Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 1296
CASS
Sentenza 10 marzo 2016

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, emessa il 10 marzo 2016. L'imputato, in qualità di legale rappresentante di una società, aveva impugnato la condanna per il superamento dei limiti di scarico di sostanze inquinanti, sostenendo l'erronea applicazione delle norme relative al campionamento delle acque reflue e la mancanza di motivazione riguardo alla consulenza tecnica presentata. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la regolarità del punto di prelievo e l'interpretazione delle norme sul campionamento, con l'imputato che sosteneva che il prelievo dovesse avvenire in un punto specifico indicato nell'autorizzazione amministrativa.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il campionamento era stato effettuato in modo conforme alle disposizioni di legge e che le argomentazioni dell'imputato non erano supportate da elementi probatori sufficienti. La Corte ha chiarito che il punto di prelievo deve essere individuato in base alla configurazione dell'impianto e che le analisi effettuate erano valide. Inoltre, ha ritenuto che le considerazioni del consulente tecnico di parte non avessero fornito elementi concreti per mettere in discussione le conclusioni raggiunte dai giudici di merito. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme ambientali, evidenziando l'importanza della corretta esecuzione dei controlli per garantire la tutela dell'ambiente.

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Massime1

In tema di inquinamento idrico, il campionamento del refluo industriale, previsto dall'art. 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, deve essere eseguito, in caso di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo e non sullo scarico finale; ne consegue che il prelievo del refluo è possibile all'uscita dello stabilimento soltanto in presenza di un solo impianto di trattamento, mentre nell'ipotesi di più linee produttive con autonomi impianti di trattamento deve essere eseguito dopo ciascuno di essi.

Commentario1

  • 1Le cartelle esattoriali ed i condoni fiscali
    Maurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2019

    In tema di condoni fiscali, spesso viene dibattuto il problema se la cartella esattoriale rientra tra gli atti condonabili. A tal proposito, è intervenuta una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, soprattutto per il condono del 2011, ha stabilito i seguenti principi. L'articolo 39, comma 12, Decreto legge n. 98 del 2011 così recita: "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e, quindi, concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 1296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1296
Data del deposito : 10 marzo 2016

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