Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' -- 005 85/02 REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 11974/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 1597 Dott. LUno VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ON OM (quale erede di SS AN), RU NC, NA ER, LL UC, SC UC (quali eredi di RT AN), AT NC (quale eredi di MA UC) e AN ROSA., elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in2001 INPS - 3587 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
--- - resistente con mandato -
contro
ON EL, ON NI, SC AU SC LO, SC RA, AT NI;
intimati avversO la sentenza n. 1847/98 del Tribunale di BARI, depositata il 18/06/98 R.G.N. 1516/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con singoli ricorsi depositati in data 7 maggio 1990, AN TE, IN SO, DI RT, LU UA, AN RT, LU AL e SA AN convenivano dinanzi al Pretore di Trani l'INPS per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo maturato dal primo ottobre 1983 relativamente alla pensione di reversibilità integrata al minimo e nella misura cristallizzata alla data del 30 settembre 1983, giusta la disciplina di cui alla legge n. 638 del 1983, oltre interessi, ed alle differenze per le rate già riscosse. L'Istituto, costituitosi, contestava le domande. Il Pretore, riuniti i procedimenti, con sentenza del 14 gennaio 1991 dichiarava il diritto delle ricorrenti al trattamento minimo della pensione di reversibilità e Ź condannava l'INPS a corrispondere le somme in conseguenza a ciascuna spettanti, da calcolarsi, per il periodo di erogazione della pensione precedente all'1 ottobre 1983, salva la prescrizione maturata per i ratei ultradecennali rispetto alla data di presentazione dell'istanza amministrativa di riliquidazione, con riguardo all'importo minimo pro tempore e, per il periodo decorrente dall'1 ottobre 1983, con riguardo all'importo mensile di lire 298.550, "cristallizzato", interessi legali, e spese di giudizio. Tale decisione, impugnata dall'Istituto, veniva confermata da Tribunale di Trani. Con sentenza n. 2494 del 1995, questa Corte riteneva il ricorso presentato dall'INPS parzialmente fondato e rinviava al Tribunale di Bari, innanzi al quale il giudizio veniva riassunto, con ricorso del 29 settembre 1995, da AC, BE e NI RA, quali eredi Di AN TE, IN SO, RT DI, LU UA, nonché RO, LO, LU e GR CA, quali eredi di AN RT, IN e NI ER, quali eredi di LU AL, e SA AN. Con sentenza del 5 maggio-18 giugno 1998, il Giudice di rinvio, in applicazione dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n.662, entrata in vigore nelle more del giudizio, dichiarava l'estinzione di quest'ultimo, compensando tra le parti le spese processuali. Per la cassazione di tale decisione, ricorrono gli istanti in epigrafe indicati, formulando un unico motivo. L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, denunciando, con l'unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art.1 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e, quale ius superveniens, dell'art.36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. ed in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., sostengono che il Tribunale di Bari, dichiarando l'estinzione del processo in applicazione dell'art.1, commi 181 e ss. della legge n. 662 del 1996 cit. -ove viene previsto, da una parte, la liquidazione in favore degli interessati, delle somme spettanti a titolo di differenze in applicazione dell'art.6 comma 7 del D.L. n.463 del 1983, come convertito con la legge n. 638 del 1983 e, dall'altra, la estinzione dei giudizi pendenti-, non avrebbe tenuto conto del contrasto esistente tra i menzionati commi e richiamati principi della Costituzione, omettendo, quindi, di sollevare questione di illegittimità costituzionale. Chiedono, pertanto, che la censura trovi accoglimento in questa sede. Il motivo è infondato. Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto alla integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, 2 anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi, intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza ed a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto>>. Orbene, i ricorrenti non contestano la corretta applicazione di detta normativa, ma ne denunciano la contrarietà al "principio diretto ad assicurare il libero accesso alla giustizia”, trattandosi di disposizioni che sottraggono alla parte interessata la possibilità di accertare l'entità del proprio diritto, incidendo anche sul sistema di tutela predisposto dall'art.38 Cost. Il ricorso non può trovare accoglimento. Correttamente, infatti, il Tribunale di Bari ha dichiarato estinto il giudizio, non essendo fondatamente prospettabile alcun contrasto della normativa applicata con i menzionati principi costituzionali. Invero, la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale ha individuato i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, nella valutazione del rapporto con il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa. E tale valutazione è stata negativa, a causa del vulnus all'art. 24 della Costituzione, nei casi in cui la voluntas legis si è opposta alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sanciva l'estinzione, impedendo la realizzazione delle stesse (sent. n. 123 del 1987). E' stata, invece, positiva, escludendosi la menomazione del diritto di azione, nei casi in cui la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, ancorché non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, in quanto coerente con il riconoscimento ex lege del diritto fatto valere giudizialmente (sentt. n. 185 del 1981, cit. e n. 103 del 1995). L'intervento legislativo attuato prima con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183, e poi con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36 (che, come riferito, ha modificato le disposizioni contenute nel comma 181 e sostituito quelle contenute nei commi 182 e 183 della legge precedente) è stato finalizzato ad appagare le aspettative dei pensionati al sollecito pagamento delle maggiori somme ad essi spettanti in forza delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - le M quali, modificando il precedente assetto normativo, hanno determinato il sorgere del relativo diritto e, all'uopo, il comma 6 dell'art. 36 dell'ultima legge ha provveduto in- merito alla copertura finanziaria dell'onere perl'erario. Al riguardo, deve sottolinearsi come già in altre occasioni la Corte costituzionale abbia sottolineato la legittimità di previsioni che, per la concreta realizzabilità di un diritto, riconosciuto in forza di un intervento della Corte stessa, tengano in conto adeguato le scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie (sentt. n. 103 e 99 del 1995, 320 del 1994, 243 del 1993). Ai fini che qui interessano, la normativa de qua è certamente di segno positivo rispetto alle sopra indicate aspettative, le quali, in virtù delle citate sentenze costituzionali, avevano bensì assunto il rango di diritti di credito, ma restavano tali in relazione ai tempi ed ai modi dell'adempimento. L'avvenuta determinazione ex lege degli indicati modi e tempi consente, pertanto, alla disposizione di superare positivamente il giudizio di congruità e legittima l'estinzione dei giudizi pendenti. Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo delle parti, ma dalla legge, va ritenuto 4 altresì non irrazionale che ad essa segua la declaratoria di compensazione delle spese, atteso che, di fronte ad un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale (cfr. Corte cost. n. 103 del 1995, cit.). Il ricorso va, pertanto rigettato. Nulla sulle spese di questo giudizio, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 26 settembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Vebsty днее Phile 5