Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17201 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
17201-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
LI AS NZ AN
Presidente
UP - 20/03/2026
GA Di GI
R.G.N. 37978/2025
RO NZ
Relatore
MA MA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AS MA, nato a [...] il [...] CH TA, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 29/04/2025 dalla Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO NZ;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa l'1 ottobre 2020 il Tribunale di Rimini giudicava AS MA CH e TA CH colpevoli dei reati ascrittig-ai capi A (artt. 23, comma 1, 3 e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110) e B (artt. 110 e 648 cod. pen.) - assorbita nel primo di essi l'ipotesi contravvenzionale di cui al capo C (artt. 110 e 697 cod. pen.) -, unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava gli imputati alla pena di due anni, tre mesi di reclusione e 3.600,00 euro di multa. Gli imputati, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa il 29 aprile 2025 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi sulle impugnazioni degli imputati MA CH e TA CH, confermava la decisione appellata e condannava gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. I fatti di reato riguardavano la detenzione e il porto in luogo pubblico di una pistola a tamburo calibro 22 short, modello NAA 22-S North Army Corp New Bury Parx Calif, ritenuta arma clandestina, avendo il numero di matricola abraso, nel cui tamburo a cinque colpi, erano presenti tre proiettili inesplosi e il bossolo di un proiettile esploso.
ن دمار
Gli accadimenti criminosi venivano accertati dopo che i coniugi MA CH e TA CH, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2017, avevano soggiornato, unitamente a tre minori, tra cui i loro due figli, presso l'Hotel "Corallo" di Riccione, stabilendosi nella stanza 2004, nella quale dimenticavano la pistola a tamburo in esame, occultata sotto il materasso del letto matrimoniale della stessa camera. Il 13 agosto 2017, la pistola veniva trovata da un'impiegata addetta alle pulizie della camera 2004, EL BR, che non si rendeva conto di avere trovato un'arma, per le sue dimensioni ridotte e inconsuete. Nel frattempo, dopo che i coniugi AS e i tre minori avevano lasciato la struttura recettizia, a bordo di un'autovettura Audi R8, targata MA3339, la sera del 13 agosto 2017, si presentava in albergo EO OR, per chiedere se fosse stato rinvenuto un modellino di pistola nella stanza dove avevano alloggiato gli imputati.
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Analoga richiesta veniva rivolta al personale della struttura alberghiera da TA CH, che si presentava presso l'Hotel "Corallo" di Riccione la mattina del 14 agosto 2017, in compagnia di due donne. In entrambi i casi, il personale alberghiero contattato non forniva indicazioni specifiche sull'oggetto delle richieste di EO OR e TA CH. A questo punto, su impulso della responsabile dell'accoglienza degli ospiti, Teresa Miccolis, ci si metteva alla ricerca del modellino di pistola richiesto da EO OR e TA CH, che EL BR che l'aveva trovato la mattina precedete durante la pulizia della stanza 2004 - consegnava alla collega SC SE, anch'ella inconsapevole della reale natura dell'oggetto, tanto è vero che, impugnata l'arma, esplodeva involontariamente un colpo di pistola, ferendo, di striscio, EN AR. Il personale dell'Hotel "Corallo" di Riccione, quindi, allarmatosi, tramite il servizio telefonico del 118, informava i Carabinieri del Comando provinciale di Rimini, che si mettevano alla ricerca dei coniugi AS, fino a quando non fermavano TA CH, la mattina del 14 agosto 2017, mentre si trovava alla guida di un'autovettura BMW X5, a bordo della quale viaggiava in compagnia
di tre minori.
Si procedeva, parallelamente, all'arresto in flagranza di reato di EO OR, che, all'esito di una perquisizione personale eseguita nei suoi confronti il 14 agosto 2017, mentre alloggiava in una struttura alberghiera rivierasca, veniva trovato in possesso di un bossolo esploso dalla pistola di cui al capo A. Il bossolo, in particolare, era rinvenuto all'interno di uno zainetto poggiato sul letto dove OR dormiva, dentro il quale veniva trovate anche le chiavi dell'autovettura Audi R8, con cui i coniugi AS e i tre minori si erano allontanati dall'Hotel "Corallo" di Riccione la mattina del 13 agosto 2017. Si accertava, inoltre, che EO OR, il 20 luglio 2007, era stato controllato mentre era in compagnia di MA AS, a bordo dell'autovettura Audi R8, che è lo stesso veicolo con cui il gruppo della famiglia AS si era allontanato dall'Hotel "Corallo" il 13 agosto 2017, le cui chiavi venivano trovate all'interno della zainetto dentro il quale si trovava anche il bossolo esploso dell'arma clandestina di cui al capo A. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati MA CH e TA CH venivano condannati alle pene di cui
in premessa.
