Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 1
L'esigenza del riposo settimanale del lavoratore, volta ad evitare a quest'ultimo il pregiudizio di un accumulo di fatica fisica e psichica, viene rispettata allorché la contrattazione collettiva, introducendo nella regolamentazione dell'orario normale massimo di lavoro e dello straordinario una disciplina convenzionale per il lavoratore più favorevole di quella legale, faccia riferimento per il calcolo dello straordinario ad una media da rispettarsi entro un arco temporale più lungo di una settimana, senza però mai superare, con riferimento alla durata di sette giorni continuativi, i limiti di orario massimo e di straordinario legislativamente indicati al fine di tutelare la salute del lavoratore; pertanto, ove la prestazione lavorativa si svolga su turni di giorni lavorativi consecutivi seguiti da giorni di riposo all'interno di un ciclo di più settimane, il superamento dell'orario normale massimo indicato dalla contrattazione collettiva, ai fini del riconoscimento dello straordinario e delle relative maggiorazioni, deve essere accertato con riferimento alla media del lavoro nelle settimane di calendario comprese entro il più lungo arco temporale, corrispondente ai diversi cicli dei turni lavorativi avvicendati (fattispecie relativa all'accordo aziendale 12 dicembre 1986 per i dipendenti dell'Azienda Municipalizzata dell'Acquedotto di Napoli, cui non era applicabile "ratione temporis" la nuova disciplina ex art. 13 legge 24 giugno 1997 n. 196).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato CAPECCI GIOVAN FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 02969/98 proposto da:
A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato IORIO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato TURRÀ SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LO AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4601/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 03/09/97 R.G.N. 40152/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FERRARA;
udito l'Avvocato MASSIGNANI per delega TURRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Napoli del 29.5.1992 il signor AS LL, dipendente dell'AMAN (Azienda Municipalizzata Acquedotto Napoli), esponeva di lavorare in turni avvicendati di otto ore ciascuno, secondo turnazione di sei giorni consecutivi di lavoro seguiti da due giorni di riposo in cicli di otto settimane, il che comportava il superamento per sette volte dell'orario settimanale all'interno del ciclo, con esecuzione di una prestazione di 48 ore settimanali a fronte delle 37,5 fissate dall'accordo aziendale del 12 dicembre 1986. Chiedeva, pertanto, la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di lire 11.737.530, a titolo di maggiorazione per lo straordinario prestato.
L'AMAN, costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa. Con sentenza del 10 marzo 1993 il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, condannando l'azienda a pagare la somma di lire 3.642.400, oltre interessi, svalutazione e spese. Avverso la decisione proponevano appello principale AS LL e appello incidentale l'ARIN - Azienda Risorse Idriche di Napoli, già AMAN.
Con sentenza del 18 giugno/3 settembre 1997 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale, rigettando la domanda proposta dal lavoratore. Rilevato che per definire i limiti contrattuali dell'orario di lavoro e, quindi, i contorni dello straordinario (contrattuale) occorreva fare riferimento all'accordo aziendale del 12 dicembre 1986, i giudici di secondo grado ritenevano che tale accordo, nello stabilire la riduzione dell'orario di lavoro settimanale "da 39 ore a 37 e mezza settimanali dal lunedì al venerdì", avesse fatto evidente ed esplicito riferimento alla settimana di calendario. Risultava, di conseguenza, che il ricorrente aveva effettuato, nelle otto settimane del ciclo, complessive 336 ore lavorative - 48 ore nelle prime due settimane e 40 ore nelle altre sei - contro le 300 ore previste dall'accordo (37,5 per 8). Delle 36 ore eccedenti, 35 erano state retribuite come straordinario ed una era stata compensata con gli arrotondamenti per eccesso delle frazioni di ora elaborati dal SED.
Il Tribunale riteneva erronea la tesi dell'attore, che faceva decorrere la settimana, ai fini del computo dell'orario settimanale, in giorni via via diversi all'interno del ciclo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando due motivi di censura, il signor AS LL.
