Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO E DEL OPO DIT0 24 13/02 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro t.f.z. impiegati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 20771/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere 23581/99 Cron.5704 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 22/11/01Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: BNA SPA BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, in persona - del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, - presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORNO ENRICO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 23581/99 proposto da: CORNO ENRICO, PARACCHINO ALDO, ROSSI LUIGI, CICOGNANI2001 4546 ROBERTO, CICOGNANI FRANCA, elettivamente domiciliati -1- in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato MARIO VO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO VO, giusta delega in atti;
-------- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, in persona BNA SPA - del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 12036/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/11/98 R.G.N. 689/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito 1'Avvocato GAMBERINI MONGENET per delege VO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso, Per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 2 febbraio 1996 al Pretore di Milano, NR NO, LD IN ed altri qui indicati in epigrafe chiedevano la condanna della Banca nazionale dell'agricoltura al pagamento di una somma pari al capitale che sarebbe maturato da una polizza dell'Istituto nazionale delle assicu- razioni, e che sarebbe dovuto equivalere alla indennità d'anzianità di cui al r.d.l. 8 gennaio 1942 n.
5. I ricorrenti avevano infatti ricevuto, al momento della cessazione del loro rapporto di impiego con la Banca, un trattamento di fine rapporto inferiore alla suddetta entità, poiché la datrice di lavoro non aveva adeguato i premi assicurativi agli incrementi di retribuzione via via maturati nel corso del rapporto. Costituitasi la convenuta, le domande venivano rigettate dal Pretore con decisione del 4 luglio 1996, in parte riformata con sentenza 7 novembre 1998 dal Tribunale, il quale accoglieva la sola domanda di NR NO e confermava la dichiara- zione pretorile di estinzione per prescrizione dei diritti vantati dagli altri lavoratori. Quanto a tale prescrizione, il Tribunale ne 3 escludeva i fatti di sospensione e gli atti di interruzione invocati dai lavoratori appellanti. Quanto al diritto vantato dal NO, il Tribunale richiamava la sentenza 22 luglio 1993 n. 8182 delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui i contratti di assicurazione, stipulati dai datori di lavoro invece dell'istituzione del "fondo per l'indennità agli impiegati" di cui all'art. 3 r.d.l. cit., erano contratti а favore di terzi, irrevocabili una volta accettati dai beneficiari, ossia dai lavoratori, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., mentre l'adeguamento dei premi assicurativi dello stesso 2.d.
2. era dovuto ai sensi dell'art. 4, lett. c,V onde garantire la corresponsione di un trattamento di fine rapporto non inferiore all'indennità vi allo stesso r.d.l. prevista. Le stesse Sezioni unite avevano osservato, e sull'osservazione concordava espressamente il Tribunale, come la Banca avesse interpretato una convenzione del 1946, successiva al contratto di assicurazione e ad altra convenzione del 1942, nel senso favorevole ai lavoratori ed attualmente sostenuto dall'appellante NO. Contro questa sentenza ricorre per cassazione in via principale la Banca nazionale dell'agricol- tura solamente
contro
NR NO. Il Parracchini e gli altri soccombenti ricorrono in via incidentale. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. La ricorrente principale ha depositato memoria dopo la discussione, brevi osservazioni per e, iscritto sulle conclusioni del Pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Col primo motivo la ricorrente principale 16artt. 1, 2, 4,lamenta la violazione degli r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, d.l. n. 298 del 1946, d.l. n. 243 del 1948, 1. n. 330 del 1949, 1. n. 946 del 1949, 1. n. 1105 del 1950, 1. n. 1617 del 1951, 1. n. 1181 del 1952, 1. n. 82 del 1952, 1. n. 961 del 1953, 1. n. 617 del 1955, 1. n. 1037 del 1956, 1. n. 680 del 1957, 1. 31 del 1959, 1. n. 1310 n. del 1961, 1. n. 32 del 1963, 1. n. 434 del 1968, art. 35 d.P.R. n. 438 del 1968 art. 5 1. n. 297 del 1982, artt. 1411, 1882, 1891, 1920 cod. civ., motivazione carente e contraddittoria su un punto essenziale della controversia. Esso contesta anzitutto che la causa del 5 contratto d'assicurazione, stipulato dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 r.d.l. n. 5 del 1942, stesse nel prestare ai medesimi un trattamento di fine rapporto almeno pari all'"indenntià di risoluzione" prevista nel precedente art.