2. Avverso la sentenza di appello MA AS e TA CH ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione, parzialmente sovrapponibili, di cui occorre dare partitamente conto.
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2.1. L'imputata TA CH, a mezzo dell'avv. EO Riccardi, proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 420-ter cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano il rinvio del procedimento all'udienza del 19 novembre 2019, celebrata davanti al Tribunale di Rimini, nonostante la produzione di una certificazione medica, rilasciata alla ricorrente il 18 novembre 2019, che attestava una patologia, per la quale venivano prescritti antidolorifici e cinque giorni di prognosi. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di riqualificare il reato di cui al capo A quale favoreggiamento personale posto in essere nei confronti di EO OR, che era, secondo i Giudici di merito, il possessore della pistola oggetto di contestazione. Con il terzo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, atteso che il rinvenimento della pistola nella camera di albergo dove gli imputati avevano alloggiato, tra il 12 e il 13 agosto 2017, non consentiva di ritenere dimostrato che la stessa fosse stata portata in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Con il quarto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen., contestato al capo B, non potendo dall'abrasione della pistola, esclusivamente finalizzata a impedirne l'individuazione, evincersi che la stessa fosse stata ricettata. Con il quinto motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnata, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguente all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, che era maturata 1'8 aprile 2025, in epoca antecedente alla deliberazione della decisione censurata, intervenuta il 29 aprile 2025. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
2.2. L'imputato MA AS, a mezzo dell'avv. EO Riccardi, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di configurare l'ipotesi di reato di cui al capo A, non avendo l'imputato, al contrario di EO OR e TA CH, posto in essere comportamenti da cui era possibile evincere la consapevolezza che l'arma era stata detenuta e dimenticata nella stanza dove aveva alloggiato tra il 12 e il 13 agosto 2017. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato il reato di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, essendo evidente che il rinvenimento della pistola, avvenuto la mattina del 13 agosto, whe non consentiva di ritenere dimostrato la stessa fosse stata portata in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen., contestato al capo B, non potendo dall'abrasione della pistola, finalizzata a impedire l'individuazione della sua provenienza, evincersi che il ricorrente avesse ricettato l'arma. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnata, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguente all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, che doveva ritenersi maturata alla data dell'8 aprile 2025, in epoca antecedente alla deliberazione della decisione censurata, intervenuta il 29 aprile 2025. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da MA AS e TA CH devono essere esaminati separatamente.
2. Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il ricorso proposto da TA CH, a mezzo dell'avv. EO Riccardi, in termini speculari a quello presentato da MA AS, in accoglimento del terzo motivo di ricorso. L'atto di impugnazione in esame, nel resto, deve essere rigettato.
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2.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano il rinvio del procedimento all'udienza del 19 novembre 2019, celebrata davanti al Tribunale di Rimini, nonostante la produzione di una certificazione medica, rilasciata a TA CH il 18 novembre 2019, che attestava una patologia, per la quale le venivano prescritti antidolorifici e cinque giorni di prognosi. Osserva il Collegio che, la presentazione di un certificato medico non è, di per sé sola, sufficiente a consentire l'accoglimento di un'istanza per legittimo impedimento dell'imputato, essendo, a tal proposito, necessaria la formulazione di una diagnosi che attesti l'assoluta impossibilità a comparire in udienza dell'interessato, al contrario di quanto riscontrabile per la certificazione depositata da TA CH in relazione all'udienza del 19 novembre 2019, nella quale si attestava peraltro in termini generici e senza alcun riferimento alla capacità deambulatoria della paziente l'esistenza della patologia lombare che affliggeva la ricorrente. Occorreva, pertanto, che la certificazione medica depositata da TA CH attestasse la sua impossibilità a muoversi dall'abitazione dove stava trascorrendo la sua malattia, dalla quale conseguiva l'impossibilità a partecipare all'udienza in corso di svolgimento davanti al Tribunale di Rimini, anche tenuto conto delle modalità con cui la ricorrente avrebbe dovuto presenziare al procedimento celebrato nei suoi confronti, alla luce della quale valutare la fondatezza, la serietà e la gravità dell'impedimento dedotto nell'interesse della ricorrente. Sul punto, non può non richiamarsi il principio di diritto, espressivo di un orientamento assolutamente consolidato, affermato da Sez. 3, n. 48720 del 07/06/2018, [...], Rv. 274699-01, secondo cui: «È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con limitazione funzionale deambulatoria (nella specie artropatia reumatica) e ad indicare una prognosi di sette giorni, senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili nel caso in cui si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute».
