Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10312
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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In tema di compenso per la prestazione di lavoro straordinario, la normativa vigente non comporta il diritto alla maggiorazione retributiva in mancanza di superamento del limite massimo settimanale. Infatti la disposizione dell'art. 1 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, a norma del quale la durata massima della giornata lavorativa non può eccedere "le otto ore al giorno o le 48 settimanali di lavoro effettivo", va interpretata nel senso che eventuali superamenti dell'orario giornaliero contenuti nell'ambito del massimo settimanale non sono sufficienti per far emergere la nozione legale di lavoro straordinario, rimanendo la prestazione nei limiti di flessibilità previsti dalla legge (Fattispecie in tema di lavoratori del settore trasporti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10312
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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