L'ARIN resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo la difesa del ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 2109 c.c., degli artt. 1362 e segg. dello stesso codice, nonché vizio di motivazione. Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto del principio enunciato da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1889 del 26 marzo 1982, circa la necessità di fare riferimento, per il calcolo dell'orario dello straordinario, non alla settimana di calendario ma a ciascun periodo di sei giorni lavorativi prima del giorno di riposo.
Riporta il testo dell'accordo aziendale del 12 dicembre 1986 e lamenta che il Tribunale lo ha malamente interpretato, fermandosi al primo periodo ("dall'1.1.1987 l'orario di lavoro aziendale viene ridotto di un'ora e mezza e passa da 39 ore a 37 e mezza settimanali dal lunedì al venerdì"), e non rendendosi conto che tale periodo significava soltanto l'introduzione della settimana corta (dal lunedì al venerdì) per il personale non turnista, mentre più avanti è previsto, per i turnisti, la "riduzione dell'orario di lavoro di 15 minuti per i turni articolati in sei giorni... ". Deduce che il Tribunale non ha quindi osservato la regola della interpretazione complessiva delle clausole, non cogliendo la reale intenzione delle parti e pervenendo a risultati illogici. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c. e vizio di motivazione, la difesa del ricorrente principale lamenta che il Tribunale ha riformato, senza fornire alcuna motivazione, la decisione del Pretore nella parte in cui aveva condannato l'Azienda al pagamento di un'ora di straordinario per ogni otto settimane.
Rileva che il Pretore aveva osservato che il riconoscimento di 50 minuti di straordinario per ogni giornata lavorativa comportava, in otto settimane, il pagamento di 35 ore (50 minuti per 42 gg. lavorati:60), mentre le ore di straordinario effettivamente rese, secondo la tesi dei giudici di merito, erano state 36 (8 per 42 = 336 ore, contro le 300 contrattualmente previste (37,5 per 8). Con il ricorso incidentale l'ARIN lamenta che il Tribunale ha omesso di esaminare la questione ritualmente sollevata con l'appello incidentale: che il Pretore non aveva preso posizione sulla eccezione tempestivamente proposta in primo grado, secondo la quale il lavoratore non aveva fornito la prova di aver lavorato nei giorni per i quali pretendeva la maggiorazione, limitandosi a formulare le richieste per tutti i giorni.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Un ordinato iter motivazionale impone in primo luogo un esame delle norme di legge riguardanti l'orario di lavoro. Va premesso che la materia in esame trova la sua disciplina nel risalente r.d.l. 13 marzo 1923 n. 692 (Limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473. Detta disciplina ha stabilito un "orario massimo normale di lavoro", fissandolo - per gli operai ed impiegati nelle aziende industriali e commerciali di qualunque natura - in otto ore al giorno o in 48 ore settimanali di lavoro effettivo (art. 1, comma 1, r.d.l. n. 692/1923); ha previsto, solo per i lavori agricoli e per i lavori per i quali ricorrano esigenze tecniche o stagionali, la ripartizione dell'orario massimo normale "su periodi ultra-settimanali", prevedendo cioè la possibilità di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali purché la durata media del lavoro - entro determinati periodi - non ecceda i limiti stabiliti con appositi decreti (art. 4 r.d.l. n. 692/1923); legittima, infine, su accordo delle parti, l'aggiunta "alla giornata normale di lavoro" di un periodo di straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali od "una media equivalente entro un periodo determinato" a condizione in ogni caso che il lavoro straordinario venga computato a parte e retribuito con un aumento di paga non inferiore al 10% (art. 5 r.d.l. n. 692/1923). Solo di recente, in ragione dell'esigenza di adeguare il nostro sistema ordinamentale a quello, degli altri Stati della Comunità Europea, si è avuta una parziale modifica della disciplina ora descritta.