Si muove, del resto, nella stessa direzione, il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262846 01, secondo cui: «È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di riqualificare il reato di cui al capo A quale favoreggiamento personale posto in essere nei confronti di EO OR, che era, secondo i Giudici di merito, il possessore della pistola oggetto di contestazione. Osserva il Collegio che il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di TA CH e MA AS, relativamente al reato di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, discende dal fatto, incontroverso, che gli imputati, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2017, avevano soggiornato presso l'Hotel "Corallo" di Riccione, stabilendosi nella stanza 2004, presso la quale avevano dimenticato la pistola a tamburo calibro 22 short, modello NAA 22-S North Army Corp New Bury Parx Calif, dopo averla occultata sotto il materasso del letto matrimoniale della stessa camera. Il luogo dell'occultamento, a ben vedere, non lascia spazio per dubitare della consapevolezza dei coniugi AS di detenere l'arma all'interno della camera d'albergo dove alloggiavano, avendola nascosta sotto il materasso dove gli imputati aveva dormito durante la notte trascorsa in albergo. Né è dubitabile che i coniugi AS avessero piena consapevolezza della detenzione illecita dell'arma clandestina, atteso che, la sera del 13 agosto 2017, TA CH e, la mattina successiva, EO OR, si presentavano presso l'Horel "Corallo" di Riccione, chiedendo al personale della reception se avessero trovato nella stanza 2004 un modellino di pistola.
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Il collegamento tra TA CH, MA AS e EO OR, peraltro, è incontroverso, atteso che quest'ultimo veniva arrestato in flagranza di reato, all'esito di una perquisizione personale eseguita il 14 agosto 2017, venendo trovato in possesso di un bossolo esploso dalla pistola controversa, rinvenuto in uno zainetto poggiato sul letto dell'arrestato. Nello stesso zainetto, venivano trovate le chiavi dell'autovettura Audi R8, targata MA3339, con cui i coniugi AS si erano allontanati dall'Hotel "Corallo" di Riccione, in compagnia di tre minori, la mattina del 13 agosto 2017, che era lo stesso veicolo con cui, il 20 luglio 2007, venivano sottoposti a un controllo di polizia, mentre erano assieme, MA AS e EO OR. Il compendio probatorio, dunque, non lascia residuare alcun dubbio sul coinvolgimento concorsuale di TA CH e MA AS nel reato di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, non potendosi dubitare del loro coinvolgimento dell'occultamento della pistola a tamburo, all'interno della stanza 2004 dell'Horel "Corallo" di Riccione, che veniva affermato dalla Corte di merito, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente applicata nei confronti dei ricorrenti, secondo cui: *In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, [...], Rv. 226101-01).
