Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 47706
CASS
Sentenza 8 ottobre 2004

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La disciplina introdotta dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001 n. 128 - secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 cod. pen. - ha valenza sostanziale e comporta per il condannato un trattamento deteriore, sicché essa non può essere applicata al beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile prima della sua entrata in vigore.

E legittimamente disposta, in sede esecutiva, la revoca, ai sensi dell'art. 674, comma primo-bis, cod. proc. pen., della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001 n. 128 (che ha riconosciuto al giudice dell'esecuzione il relativo potere), a nulla rilevando che nell'accordo delle parti recepito dalla sentenza la prestazione del consenso dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 47706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47706
Data del deposito : 8 ottobre 2004

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