Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 237
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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Il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 cod. civ. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario.

Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale ,la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nella attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della concreta realtà fattuale in reazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppur con celerità, la gravità della condotta del lavoratore. La valutazione del giudice di merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse contenuto applicato tale principio, tenendo nella dovuta considerazione il lasso di tempo intercorso tra la data in cui la banca con certezza era venuta a conoscenza dell'illecito comportamento del dipendente, la data di contestazione degli addebiti e quella del licenziamento, e ritenendolo congruo con il rispetto del principio di immediatezza, avuto riguardo al tempo necessario per l'espletamento delle indagini ispettive e per consentire al lavoratore di formulare le sue difese in presenza delle rappresentanze sindacali).

In tema di licenziamento disciplinare, il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, ovvero la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'accertamento che la specifica mancanza commessa dal dipendente, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente ,tale da giustificare una sanzione non inferiore a quella espulsiva; esso si risolve pertanto in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Commentario1

  • 1Legittima ammissione di un’impresa la cui cauzione provvisoria sia rapportata agli importi annuali delle tratte per cui competeva
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 3 marzo 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 237
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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