2.2.1. Appare, pertanto, evidente che le emergenze probatorie smentiscono l'assunto da cui muove la difesa della ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della configurazione delle fattispecie di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A. Le evidenze processuali, infatti, inducono a ritenere processualmente privo di plausibilità l'assunto difensivo, secondo cui il contributo di TA CH e MA AS all'occultamento dell'arma clandestina di EO OR doveva essere ritenuto estemporaneo, imponendo la riqualificazione dell'ipotesi delittuosa oggetto di vaglio ex art. 378 cod. pen., che, al contrario, deve essere
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ricostruita in termini oggettivi, tenendo conto dell'articolazione del piano criminoso, articolato in vari segmenti operativi che prevedevano l'intesa tra gli imputati e OR;
la consegna dell'arma ai ricorrenti;
la scelta del luogo della camera d'albergo dove occultarla -, dei quali, sulla scorta di quanto affermato nel paragrafo 2, gli imputati avevano piena consapevolezza. Né, sul punto, sussistono oscillazioni ermeneutiche tali da comportare la riqualificazione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione nella direzione prefigurata dalla difesa del ricorrente, ai sensi dell'art. 378 cod. pen. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza risalente e consolidata di questa Corte, riconducibile a Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, [...], Rv. 219892 - 01, secondo cui: «L'ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto né oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, né soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere». In una direzione analoga, incompatibile con la prospettazione difensiva, si muove il principio di diritto affermato, in tempi più recenti, da Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, [...], Rv. 240062 01, secondo cui: «In forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamento personale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
2.3. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, atteso che il rinvenimento della pistola nella camera di albergo dove gli imputati avevano alloggiato, tra il 12 e il 13 agosto 2017, non consentiva di ritenere dimostrato che la stessa fosse stata portata in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Osserva il Collegio che il percorso argomentativo esplicitato nella sentenza impugnata non consente di comprendere da quali elementi probatori era possibile evincere che TA CH e EO AS, prima di avere occultato l'arma controversa nella camera d'albergo dove era stata trovata la
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mattina del 13 agosto 2017, l'avessero portata in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Il ritrovamento della pistola nella stanza dell'Hotel "Corallo di Riccione, infatti, è certamente dimostrativo della consapevolezza dei coniugi AS di occultare l'arma all'interno della camera dove avevano alloggiato nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2017, nei termini su cui ci si è soffermati nei paragrafi 2 e
2.1.
Tuttavia, da tale consapevolezza, rilevante ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, non è possibile evincere, in assenza di specifici elementi probatori, che non appaiono enucleati analiticamente nella decisione censurata, la circostanza che gli imputati avessero portato la pistola in questione fuori della stanza dove alloggiavano, prima di recarsi in albergo o durante il soggiorno nella stessa struttura ricettizia, atteso che, per compiere una tale affermazione, presunta ma non esplicitata dalla Corte di merito, era necessario accertare con quali modalità la consegna dell'arma era avvenuta, prima di essere occultata dai ricorrenti. A ben vedere, tali dubbi sembrano emergere dalla motivazione della stessa sentenza impugnata, che, a pagina 9, affermava che non era <affatto implausibile che i AS, proprio perché meno sospettabili avendo con loro le figlie minori e potendo dunque passare per una normale famiglia in vacanza, avessero consapevolmente coadiuvato OR [...] acconsentendo ad occultare l'arma nella loro stanza tale». Questo passaggio motivazionale, invero, sembra muoversi in una direzione non del tutto compatibile con il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dei due imputati per il reato di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, la cui formulazione presupponeva una ricostruzione e degli accadimenti criminosi funzionale ad accertare, sia pure in termini presuntivi, quale fosse stato il momento della consegna dell'arma. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito appare disarmonico rispetto alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, [...], Rv. 272995-01). Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime
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di esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie e non consente di rivalutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di TA CH, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, [...], Rv. 230873 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, [...], Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, [...], Rv. 228401-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
2.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen., contestato al capo B, non potendo dall'abrasione della pistola, esclusivamente finalizzata a impedirne l'individuazione, evincersi che la stessa fosse stata ricettata. Non può, in proposito, non rilevarsi che il vaglio di questa doglianza postula una rivalutazione degli accadimenti criminosi, sotto il profilo della detenzione dell'arma, che non è compatibile con quanto si è affermato nei paragrafi 2 e 2.1, a proposito della consapevolezza, incontroversa, di MA AS e TA CH di detenere l'arma clandestina nell'interesse di EO OR, all'interno della camera dell'Hotel "Corallo" di Riccione, dove veniva trovata la mattina del 13 agosto 2017 dal persone alberghiero. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che la prospettazione difensiva si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo affermata da Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025, [...], Rv. 289303 01, secondo cui: «Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di
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occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di
ricorso.
