Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 3
Il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 cod. civ. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario.
Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale ,la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nella attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della concreta realtà fattuale in reazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppur con celerità, la gravità della condotta del lavoratore. La valutazione del giudice di merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse contenuto applicato tale principio, tenendo nella dovuta considerazione il lasso di tempo intercorso tra la data in cui la banca con certezza era venuta a conoscenza dell'illecito comportamento del dipendente, la data di contestazione degli addebiti e quella del licenziamento, e ritenendolo congruo con il rispetto del principio di immediatezza, avuto riguardo al tempo necessario per l'espletamento delle indagini ispettive e per consentire al lavoratore di formulare le sue difese in presenza delle rappresentanze sindacali).
In tema di licenziamento disciplinare, il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, ovvero la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'accertamento che la specifica mancanza commessa dal dipendente, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente ,tale da giustificare una sanzione non inferiore a quella espulsiva; esso si risolve pertanto in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
Commentario • 1
- 1. Legittima ammissione di un’impresa la cui cauzione provvisoria sia rapportata agli importi annuali delle tratte per cui competevaLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 3 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA AN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICIANO PALMIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (già Cassa di Risparmio AL S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO MARTANO, GIUSEPPE VERDERESE, giusta procura speciale atto notar Salvatore D'Avino di Milano del 14.2.2001, rep. 170560;
- resistente con procura -
nonché contro
BANCA CARIME S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1334/00 del Tribunale di SALERNO, depositata il 24/11/00 R.G.N. 524/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
l'Avvocato PALMIERI;
udito l'Avvocato MARTANO E VERDERESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di NO AN
PA, dipendente della Cassa di Risparmio AL, chiedeva accertarsi la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 11.11.1994, a seguito di contestazione di addebiti comunicategli con lettere del 3.8.1994 e 27.9.1994, sia per inosservanza del procedimento di cui all'art. 7 St. Lav., sia per difetto dei requisiti della immediatezza della contestazione e della proporzionalità della sanzione inflitta, con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni.
La Cassa di Risparmio AL (Carisal s.p.a.) si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda.
Il Pretore, con sentenza del 13.6.2000, rigettava le domande del lavoratore.
Nel giudizio di appello, promosso dal soccombente, si costituiva la Intesa Gestione Crediti s.p.a. (nuova denominazione assunta dalla Carisal s.p.a.). In detto giudizio si costituiva anche la Banca - Carime s.p.a. chiedendo l'estromissione della Intesa Gestione Crediti s.p.a. ex art. 111 c.p.c., avendo quest'ultima, con atto del 31.12.1997, conferito alla intervenuta il ramo di azienda nel quale era inserito il lavoratore licenziato.
Il Tribunale di NO, con sentenza depositata il 24.11.2000, disattesa la richiesta di estromissione dal giudizio della Intesa Gestione Crediti, respingeva l'appello.