Ed invero, in primo luogo, con l'art. 2, commi 18/21, l. 28 dicembre 1995 n. 549, si è stabilito che si considera lavoro straordinario, seppure ai soli fini contributivi, per tutti i lavoratori (ad eccezione del personale direttivo) quello che eccede le 40 ore settimanali e quello che eccede la media di 40 ore settimanali nel caso di regimi di "orario plurisettimanale" previsti dai contratti collettivi nazionali, ovvero, in applicazione di questi ultimi, dei contratti collettivi di livello inferiore purché il periodo di riferimento non superi 12 mesi (art. 12, comma 8, l. n. 549/1995). Inoltre, con l'art. 13, l. 24 giugno 1997 n. 196, il legislatore, senza nulla dire in relazione all'orario normale massimo giornaliero, ha fissato per tutti i comparti lavorativi il solo limite di orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali ed, introducendo una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario (flessibilità imposta dalle nuove esigenze tecnico-produttive), ha pure stabilito che la contrattazione collettiva può assumere il predetto limite settimanale come durata media rispetto ad un periodo massimo di un anno, prevedendo così - uniformemente alla direttiva comunitaria n. 104 del 1993 (ed al successivo avviso comune delle parti sociali del 12 novembre 1997) - l'intervento delle parti sociali per fissare orari di lavoro (c.d. lavoro multiperiodale) anche superiori alle 40 ore settimanali, purché nell'arco del periodo di riferimento sia in ogni caso mantenuta la media delle 40 ore settimanali. Infine, con il d.l. 29 settembre 1998 n. 335 (convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1998 n. 409), in attesa di una organica ed esauriente disciplina sull'orario di lavoro, il legislatore ha stabilito che le imprese, in assenza di diversa disciplina dei contratti collettivi, possano effettuare lavoro straordinario per 250 ore annuali o per 80 trimestrali. È indubbio che la più recente normativa non è ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, ma il suo richiamo appare opportuno perché contribuisce a chiarire lo stesso ambito applicativo delle citate disposizioni dei r.d.l. del 1923 e dei principi inderogabili in materia di gestione dell'orario di lavoro, con l'individuazione di alcune fondamentali regole che, per essere funzionalizzate alla tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore costituzionalmente garantita (cfr. art. 36, commi 2 e 3, Cost.), non possono essere derogate ne' dai titolari del singolo rapporto lavorativo ne' dalle stesse parti sociali con la contrattazione collettiva.
Orbene, sulla base di una globale lettura del vigente assetto normativo è possibile pervenire ad un primo risultato, consistente nel considerare la settimana di calendario come regola generale su cui parametrare il rispetto dell'orario normale massimo sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione alla intera settimana lavorativa (come visto, rispettivamente 8 e 48 ore di lavoro effettivo ex art. 1 dei r.d.l. n. 692/1923) (cfr. in giurisprudenza, per la statuizione che il limite fissato convenzionalmente per l'orario settimanale va riferito alla settimana di calendario, Cass., 6 dicembre 1991 n. 131444). L'esattezza di questo assunto è desumibile anche dalla considerazione che, da un lato, l'art. 4 del r.d.l. n. 629 del 1923 lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di fissare periodi di computo ultrasettimanali (disancorando così il computo dell'orario massimo normale dall'abituale parametro della settimana di calendario) e, dall'altro, che il successivo art. 5, nel regolare il lavoro straordinario, mostra di riferirsi sempre ed unicamente ad uno stesso ed unico arco temporale, che - è bene ribadire ancora una volta - non può che identificarsi nello spazio temporale di sette giorni.
Come si è detto, allo stato l'art. 13 1. n. 196 del 1997
consente che, in tutti i comparti, le parti sociali possano regolamentare l'orario massimo normale di lavoro anche al di là della settimana di calendario, fissando in 40 ore la media dell'orario settimanale nell'ambito di un periodo di riferimento non superiore, in alcun caso, all'anno.
