Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 7348
CASS
Sentenza 24 novembre 2009

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Massime1

Ai fini della integrazione del delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne consegue che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. (Fattispecie relativa ad un'istanza presentata da un medico convenzionato all'A.S.L., al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze retributive).

Commentario1

  • 1Mancata risposta all’istanza di accesso atti: si può denunciare?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 luglio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 7348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7348
Data del deposito : 24 novembre 2009

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