Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 9092
CASS
Sentenza 23 novembre 2012

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In tema di estradizione per l'estero secondo la normativa prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la misura coercitiva provvisoriamente applicata a norma dell'art. 715 cod. proc. pen. deve essere revocata se la domanda di estradizione ed i relativi documenti, allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dall'arresto (che deve essere computato nel termine), non siano stati indirizzati dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto, ovvero trasmessi per via diplomatica, a nulla rilevando il fatto che la domanda di estradizione sia pervenuta nel termine su indicato all'INTERPOL (Organizzazione di internazionale di Polizia criminale) o ad altra autorità diversa da quelle sopra indicate.

In tema di estradizione per l'estero, la revoca della misura cautelare allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dall'arresto provvisorio impone l'effettiva liberazione dell'estradando, a nulla rilevando la possibilità di un successivo arresto dopo che la domanda di estradizione sia pervenuta ai sensi dell'art. 16, comma quinto, Convenzione europea di estradizione. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità turche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 9092
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9092
    Data del deposito : 23 novembre 2012

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