3. Al contrario, il 161 comminante sanzioni per il successivo art. datore che avesse sospeso il pagamento dei premi, "1ammetteva che il contratto d'assicurazione potesse avere una sorte diversa da quella preventivata ab initio per soddisfare in altro modo la garanzia attribuita agli impiegati". Il datore di lavoro poteva, in altre parole, non rimanere "fermo nella intenzione e/o nella valutazione di convenienza" contrat-sottostante all'assunzione dell'obbligo tuale. La ricorrente contesta altresì la principale affermazione contenuta nella sentenza qui impu- gnata, secondo cui il capitale assicurato doveva anno per anno aumentare secondo la curva ascensionale delle retribuzioni. Al contrario, ad avviso della ricorrente il legislatore del 1942 non imporre tale aumento di capitale "inpoteva conseguenza di un fatto esterno imprevedibile quanto meno nelle sue dimensioni, come l'incremento 6 delle retribuzioni". Ciò significa che il capitale assicurato poteva "restare congelato" per unila- terale volontà del datore di lavoro. La necessaria equivalenza fra indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, istituita col r.d.l. n. 5 del 1942, e trattamento di fine rapporto, alternativamente dovuto per effetto della stipulazione del contratto d'assicurazione, viene negata dalla ricorrente attraverso il richiamo delle numerose proroghe legislative dell'entrata in vigore del r.d.l., che ne rimase in sostanza vanificato. Il motivo non è fondato. Esso richiede l'interpretazione delle norme che qui si riportano. I l r.d.l. n. 5 del 1942, intitolato "costitu- zione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d' impiego", istituì un Fondo per 31 il qualel'indennità agli impiegati (art. avrebbe corrisposto a costoro e, in caso di morte, agli aventi diritto" l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art. 10 r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, dai contratti 7 collettivi ☺ dalle norme equiparate. I datori di lavoro, privati e pubblici, erano obbligati (art. 1) a versare al Fondo gli "accanto- namenti necessari" e poi, alla cessazione del l'indennità, ricevendone lo rapporto, а pagare importo dal Fondo. Il beneficio per i prestatori di lavoro era analogo all'indennità d'anzianità prevista dallo art. 2120 cod. civ., poiché non doveva essere "inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati" e doveva essere calcolato secondo i criteri dell'art. 2121 cod. civ. (artt. 1 e 2 1. 18 dicembre 1960 n. 1561). Tuttavia i datori di lavoro erano "esclusi" (art. 4) ossia esonerati, dall'obbligo dei versamenti e con ciò, in sostanza, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, qualora stipulassero contratti "di assicurazione о o di capitalizzazione" di natura pacificamente priva- tistica, e purchè questi avessero come effetto la corresponsione agli impiegati о ai loro aventi diritto, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità non inferiore a quella di cui sopra. Essa veniva pagata direttamente dallo 8 assicuratore (art. 4, lett. c). L'art. 16 comminava sanzioni penali al datore di lavoro che non avesse adempito l'obbligo di pagare i premi assicurativi;
sanzioni penali sostituite con quelle amministrative dagli artt. 35 e 114 1. 24 novembre 1981 n. 689. Non interessano in questa sede le innovazioni questo regime assicurativo, conseguite alla su legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha disciplinato il trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori subordinati con rapporto privatistico. È necessario aggiungere che con sentenza 22 luglio 1993 n. 8182 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che i suddetti contratti di assicurazione hanno natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali la facoltà, attribuita dall'art. 1411 cod. civ. allo stipulante, di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, deve