L'espressa previsione di una siffatta regolamentazione, corollario dell'autonomia collettiva e della valorizzazione del ruolo del sindacato come il soggetto più idoneo a conciliare, nella gestione dell'orario di lavoro, le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori, non deve indurre a ritenere che sotto la vigenza della antica disciplina non fosse consentito alla contrattazione collettiva, in ragione delle particolari e specifiche esigenze del singolo settore produttivo, fissare, da un lato, un orario normale lavorativo al di sotto delle 48 ore settimanali e delle 8 ore giornaliere, e parametrare, dall'altro, l'orario così individuato all'interno di una settimana non coincidente con quella di calendario, ma invece con quella corrente da un riposo ad un altro o anche con un periodo più lungo. È evidente però che la legittimità di tale contrattazione collettiva trovava i suoi limiti nel rispetto continuo e costante, e cioè in ogni singola giornata di esecuzione dell'attività lavorativa ed in ogni periodo di sette giorni, di quei limiti temporali (appunto ore 8 giornaliere e 48 settimanali) - nonché nell'osservanza della giornata di riposo dopo non più di sei giorni lavorativi - il cui riconoscimento è stato posto dal legislatore a garanzia della salute del lavoratore, come è attestato anche dalle condizioni richieste per lo straordinario e dai limiti quantitativi del suo svolgimento (2 ore al giorno e 12 settimanali).
Del resto già da tempo, e precisamente a partire dagli anni 70, la contrattazione collettiva aveva finito per generalizzare un limite di 40 ore settimanali, poi ulteriormente abbassato per alcune categorie (ad es. 37,5 ore nei settori del credito e delle assicurazioni) o con contratti aziendali (ad esempio 36 ore in molte aree del settore tessile) anche attraverso l'utilizzazione dei permessi per ragioni personali. Così veniva operata una derogabilità in melius in relazione a quanto stabilito dalla previsione legale in attuazione della regola codicistica che attribuisce, oltre che alle leggi speciali, anche alla contrattazione collettiva l'indicazione dei limiti massimi di "durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro" (art. 2107 c.c.). Il principio dell'ammissibilità di condizioni più favorevoli ad opera della contrattazione collettiva è ora prevista espressamente nella materia in oggetto, essendosi, appunto, statuito che "i contratti collettivi possono stabilire una durata collettiva minore" di quella prevista per legge (art. 13, comma 1, l. n. 196 del 1997), con la conseguente legittimità di una fissazione convenzionale dell'orario normale settimanale in termini ridotti rispetto all'orario legale delle 40 ore e con l'ulteriore effetto di permettere il rispetto del limite convenzionale con il criterio della media multiperiodale, sempre però nella salvaguardia delle otto ore giornaliere, il cui limite non è consentito alla contrattazione collettiva derogare in ragione della rilevanza costituzionale della durata massima della giornata lavorativa (art. 36, comma 2, Cost.) e dovendosi il limite dell'orario giornaliero e quello dell'orario settimanale considerarsi autonomi e non invece alternativi (cfr., al riguardo, Cass., 29 gennaio 1999 n. 817; 2 agosto 1996 n. 6995; 15 novembre 1985 n. 5616; 20 aprile 1983 n. 2729). Orbene, i principi innanzi enunciati consentono la soluzione della controversia in oggetto evidenziando l'infondatezza della pretesa del dipendente dell'azienda.
La domanda del lavoratore si basa sul presupposto che una volta indicato l'orario normale massimo settimanale nella misura di 37,5 ore settimanali, il superamento di detto limite ai fini del riconoscimento dello straordinario (e della sua remunerazione con le prescritte maggiorazioni) deve essere effettuato nell'arco di tempo da un riposo all'altro e non invece nell'arco della settimana di calendario ne' tanto meno sulla base della media del lavoro computata entro un più lungo arco temporale (nella specie otto settimane, tempo corrispondente al ciclo dei turni lavorativi avvicendati). A sostegno di tale assunto il lavoratore ha fatto riferimento ad una decisione di questa Corte, a Sezioni Unite, e precisamente alla sentenza 26 marzo 1982 n. 1889, che però non è riferibile alla fattispecie in esame. Ed invero detta pronuncia, che propone una interpretazione rigida circa il concetto di riposo settimanale, non condiviso da autorevole dottrina, non si pone in contrasto con la ricostruzione sinora svolta atteso che statuisce - quanto al computo del massimo di lavoro straordinario consentito - che debba farsi riferimento non alla settimana di calendario, bensì a ciascun periodo di sei giorni lavorativi ed uno di riposo, e ciò perché lo spirito della disciplina concernente i limiti del lavoro straordinario, così come quella che riguarda il riposo settimanale, consiste nella tutela delle esigenze bio-fisiologiche del lavoratore e nell'evitargli il pregiudizio che può derivargli dall'accumulo di fatica fisica e psichica.