Il Tribunale, premesso che al dipendente era stato contestato di aver compilato a proprio nome in data 15.4.1994 un modulo di richiesta di carta di credito "CartaSi" e di averlo inoltrato alla emittente Servizi Interbancari senza il visto del responsabile del servizio della propria banca, osservava: che nel caso di specie l'azienda non aveva violato il principio di immediatezza in quanto la banca era venuta a conoscenza del fatto solo in data 13.6.1994, in occasione del primo addebito sul conto corrente del dipendente da parte della emittente Cartasi, del debito contratto con la utilizzazione della carta;
che gli accertamenti ispettivi si erano conclusi il 18.7.1994; che una prima lettera di contestazione era stata spedita in data 3.8.1994 e che, trovandosi il lavoratore in malattia, la contestazione era stata rinnovata con lettera dei 27.9.1994 al rientro in servizio del destinatario. Rilevava altresì il Tribunale che la sanzione espulsiva doveva ritenersi proporzionata alla mancanza commessa, in quanto al PA era già stata revocata in precedenza altra carta di credito per gravi irregolarità, sicché il dipendente, consapevole del diniego che gli sarebbe stato opposto dal responsabile del servizio, aveva dolosamente inoltrato la richiesta di nuova carta di credito alla soc. Servizi Interbancari, senza sottoporre la richiesta al responsabile dell'ufficio, in tal modo pregiudicando irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda. Avverso detta sentenza il PA ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi. La Intesa Gestione Crediti s.p.a. ha resistito con controricorso. La Banca Carime s.p.a. non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 111 c.p.c. e 2112 cod. civ., il ricorrente lamenta che il Tribunale, in presenza di una cessione del ramo di azienda cui era addetto, passato dalla Carisal s.p.a. alla Intesa gestione Crediti s.p.a e poi da quest'ultima alla Fincarime s.p.a. e da ultimo alla Carime s.p.a., avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2119 cod. civ., nonché omesso esame del codice disciplinare contrattuale, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale rilevato l'errore in cui era caduto il Pretore, avendo il primo giudice scambiato un licenziamento disciplinare (quale era stato quello in esame) ex lege n. 604/1966 e 300/1970, con il licenziamento in tronco previsto dall'art. 2119 cod. civ., senza valutare l'applicabilità delle norme del codice contrattuale disciplinare.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 112 c.p.c., nonché
contraddittorietà di motivazione, il ricorrente addebita al Tribunale di non aver valutato correttamente le prove acquisite e di aver omesso l'esame di documenti decisivi giungendo in tal modo ad un erroneo giudizio sulla immediatezza della contestazione degli addebiti.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2119 cod. civ., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 e dell'art. 2106 c.c. il ricorrente lamenta in primo luogo una divergenza tra fatto contestato e motivazione della sanzione applicata, che avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa;
infatti, si rileva, nella lettera di contestazione si addebita al dipendente un "anomalo comportamento", mentre nella lettera di licenziamento si parla di "gravissima violazione della normativa vigente". Il ricorrente censura poi la sentenza impugnata per aver ritenuto che la sanzione espulsiva fosse proporzionata alla infrazione commessa ritenendo erroneamente ed immotivatamente che questa costituisse una gravissima violazione del codice disciplinare. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Si evince dalla sentenza impugnata che nel caso di specie il ramo di azienda cui era addetto il PA è stato ceduto in data 31.12.1997 dalla Carisal s.p.a. (che successivamente ha modificato la propria denominazione in Intesa Gestione Crediti s.p.a.) alla Fincarime s.p.a. (successivamente trasformatasi in Banca Carime s.p.a.). Orbene, la fattispecie del trasferimento di un ramo di azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare che, sul piano processuale, per le controversie in corso, resta regolato dall'art. 111 c.p.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale. In relazione a tale successione non è ipotizzabile alcun litisconsorzio necessario tra cedente e acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 c.c. pone a carico del cedente, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non dà luogo a litisconsorzio necessario.