ritenersi preclusa dalla tacita accettazione dei lavoratori beneficiari, i quali, nella specie, nulla opposero a che al contratto venisse data esecuzione fino al 1950. Pertanto - hanno aggiunto le Sezioni unite 9 una volta concluso il contratto d'assicurazione con i requisiti di cui all'art. 4 cit., il relativo rapporto restě assoggettato alla normativa del r.d.l., con l'ulteriore conseguenza (richiamo allo art. 2, contenuto nell'art. 4, lett. c) dello obbligo legale, gravante sul datore di lavoro, di premi agli aumenti di retribuzione adeguare indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto derivasse o meno dal contratto d'assicu- razione. Con ciò le Sezioni unite hanno dimostrato la infondatezza della tesi, sostenuta dalla Banca secondo cui dal contratto d'assicurazione non nasceva alcun obbligo d'adeguamento ma soltanto la facoltà di stipulare nuove polizze aggiuntive in favore dei dipendenti. Le Sezioni unite hanno affermato ancora che le proroghe o riaperture dei termini stabiliti nello art. 8 r.d.l. non hanno privato del valore precettivo le norme sul Fondo e sulla provvidenza sostitutiva costituita dal contratto d'assicura- zione. I provvedimenti di proroga hanno, al contrario, ribadito la validità di quelle norme ed hanno consentito di acquisire, di fronte alle difficoltà frapposte dalle imprese, nuove adesioni 10 al sistema assicurativo senza sanzioni per i nuovi aderenti. Soltanto con la soppressione del Fondo per effetto dell'art. 4 1. 29 maggio 1982 n. 297 è venuto meno l'obbligo di mantenere il rapporto assicurativo, da considerare come prestazione alternativamente facoltativa rispetto alla costitu- zione del Fondo stesso (Cass. Sez. Un. 6 maggio 2000 n. 295). Contro. tali affermazioni la ricorrente non porta oggi nuove, persuasive obiezioni. Che di fronte all'eventuale inadempimento degli imprenditori all'obbligo di pagare i premi assicu- rativi l'art. 16 del r.d.
1. comminasse sanzioni è circostanza che contribuiva a rafforzare e non ad indebolire l'obbligo ed il corrispondente diritto degli impiegati, terzi beneficiari dell'assi- curazione. La comminatoria di sanzioni, anzi, escludeva espressamente che all'inadempiente fosse concessa alcuna facoltà alternativa, a lui economicamente più favorevole (questa non condivisibile tesi è sostenuta dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.). Ancora, che nel 1942, terzo anno di guerra, i 11 contraenti non potessero prevedere un futuro e forte incremento delle retribuzioni, è affermazione della ricorrente contraria ad un fatto notorio, valore della quale il forte indebolimento del moneta dei periodi bellici, con la conseguente necessità di adeguamento delle retribuzioni. Esattamente, in conclusione, il Tribunale si è strettamente attenuto ai principi enunciati dalle nell'interpretazione delle norme Sezioni unite sopra richiamate. Col secondo motivo la ricorrente principale prospetta la violazione degli artt. 4 r.d.l. n. 5 del 1942, 1362 e segg., 1372, 1411, 1920 cod. civ. nonché vizi di motivazione. Essa sostiene che la fonte dei suoi obblighi in materia di accanto- namento dei fondi per le indennità dovute agli impiegati era costituita unicamente dal contratto di assicurazione stipulato nel 1942 con 1'Istituto nazione delle assicurazioni. Contratto che sarebbe stato male interpretato dal Tribunale, quanto alla affermata necessità di equivalenza tra prestazione, a carico dell'Istituto assicuratore, per la risolu- zione del rapporto d'impiego, e indennità dovuta allo stesso titolo dal Fondo istituito ex r.d.l. n. 5 del 1942. 