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 cod. pen. - ha valenza sostanziale e comporta per il condannato un trattamento deteriore, sicché essa non può essere applicata al beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile prima della sua entrata in vigore.
E legittimamente disposta, in sede esecutiva, la revoca, ai sensi dell'art. 674, comma primo-bis, cod. proc. pen., della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001 n. 128 (che ha riconosciuto al giudice dell'esecuzione il relativo potere), a nulla rilevando che nell'accordo delle parti recepito dalla sentenza la prestazione del consenso dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio.
Commentari • 2
- 1. Patteggiamento reati sessuali, alle SSUU sospensione condizionale senza percorsi di recupero? (Cass. 7239/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2023
Rimesso alle Sezioni Unite la questione se con riguardo ad una sentenza di patteggiamento, sia ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero che censura la concessione della sospensione condizionale della pena concordata tra le parti, la quale non sia subordinata ad un obbligo previsto come condizione necessaria dalla legge per l'applicazione del beneficio, in particolare in relazione ai reati di cui all'art. 165 c.p., comma 5. Cassazione penale sez. III, ud. 26 gennaio 2023 (dep. 21 febbraio 2023), n. 7239 Presidente Rosi – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 13 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova …
Leggi di più… - 2. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 47706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47706 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3812
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 009515/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AZ N. IL 27/02/1943;
avverso ORDINANZA del 04/02/2004 TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo (conformi);
OSSERVA
Il difensore di RO RA ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Treviso in data 22.1.2003, irrevocabile il 17.4.2003, in quanto l'interessato aveva in precedenza già fruito per due volte del beneficio (sentenze 5.12.1969 del Pretore di San Dona di Piave e 25.3.1994 del G.I.P. della Pretura di Venezia). Il ricorrente denuncia erronea applicazione degli artt. 168 C.P. e 674 C.P.P., come novellati dalla L. 26.3.2001 n. 128, in relazione sia al principio dell'intangibilità del giudicato, sia a quello del "favor rei";
violazione dell'art. 444 C.P.P.; in subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 674, co. 1^ bis, C.P.P., per contrasto con gli artt. 24, 25 e 111 della Costituzione;
illogicità e contraddittorietà della motivazione sulle questioni di diritto sollevate dalla difesa.
Quanto a quest'ultimo rilievo, va osservato che eventuali incongruenze od errori di diritto contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato, ove non influiscano sull'esattezza della decisione adottata, non danno luogo ad annullamento, dovendo la Corte di legittimità limitarsi ad enunciare la corretta interpretazione della legge ed evidenziare gli aspetti censurabili del discorso motivazionale espresso dal giudice di merito (art. 619, co. 1^, C.P.P.). In ordine alle altre censure, va anzitutto chiarito che l1'intangibilità del giudicato penale non equivale ad assoluta immodificabilità, e ciò tanto meno quando il giudicato contenga disposizioni sottoposte a condizione, il cui verificarsi deve essere in seguito necessariamente accertato o incidentalmente da altro giudice di cognizione, o dall'organo appositamente istituito per risolvere ogni questione relativa all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Tale organo non può incidere sulla pronuncia irrevocabile se non nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge: fra esse indubbiamente e pacificamente rientra l'accertamento dei fatti che comportano la revoca di benefici condizionati (sospensione e condono di pene). L'art. 674 C.P.P. abilita espressamente il giudice dell'esecuzione a revocare la condizionale, peraltro, come ritenuto dalla giurisprudenza, nei soli casi in cui la revoca sia obbligatoria, e non comporti valutazioni discrezionali, estranee alla fase esecutiva. Prima della L. n. 128/2001 il giudice dell'esecuzione non poteva quindi eliminare la sospensione erroneamente concessa oltre i limiti stabiliti dagli artt. 163 e 164 C.P., che individuavano cause "ab origine" ostative - rilevabili dal giudice della cognizione ma, in caso di suo errore percettivo o di giudizio, coperte dal giudicato - e non ipotesi di revoca ai sensi del successivo art. 168. L'innovazione operata dalla legge citata ha invece da un lato introdotto una nuova ipotesi di revoca obbligatoria, costituita dal rilievo di cause originariamente ostative (nuovo co. 3^ dell'art. 168 C.P.), dall'altro attribuito al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere, in tal caso, alla revoca (nuovo co. 1^ bis dell'art. 674 C.P.P.). L'inequivoco dettato delle norme innovative non consente altra lettura se non quella secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando esercitando il potere attribuitogli dalla novella - revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché "illegalmente" riconosciuto, si limita ad effettuare un mero riscontro formale sull'esistenza o meno di condanne ostative (Corte Costituzionale, ord. 10/17.7.2002 n. 360); le interpretazioni alternative prospettate dal ricorrente o ripropongono le tesi valide nel quadro normativo anteriore alla riforma, svuotandola di contenuto, o introducono limitazioni non previste dalla legge (la revoca dovrebbe limitarsi al caso in cui la concessione del beneficio in sede di cognizione dipenda da mancato aggiornamento del casellario giudiziale inconcepibile nel caso di specie, attesa la remota collocazione temporale delle precedenti condanne - e non da errore riferibile al giudice).
