Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale; l'onere probatorio sul punto va assolto mediante la dimostrazione di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito della organizzazione aziendale, esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 Cod. Civ., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale. (Nel caso di specie la sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la società datrice di lavoro non avesse fornito la suddetta prova, avendo imperniato la sua difesa prospettando una cessazione dell'attività aziendale smentita dalle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni della stessa parte e avendo omesso di produrre la documentazione rilevante - bilanci, stato patrimoniale, dichiarazioni reddituali - per provare la pretesa grave contrazione della lavorazione e delle vendite).
Commentario • 1
- 1. Riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 25615/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2013
1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12270 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA SORGENTE di DE & C. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Santoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cesare Beccaria n. 88, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IF RI, RO AN, EN LA e DO RI (non costituiti);
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di AP-Sezione Lavoro n. 80/01 dell'8 gennaio 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 47844/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del lavoro di AP OL GO, OS NI e AN ON convenivano in giudizio la s.r.l. NU RG di LA & C", alle cui dipendenze avevano prestato lavoro subordinato, esponendo che: -) erano stati licenziati, prima oralmente, poi con lettera consegnata in data 10 ottobre 1996; -) tali licenziamenti dovevano ritenersi inefficaci per mancanza di forma scritta e, comunque, per violazione della legge n. 223/1991, ovvero illegittimi in quanto privi di giustificato motivo oggettivo. I ricorrenti richiedevano, quindi, in via urgente e cautelare, l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e, nel merito, la declaratoria di inefficacia o di illegittimità dei licenziamenti, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.
Con altro ricorso sempre al Pretore-Giudice del lavoro di AP IA LF conveniva in giudizio la s.r.l. NU RG di LA & C." esponendo che: -) sebbene non inquadrata, era stata dipendente della società convenuta nel periodo 1 settembre 1992/20 giugno 1996; -) aveva svolto mansioni di "2^ livello" previste dal c.c.n.l.; -) era stata licenziata, prima oralmente e poi con lettera.
La ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Pretore l'emissione dei medesimi provvedimenti chiesti dagli altri ricorrenti e, inoltre, la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di L. 34.782.000 oltre gli "accessori di legge". Costituitasi in giudizio, la s.r.l. NU RG di LA & C." contestava le domande e ne chiedeva il rigetto. In particolare, quanto alle pretese avanzate dalla LF, eccepiva che questa era socia fin dal 1986 e dunque non sussisteva alcun rapporto di lavoro subordinato.
Il Pretore rigettava le istanze cautelari. Successivamente, riuniti i giudizi, interrogate le parti e assunta la prova testimoniale limitatamente al numero dei dipendenti in forza al momento dei licenziamenti, il Pretore sospendeva il giudizio per consentire l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 della legge n. 108/1990.
Riassunto il giudizio, il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda relativa ai licenziamenti di GO, NI e ON, dichiarati illegittimi, e condannava la società alla riassunzione entro tre giorni ovvero, in mancanza, al risarcimento del danno pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
rigettava, invece, le domande avanzate da LF IA. Avverso tale decisione GO OL, NI OS, ON AN, LF IA proponevano appello e la s.r.l. NU RG di LA & C." - nel costituirsi in giudizio - contestava l'avversa impugnativa e, a sua volta, proponeva appello "incidentale", resistito dagli appellanti "principali". Sui cennati appelli il Tribunale di AP (quale Giudice del lavoro di secondo grado) così provvedeva: "a) accoglie l'appello proposto da GO OL e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del licenziamento del 10 ottobre 1996 e la persistenza del rapporto di lavoro subordinato;
b) condanna la 'OV RG di LA & C.' s.r.l. a pagare a GO OL le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta l'appello principale proposto dagli altri soggetti indicati in epigrafe;