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso, avendo il Tribunale dato adeguata risposta alla doglianza del lavoratore sulla pretesa confusione fatta dal Pretore tra licenziamento in tronco e licenziamento disciplinare;
puntuale e congrua è infatti l'osservazione del giudice di appello che, al di là delle espressioni usate, il Pretore ha certamente valutato il licenziamento impugnato come licenziamento disciplinare, come si evince dalla compiuta verifica fatta dal primo giudice della legittimità della relativa procedura;
la censura del ricorrente, peraltro, sollevata sotto il profilo della violazione di legge, è priva di decisività, in quanto non spiega in qual modo l'errata qualificazione della fattispecie, addebitata al Pretore, possa aver influito in modo determinante sul preteso erroneo giudizio del Pretore. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel licenziamento per motivi disciplinari il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto ed alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da questi fornite (cfr. tra le tante Cass. n. 10997 del 2001, Cass. n. 9253 del 2001, 14415 del 2000, Cass. n. 5308 del 2000). Ha rilevato la Corte che il requisito dell'immediatezza è posto a tutela del lavoratore sia perché non è consentito al datore di lavoro di assoggettare indefinitamente il prestatore alla possibilità di irrogazione della sanzione, sia perché è inteso a consentire al lavoratore una adeguata difesa;
onde il ritardo nella contestazione, se ragionevole, può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore (Cass. n. 5308 del 2000, Cass. n. 5751 del 1997); in ogni caso, ha altresì precisato la Corte, la non immediatezza della contestazione può indurre a ritenere che il datore di lavoro abbia inteso soprassedere al licenziamento ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della sanzione espulsiva la colpa del lavoratore (Cass. n. 8200 del 2000), sicché una siffatta deduzione, nonostante il differimento della contestazione o dei recesso per un ragionevole lasso di tempo, non è ammissibile in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà del datore di lavoro di perseguire la violazione e di irrogare la sanzione del licenziamento (Cass. n. 5751 del 1997). In questo contesto la Corte ha poi sempre ritenuto che la valutazione in ordine al rispetto del principio di immediatezza si sostanzia in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che detto accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da errore e priva di vizi logici (cfr. tra le tante Cass. n. 10997 del 2001, Cass. n. 9253 del 2001, Cass. n. 14415 del 2000). Nella specie il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha ritenuto che il lasso di tempo intercorso tra la data sicura in cui la Banca era venuta a conoscenza dell'illecito comportamento del dipendente (13 giungo 1994), quella della contestazione degli addebiti (3 agosto 1994 e 27 settembre 1994) e quella del licenziamento (11 novembre 1994), fosse compatibile con il rispetto del principio dell'immediatezza, avuto riguardo al tempo necessario per l'espletamento delle indagini ispettive (concluse il 18 luglio 1994) e per sentire le difese del lavoratore in presenza dei rappresentati sindacali (10 ottobre 1994).
Queste valutazioni di fatto del Tribunale, sorrette da congrua e coerente motivazione, si sottraggono a tutte le censure mosse dal ricorrente. Infatti, le prove che il ricorrente asserisce essere state trascurate dal Tribunale non rivestono valore decisivo ai fini del giudizio di immediatezza espresso dal giudice di appello, non essendo idonee ne' a far ritenere che la Banca abbia mai inteso soprassedere alla contestazione degli addebiti ed all'irrogazione della sanzione, ne' a dimostrare che il tempo trascorso si sia tradotto in una irrimediabile compressione dei diritti di difesa dell'inquisito.
Infondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso. Va in primo luogo rilevato che la diversa definizione del fatto, qualificato dalla banca come "anomalo comportamento" nella lettera di addebito e come "gravissima violazione della normativa vigente" nella lettera di licenziamento", è del tutto irrilevante ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del lavoratore, attesa la identità del fatto storico addebitato in entrambi gli atti e la piena possibilità per l'inquisito di difendersi dall'accusa. Quanto poi al giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, è appena il caso di ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento - e quindi l'accertamento che la specifica mancanza commessa dal dipendente, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, risulti obbiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e sia tale da giustificare una sanzione non inferiore a quella espulsiva - si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. tra le tante Cass. n. 4138 del 2000, Cass. n. 2176 del 2000, Cass. n. 13299 del 1999, Cass. n. 2626 del 1998). Il Tribunale, con motivazione ampia ed immune da contraddizioni e vizi logici, ha dato compiuta giustificazione della propria decisione specificando le ragioni per le quali la mancanza addebitata al PA rivestiva una gravità tale da giustificarne il licenziamento. Le censure che il ricorrente muove sul punto alla sentenza impugnata sono del tutto generiche e si sostanziano, in definitiva, in una richiesta di riesame del materiale probatorio al fine di una valutazione dei fatti più favorevole al lavoratore, inammissibile in sede di legittimità, non essendo consentito alla Corte sostituire una propria valutazione dei fatti a quella data dal giudice di merito e correttamente motivata.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della società convenuta costituita, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della Intesa Gestione Crediti s.p.a., che liquida in euro 32,00, oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003