È evidente come un simile pericolo di danni non è
configurabile allorquando la contrattazione collettiva, introducendo nella regolamentazione dell'orario normale massimo di lavoro e dello straordinario una disciplina (convenzionale) per il lavoratore più favorevole di quella legale, e pur facendo riferimento per il calcolo dello straordinario ad una media da rispettarsi entro un arco temporale più lungo di una settimana, non superi mai, con riferimento alla durata di sette giorni continuativi, i limiti di orario normale massimo e di straordinario, legislativamente indicati al fine di tutelare, appunto, la salute del lavoratore, e che sono stati individuati nella vecchia disciplina il 8 ore giornaliere e 48 settimanali (per l'orario normale massimo) e in due ore giornaliere e 12 settimanali (per lo straordinario), con un conseguente limite invalicabile in ogni caso di 52 ore settimanali, e che per la nuova disciplina coincidono - per quanto attiene al comparto industriale ed in assenza di una contrattazione collettiva sul punto - con 8 ore giornaliere e 40 settimanali e con 250 ore annuali e 80 ore trimestrali.
Poiché nella fattispecie in esame risulta pacifico tra le parti che mai sono state superate anche nel periodo corrente da un riposo ad un altro le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, la sentenza impugnata va confermata, anche se con le modifiche in termini motivazionali scaturenti dai principì innanzi enunciati, modifiche consentite sulla base dei poteri correttivi attribuiti a questa Corte ex art. 384 c.p.c. Ragioni di completezza argomentativa impongono di farsi carico anche di esaminare altri profili della articolata censura contenuta nel ricorso.
Per andare in contrario avviso alle conclusioni cui si è giunti non vale neanche l'assunto del lavoratore di avere svolto lavoro straordinario nella misura totale di 73,5 ore per avere, nell'arco del cielo lavorativo di otto settimane, effettuato lavoro per sette volte per sei giorni di seguito con una prestazione di 48 ore laddove l'orario settimanale normale massimo per contratto era di 375 ore (10,5 x 7).
Ed invero, ancora una volta, facendo applicazione dei principi innanzi enunciati ed in assenza di una chiara e specifica contrattazione collettiva che lo legittimi - dimostrando, quindi, un manifesto intento delle parti sociali di modificare la normativa legale - non risulta praticabile ne' sul piano logico ne' su quello giuridico un sistema di computo del lavoro normale massimo e dello straordinario che - come quello patrocinato dal lavoratore - non tenendo in alcuna considerazione, nella sequela dei giorni dell'intero ciclo lavorativo, di quelli destinati a riposo compensativo, finisca in concreto per parametrare l'orario "settimanale" non su "sette giorni" ma su un diverso numero di giorni (nel caso di specie, come si è visto, sei ovvero di otto, ove si considerino le due giornate di riposo), con risultati che seppure più vantaggiosi per il lavoratore non trovano fondamento alcuno - sempre alla luce dei principi sopra enunciati - in alcuna disposizione di legge.
Sotto altro versante non può, infine, lamentarsi una errata interpretazione del testo dell'accordo aziendale del 12 dicembre 1986.