d) rigetta l'appello incidentale;
e) condanna la 'OV RG & C.' s.r.l. a rimborsare a GO OL le spese del grado".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: A) "risulta documentalmente dimostrato che il licenziamento di GO OL è intervenuto nel periodo di astensione dal lavoro ex legge n. 1204/1971 ... e la società era pienamente a conoscenza del suo stato, tanto da corrisponderle la relativa indennità di maternità"; B) "l'eccezione proposta dalla società appellata di inapplicabilità dell'art. 2 della legge n. 1204/1971 per essersi verificata la cessazione dell'attività
aziendale è infondata in quanto, in primo luogo, il tenore dell'eccezione - già sollevata in primo grado - dimostra che la società era allora perfettamente a conoscenza dello stato di maternità della GO, atteso che la sua difesa si è imperniata non sulla contestazione della circostanza - evidentemente ad essa ben nota - bensì sulle sole conseguenze giuridiche, tentando di prospettare una cessazione dell'attività aziendale quale causa di esclusione del divieto di licenziamento, prevista dall'art. 2, comma terzo, lett. b), della legge n. 1204/1971; e, inoltre, è evidente l'assoluta inesistenza di qualunque elemento, sia pure indiziario, relativo alla pretesa cessazione dell'attività aziendale ed anzi, dalle prove testimoniali assunte in primo grado, nonché dallo stesso tenore delle difese della società in primo grado relativamente alla dedotta sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, si evince chiaramente il contrario, cioè la continuazione dell'attività imprenditoriale"; C) "la nullità del licenziamento comporta la declaratoria di accertamento della persistenza del rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze in termini di retribuzione, attesa la configurabilità di una mora credendi del datore di lavoro"; D) "se è vero che all'epoca dei licenziamenti il fisco e diversi istituti di credito risultavano creditori della società per somme ingenti, è altresì vero che si tratta di circostanze nient'affatto significative di una contrazione dell'attività e della pretesa necessità di una ristrutturazione aziendale, rilevato che mancano quei documenti che sarebbero stati rilevanti (bilanci, stato patrimoniale, dichiarazioni reddituali), da cui potesse evincersi lo stato reale della società all'epoca dei licenziamenti ... per cui, pure in questo grado, non vi è alcuna prova della pretesa contrazione esasperata della lavorazione e delle vendite (ordine a terzi di prodotti e materie prime;
ordini di acquisto da parte di terzi)".
Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. NU RG di LA & C." propone ricorso affidato a due motivi. Gli intimati OS NI, AN ON, OL GO e RI LF non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966 anche in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2967 cod. civ., nonché vizi di motivazione" - rileva che il Tribunale di AP "ha da un lato riconosciuto l'esistenza di un gravissimo indebitamento della Società ricorrente all'epoca dei licenziamenti (come peraltro documentalmente dimostrato fin dal primo grado di giudizio), e, dall'altro, ha ritenuto che tale elemento non poteva rilevare come circostanza significativa di una contrazione dell'attività e della pretesa necessità di una ristrutturazione aziendale ... ragionamento evidentemente contraddittorio in quanto la 'OV RG', proprio per effetto del dimostrato indebitamento, aveva deciso di licenziare tutti i propri dipendenti che all'epoca risultavano occupati" e censura tale decisione "anche in relazione alla possibilità di ricondurre l'onere probatorio del datore di lavoro sia nell'ambito del principio di 'ragionevolezza', sia 'nell'ambito delle contrapposte deduzioni delle partì, ritenendosi pertanto che tale onere possa considerarsi assolto 'anche mediante risultanze probatorie di natura presuntiva ed indiziaria'"; sicché, nel concludere che "i licenziamenti in questione apparivano adeguatamente sorretti da un evidente giustificato motivo oggettivo e come tali erano pienamente validi ed efficaci", addebita al Giudice di appello "di non avere approfonditamente vagliato la vicenda sottoposta al suo esame, attraverso la corretta valutazione del materiale probatorio acquisito al processo e delle relative disposizioni di legge e di contratto esaminando i fatti costitutivi del rapporto contestato, e di essersi limitato a ripercorrere acriticamente gli altrettanto insufficienti argomenti offerti dal giudice di primo grado".
Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "la violazione dell'art. 2, terzo comma, lett. e) (recte, b), della legge n. 1204/1971" - censura la sentenza impugnata "per avere il Tribunale
(ove ha statuito che nei riguardi di GO OL ricorresse un'ipotesi di licenziamento illegittimo in quanto irrogato nel corso del suo stato di maternità del quale la società era a conoscenza) omesso di considerare che detto licenziamento era intervenuto nell'ambito di una cessazione dell'attività d'impresa e che, pertanto, trovava applicazione la previsione della lett. e) (recte, b) dello stesso art. 2 della legge n. 1204/1971 (atteso che), al di là delle erronee e censurabili valutazioni del Tribunale in merito, la società ricorrente versava all'epoca dei fatti in una grave crisi economica (denotata, tra l'altro, dall'esposizione per un miliardo e mezzo di lire nei confronti del fisco, e per circa quattro miliardi di lire nei confronti di vari istituti bancari, rispetto ai quali vi era documentazione in atti), tale da determinare l'inevitabile decisione di cessare la propria attività ... sicché nel caso della GO trovava applicazione la norma della lett. e) del terzo comma dell'art. 2 cit, che individua tra le eccezioni al divieto di licenziamento proprio il caso della cessazione dell'attività d'azienda, come puntualmente era stato eccepito e rilevato dalla società convenuta in entrambe le fasi di merito".
2 - Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato.
Al riguardo, sulla inesistenza di un "giustificato motivo oggettivo" idoneo a legittimare i licenziamenti intimati nella specie dalla ricorrente, il Giudice di appello ha correttamente statuito che le circostanze addotte dalla società datrice di lavoro "non potevano ritenersi significative di una contrazione dell'attività e della pretesa necessità di una ristrutturazione aziendale", rimarcando, mediante adeguata motivazione, che le stesse, comunque, "sono rimaste prive di qualunque riscontro probatorio".
Sul punto questa Corte - premesso che nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, purché non pretestuoso e strumentale, bensì volto a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, le quali influiscano in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongano un'effettiva necessità di riduzione dei costi - ha affermato che anche in tal caso grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto della effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto dell'impossibilità di impiego alternativo del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale (Cass. n. 3030/1999). Con riferimento all'onere probatorio, la prova dell'impossibilità di utilizzare il dipendente licenziato in altre mansioni equivalenti va fornita sulla base di inequivoci elementi volti a dimostrare che, nell'ambito della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 c.c., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale (Cass. n. 11312/1990, Cass. n. 986/1988). In particolare, questa Corte ha precisato che al suddetto fine non è sufficiente la sola prova costituita dalla produzione in giudizio di una copia del libro matricola dal quale risulti la mancata assunzione di altri lavoratori con qualifica analoga a quella del dipendente licenziato per un tempo ragionevolmente successivo al licenziamento stesso, pur potendo tale produzione essere utilizzata, in concorso con altri elementi, come indizio dell'assunto del datore di lavoro (Cass. n. 624/1984) - nella specie, a maggiore e definitiva conferma dell'esattezza della decisione del Tribunale di AP, dai "libri paga e matricola" prodotti in giudizio risultava "che già il mese successivo ai licenziamenti la società aveva assunto altri dipendenti con la qualifica di operaio e di impiegato"-. A questo punto è da rimarcare che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata.
Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993): come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di AP.
Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure della ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, donde sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di AP, con esaustiva motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla illegittimità dei licenziamenti intimati dalla società ricorrente per asserito ed inesistente "giustificato motivo oggettivo".
In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali alla dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto il Tribunale di AP - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99).
3 - Anche il secondo motivo di ricorso - che ripercorre sostanzialmente le linee argomentative relative al precedente motivo circa l'asserita sussistenza di circostanze fattuali idonee a legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la variante (in questo "mezzo") di addurre le cennate circostanze per la censura specifica della decisione con cui il Tribunale di AP ha annullato, ex art. 2 della legge n. 1204/1971, il licenziamento di GO OL intimato quando la stessa si trovava in stato di gravidanza - appare infondato.