Quanto all'altra questione sollevata con riferimento al principio del "favor rei", va condivisa la maggioritaria opinione secondo cui la disciplina introdotta dalla L. n. 128/2001 ha incidenza sostanziale e comporta per il condannato un trattamento deteriore. Pertanto, essa sarà inapplicabile retroattivamente ai fatti commessi, e comunque alle sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della novella, in forza del divieto di applicazione "in malam partem" sancito dall'art. 2 C.P. (cfr. Cass., Sez. 1^, 9.5/3.7.2002, P.M. in proc. Piccolo;
24.6/11.7.2003, Er Raja Moussa;
Sez. 2^ 25.2/6.3.2003, Passanisi;
Sez. 4^ 12.11.2002/30.1.2003, Zabeo - cui ha fatto riferimento lo stesso ricorrente - e 11.4/11.7.2003, P.M. in proc. Biagio). Tale "favor" è però evidentemente inoperante nel caso di specie, poiché il reato giudicato risulta commesso fino al febbraio 2002, e quindi in epoca posteriore alla L. n. 128/2001. Del pari infondata è la censura avanzata in riferimento all'art. 444 C.P.P.. Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, poiché la sentenza 22.1.2003 applica la pena concordata dalle parti, e l'assenso dell'imputato era subordinato alla concessione della sospensione condizionale, questa non può essere revocata per una causa ostativa preesistente, che farebbe venir meno in radice il consenso prestato e, conseguentemente, l'accordo ratificato dal giudice della cognizione. Va al proposito osservato che la revoca del beneficio applicato in presenza di cause ostative è espressamente estesa alle sentenze conseguenti a patteggiamento dal "nuovo" co. 3^ dell'art. 168 C.P.. La detta previsione legislativa si giustifica sul rilievo che l'imputato, nel chiedere la sospensione della pena, la accetta alle condizioni di legge sicché, ove l'abbia ottenuta in presenza di una causa di revoca, questa sarà disposta non in contrasto, ma in conformità alla volontà espressa, di fruire di un beneficio revocabile a predeterminate e non disponibili condizioni. Tale conclusione trova indubbiamente un limite nel caso in cui la disciplina delle cause di revoca sia modificata "in peius" successivamente al perfezionamento del patto e, quindi, in contrasto con le condizioni accettate;
si è però già precisato che, verificandosi questa situazione, per ragioni di diritto sostanziale prima che di ordine processuale la normativa deteriore non sarà retroattivamente applicabile. Nel caso di specie, essendo invece l'introduzione della norma che amplia le ipotesi di revoca anteriore al patteggiamento, non vi è alcun ostacolo all'applicazione della nuova disciplina. Infine, l'eccezione di incostituzionalità, peraltro sollevata senza specifiche e pertinenti argomentazioni, è manifestamente infondata, non risultando violati i parametri costituzionali invocati. Infatti, quanto all'art. 25 della Legge fondamentale, come si è visto la nuova normativa non è applicabile retroattivamente e la sua attuazione è demandata ad un organo giurisdizionale (giudice dell'esecuzione) precostituito per legge secondo le previsioni dell'art. 665 C.P.P. e specificamente preposto alla revoca di benefici condizionati;
quanto poi agli artt. 24 e 111 della Costituzione, il relativo procedimento si svolge in contraddittorio e con le garanzie della difesa nelle forme camerali di cui all'art. 666 C.P.P.. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004