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (cfr., ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n. 2953; 2 febbraio 1999 n. 862; 4 luglio 1997 n. 6007). Questa stessa Corte ha altresì statuito che sussiste violazione del criterio dell'interpretazione letterale, che impone di tenere conto del significato o accezione autentica delle parole attraverso le quali si è espressa la comune volontà delle parti stesse, soltanto nei casi in cui alle parole stesse venga attribuito un senso che contrasti con il significato lessicale loro assegnato dai contraenti e non quando venga scelto uno dei possibili modi di intendere la clausola esaminata, sempre che il giudice di merito motivi adeguatamente la sua opzione interpretativa (cfr., in tali sensi, Cass., 19 agosto 1994 n. 7452; 5 aprile 2000 n. 4222). Ora, nella fattispecie in esame il giudice d'appello non è incorso nella denunziata violazione del criterio letterale ne' del principio in claris non fit interpretatio, in quanto una semplice lettura del testo dell'accordo aziendale che si assume violato non evidenzia l'uso di alcun termine che smentisca o renda impraticabile una interpretazione diretta ad individuare il periodo temporale di computo dell'orario straordinario nella settimana di calendario. Ne consegue che la doglianza del lavoratore finisce per concretizzare una inammissibile critica ad una interpretazione possibile (e, nel caso di specie, in linea con i summenzionati criteri legali del computo dell'orario massimo norma le e dello straordinario) sulla base di una diversa interpretazione (peraltro non specificata nei suoi passaggi logici), quella cioè - come detto - che porta a parametrare lo straordinario nell'arco temporale corrente da un riposo ad un altro.
Nè è consentito addurre, ai fini dell'accoglimento del ricorso, una non corretta osservanza da parte del giudice d'appello del criterio logico-sistematico per non avere detto giudice valutato una parte della clausola dell'accordo aziendale. Ed invero - a prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata mostra, seppure con una motivazione succinta, di avere esaminato il contenuto dell'intero accordo aziendale del 12 dicembre 1986 (di cui non riporta il contenuto ma che richiama nella sua interezza), la semplice e mera denunzia della mancata considerazione - nella interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune (o di un accordo aziendale) - da parte del giudice di merito di una clausola o di una parte di essa non rende di per sè ammissibile il ricorso per cassazione.
Ed invero, è bene ribadire come non sia consentito dare ingresso con l'indicata denunzia al ricorso di legittimità ex art. 360, nn. 3 o 5, c.p.c., perché la denuncia dell'errore nel procedimento ermeneutico deve sempre accompagnarsi ad una puntuale indicazione delle specifiche norme codicistiche violate e della ricaduta, in termini di concreta incidenza e rilevanza, di detti errori giuridici sulla decisione del giudice di merito, non potendo il ricorrente, al fine di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, limitarsi ad evidenziare - come ha fatto la difesa del lavoratore nel caso di specie - presunti inconvenienti cui darebbe adito il procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito;
nè è consentito, a fronte di una motivazione del giudice del merito, relativa all'interpretazione del contratto collettivo (o dell'accordo aziendale), congrua e corretta sul piano logico giuridico, tentare di accreditare una diversa possibile interpretazione.
In altri termini, la censura del ricorrente deve essere corredata dalla indicazione delle specifiche norme violate e deve essere diretta a dimostrare compiutamente - anche in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione - che se il giudice del merito avesse correttamente applicato quelle specifiche regole ermeneutiche, di cui si è lamentata la violazione (e la cui applicazione deve tenere conto della specificità, rispetto agli altri negozi privatistici, della contrattazione collettiva: v. Cass., 6 maggio 1998 n. 4592), sarebbe potuto pervenire, attraverso un condivisibile iter argomentativo, ad una decisione in termini differenti da quella adottata.
Anche il secondo motivo è infondato.
Non è vero che il Tribunale abbia omesso di fornire "alcuna comprensibile motivazione" sulla decisione di riformare la decisione pretorile quanto alla richiesta di pagamento della 36a ora. 1 giudici di appello hanno ritenuto che l'azienda avesse "retribuito come straordinario 35 ore compensando la 36^ ora con gli arrotondamenti per eccesso delle frazioni di ora elaborati dal SED" (pag. 6 della sentenza).
Avverso tale motivazione il ricorrente non muove alcuna censura. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001