Sulla questione (in generale) del divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza, la normativa a tutela delle lavorataci per le quali l'ipotesi di tutela "in gravidanza od in puerperio" (diversa rispetto a quella della tutela "per causa di matrimonio") è contenuta nella summenzionata legge n. 1204/1971 ove si accennava genericamente ad un "divieto di licenziamento" senza che venisse specificamente sancito che il licenziamento "vietato" fosse da considerarlo nullo.
Su tale norma è dovuta intervenire la Corte Costituzionale che - partendo dall'interpretazione di detta norma quale accolta, dalle Sezioni Unite, che, nel comporre un precedente contrasto di giurisprudenza, avevano optato per la tesi della temporanea inefficacia del licenziamento respingendo quella della nullità dell'atto (Cass. Sez. Un. n. 8535/1990) - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma così interpretata, nella parte in cui non comminava la più radicale sanzione della nullità del licenziamento intimato in periodo di interdizione (Corte Cost. n. 61/1991). Con la cennata decisione della Consulta la tutela della lavoratrice in gravidanza od in puerperio nei confronti del licenziamento intimato in violazione del divieto temporale (dall'inizio della gestazione fino al compimento del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino) stabilito dal primo comma dell'art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, ha acquistato nuova consistenza ed effettività.
Mentre, quindi, per il caso della lavoratrice in gravidanza od in puerperio l'effettività della tutela contro un licenziamento discriminatorio ha richiesto (data la non esplicita formulazione della norma sulle relative conseguenze) l'intervento della Corte Costituzionale - che ha statuito che "un divieto che comporti un mero differimento dell'efficacia del licenziamento anziché la nullità radicale di esso rappresenta una misura di tutela insufficiente rispetto alle direttive dell'art. 37 Cost." -, per il divieto di licenziamento "per causa di matrimonio" la sanzione della nullità è stata già espressamente sancita dal legislatore come ha rilevato la stessa Corte Costituzionale secondo la quale "considerate le esigenze ed i principi di rango costituzionale sottesi al divieto di licenziamento della lavoratrice, ne deriva essere essenziale che tale divieto sia assistito da quelle misure idonee ad impedire che l'atto vietato sia ugualmente compiuto e sia ugualmente conveniente per chi lo compie: ciò richiede, sul piano civile, che, se il licenziamento vietato viene ugualmente disposto, l'ordinamento giuridico, di cui esso costituisce una violazione, non lo recepisca in alcuna misura e cioè lo consideri totalmente improduttivo di effetti, come del resto è disposto per l'ipotesi, per certi aspetti analoga, del licenziamento per causa di matrimonio, di cui alla legge n. 7/1963, che peraltro è anche funzionalmente connessa alle concrete esigenze di tutela della maternità" (Corte Cost. n. 61/1991 cit). Dalla sancita nullità del recesso datoriale consegue che, decorso il periodo di interdizione, il licenziamento non riprende efficacia, ma il rapporto deve considerarsi normalmente in corso e quindi il datore di lavoro, che intenda recedere dallo stesso, deve comunicare un nuovo licenziamento, assoggettato all'ordinario regime sia legale che eventualmente contrattuale;
è in tale momento che va valutata la legittimità di questo nuovo licenziamento anche se è possibile che il datore di lavoro adduca lo stesso giustificato motivo allegato a fondamento del precedente licenziamento nullo, sempre che esso di fatto persista ancora e non sia venuto meno per una qualche ragione.
Specificati così quelli che possono essere tutti gli aspetti conseguenti alla radicale nullità del licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza, nella specie il Tribunale di AP ha correttamente applicato la relativa normativa atteso che:
a) risultava "con assoluta certezza che la società era perfettamente a conoscenza non solo dello stato di gravidanza della GO, ma altresì della data in cui era avvenuto il parto" e b) - in forza di quanto ritenuto in precedenza sub "capo 2^" - non sussisteva per le surriferite considerazioni (che qui si ribadiscono) il caso di inapplicabilità del divieto di licenziamento ipotizzato alla lettera b) del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 1204/1971 (id est:
"cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice in gravidanza è addetta").
IV -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.r.l. NU RG di LA & C." deve essere respinto.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto gli intimati non si sono costituiti in giudizio e, quindi, non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003