12 In realtà dal contratto risultava, ad avviso possibilità diricorrente, solamente la della stipulare nuove polizze integrative ed intese ad aumentare il capitale assicurato, ciò che risultava anche dal comportamento tenuto dalle parti e dai beneficiari dopo la conclusione dellavoratori contratto. Neppure questo motivo è fondato. La causa del contratto in questione, vale a dire del contratto di assicurazione stipulato in alternativa alla costituzione del Fondo per la indennità agli impiegati, ai sensi dell'art. 4, primo comma, r.d.l. cit., stava nella necessità di render certo in ogni caso il percepimento, da parte dei lavoratori, di un'indennità d'anzianità non ex inferiore a quella dovuta dal Fondo Sart. 4 cit., lett. c). In tal senso è stato esattamente interpretato il contratto d'assicurazione con la sentenza qui impugnata, la quale ha altrettanto esattamente escluso che in capo alla Banca datrice di lavoro stesse solo la facoltà di stipulare polizze integrative a favore dei dipendenti. La clausola che avesse mutato l'obbligo impostocontrattuale dall'art. 4 lett. C., in semplice facoltà, sarebbe 13 stata nulla ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.. Non condivisibile è poi l'affermazione, conte- nuta nella memoria della ricorrente e ripresa nelle osservazioni scritte ex art. 379, quarto comma, civ., secondo cui la polizza in cod. proc. questione sarebbe divenuta inefficace nei confronti dei ricorrenti assunti dopo il 1950. Costoro in destinatari così della polizza, nonrealtà erano revocata ex art. 1411, primo comma, cod. civ. dalla diBanca stipulante, come dei successivi accordi: questi la stessa stipulante, a partire dal 1950, sé tentò inutilmente di dare un'interpretazione a più conveniente. principale Col terzo motivo la ricorrente lamenta ancora la violazione degli artt. 4 r.d.l. n. 5 del 1942, 1362 e segg., 1372, 1411 cod. civ. e vizi di motivazione, sostenendo avere il Tribunale pronunciarsi sulla polizza collettivaomesso di aggiuntiva del 1946, la quale andava comunque interpretata nel senso che la rinuncia della Banca al rendimento annuo dei premi versati, a favore dei dipendenti ossia ad incremento del capitale assicurato, concerne i rendimenti già maturati prima del 1946 e non quelli futuri. 14 Il motivo non è fondato. Non è vero che il Tribunale non si sia pronunciato sul punto. La pronuncia è, al contrario, fondata sul richiamo alla sopra citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte e sulla necessità di garantire comunque l'equivalenza tra prestazioni spettanti ai lavoratori, ai sensi del più volte evocato art. 4 lett. c. Interpretazione rispettosa degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e invano contrastata dall'appello della ricorrente alla "logica comune e all'elemen- tare buon senso". I ricorrenti incidentali propongono un'impu- gnazione tardiva in quanto notificata oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (art. 327 cod. proc. civ.); essa va dichiarata inammissibile poiché contro i medesimi non è stata proposta alcuna impugnazione principale né essi sono litisconsorti necessari in cause inscindibili (cfr. art. 334, primo comma, cod. proc. civ.). Ciascun ricorrente, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese in favore dello intimato.
P.Q.M.
15 La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello inciden- tale. Condanna la ricorrente principale al paga- (euro: 51, 10), mento delle spese in lire 98945 (euro duemilacinque- oltre a lire cinquemilioni e ventotto centesimi) per onorario centoottantadue nei confronti di NR NO;
condanna i ricor- renti incidentali, in solido, a pagare alla Banca, 25175 (euro ricorrente principale, le spese in lire 13,00 ), oltre a lire duemilioninovecentoquat- tromila (euro millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001 i! Presidente: II Cons, estensore: Federico Roselli IL CANCELLIERE Denosis Cancelleria I D , 19 FEB. 2002 LO Ocel SA L O S B 10 , TA I . D 3 IL CANCELLIER T SA 3 A R 5 ST E 'A Ph SP . L O L N I P E N IM D 3 G I -7 O A S -8 D A N E E D 1 S 1 T E I , SEN A E O ISTR G E O T G IT E G L IR E R D A L O L E D 16