2.5. Deve, infine, ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnata, conseguente all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, che maturata l'8 aprile 2025, in epoca antecedente alla deliberazione della decisione censurata, intervenuta il 29 aprile 2025. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la prescrizione rimaneva sospesa per il termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Occorre, in proposito, evidenziare che, relativamente alle sentenze di condanna per i reati commessi nell'arco temporale tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si devono considerare, oltre al termine di prescrizione ordinario, un ulteriore sospensione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., previsto dalla legge n. 103 del 2017. Nel caso di specie, l'applicazione di tale termine prescrizionale consegue al fatto che il reato di cui al capo A risulta commesso il 12 agosto 2017, imponendo di aggiungere ai termini ordinari l'ulteriore frazione temporale di un anno e sei mesi. Ne discende che i termini di prescrizione del reato di cui al capo A, alla data di celebrazione del presente procedimento, avvenuta il 20 marzo 2026, non risultano decorsi. A sostegno di queste conclusioni, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, [...], Rv. 288175-01, secondo cui: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di
ricorso.
2.6. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di TA CH, limitatamente al reato di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione. della Corte di appello di Bologna.
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Nel resto, il ricorso proposto da TA HE deve essere rigettato.
3. Deve ritenersi fondato anche il ricorso proposto dall'imputato MA AS, a mezzo dell'avv. EO Riccardi, in termini speculari a quello presentato da TA CH, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. L'atto di impugnazione in esame, nel resto, deve essere rigettato.
3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di configurare l'ipotesi di reato di cui al capo A, non avendo l'imputato, al contrario di EO OR e TA CH, posto in essere condotte materiali da cui era possibile evincere la consapevolezza che l'arma era stata detenuta e dimenticata nella stanza dove aveva alloggiato tra il 12 e il 13 agosto 2017. Si tratta, invero, di una doglianza che, relativamente al ruolo concorsuale svolto da MA AS nell'occultamento dell'arma clandestina controversa nella camera dell'Hotel "Corallo" di Riccione, dove veniva trovata la mattina del 13 agosto 2017, viene proposta in termini sovrapponibili a quelli già vagliati nei paragrafi 2.2 e 2.1, in cui si è passato in rassegna il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di TA CH, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure difensive che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento. Non può, in ogni caso, non rilevarsi che, anche a volere ipotizzare un ruolo di mero supporto alle condotte materiali poste in essere da TA CH e EO OR, che, il 13 e il 14 agosto 2017, si presentavano presso la struttura alberghiera riccionese, MA AS deve comunque ritenersi certamente responsabile quale concorrente morale nel reato di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di
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causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262310-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di
ricorso.
3.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato il reato di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, essendo evidente che il rinvenimento della pistola non consentiva di ritenere dimostrato la stessa fosse stata portata l'arma in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza prospettata in termini sovrapponibili a quelli già vagliati nel paragrafo 2.3, in cui si è passato in rassegna il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di TA CH, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure difensive che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono l'accoglimento.
3.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen., contestato al capo B, non potendo dall'abrasione della pistola, esclusivamente finalizzata a impedire l'individuazione della sua provenienza, evincersi che il ricorrente avesse ricettato l'arma. Si tratta, inverso, di una censura difensiva prospettata in termini sovrapponibili a quelli già vagliati nel paragrafo 2.4, in cui si è passato in rassegna il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di TA CH, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure difensive che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento.
3.4. Deve, infine, ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnata, conseguente all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, che doveva ritenersi interamente maturata alla data dell'8 aprile 2025, in epoca antecedente alla deliberazione della decisione censurata, intervenuta il 29 aprile 2025.
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Anche, in questo caso, si tratta di una doglianza prospettata in termini sovrapponibili a quelli già vagliati nel paragrafo 2.5, in cui si è passato in rassegna il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di TA CH, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure difensive che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento alla luce della giurisprudenza di questa (Corte Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, [...], cit.).
3.5. Le argomentazioni passate in rassegna nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, nel confronti di MA AS, limitatamente al reato di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, contestato al capo A, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, l'atto di impugnazione proposto da TA HE deve essere rigettato.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di TA CH e MA AS, limitatamente al reato di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975, contestato agli imputati al capo A, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, gli atti di impugnazione proposti da TA HE e MA AS devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di concorso nel porto di pistola clandestina di cui al capo A) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 20 marzo 2026.
Il Consigliere estensore RO NZ Alenteme
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Cuccle
Il Presidente
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13 MAG. 2026
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IL FUNZIONARIO UDIZIARIO IL FUNZIONARDIZIARIO
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