Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12270
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale; l'onere probatorio sul punto va assolto mediante la dimostrazione di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito della organizzazione aziendale, esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 Cod. Civ., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale. (Nel caso di specie la sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la società datrice di lavoro non avesse fornito la suddetta prova, avendo imperniato la sua difesa prospettando una cessazione dell'attività aziendale smentita dalle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni della stessa parte e avendo omesso di produrre la documentazione rilevante - bilanci, stato patrimoniale, dichiarazioni reddituali - per provare la pretesa grave contrazione della lavorazione e delle vendite).

Commentario1

  • 1Riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 25615/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2013

    1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12270
Data del deposito : 20 agosto 2003

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