Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10997
CASS
Sentenza 9 agosto 2001

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Nel licenziamento per motivi disciplinari il principio della immediatezza della contestazione va applicato con elasticità dal giudice del merito che deve tenere conto della specifica realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, della complessità delle indagini necessarie per accertare detto illecito nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppure con opportuna celerità, la gravità della condotta del lavoratore. La valutazione del giudice del merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insidacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto congruo l'intervallo di circa un mese per procedere alla contestazione e poi al licenziamento di un addetto alle vendite di autovetture della Fiat che aveva consigliato un compratore di avvalersi di una società di finanziamento diversa dalla Fiat Sava dalla quale aveva avuto la somma di lire 700.000, in considerazione della complessità degli accertamenti che un caso così delicato - coinvolgente anche atti di terzi - aveva comportato).

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge o comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - sul rilievo che la condotta del lavoratore, oltre ad essere eticamente censurabile, aveva concretizzato un grave e notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro - ha ritenuto irrilevante la mancata affissione con riferimento alla contestazione mossa ad un addetto alla vendita di auto della Fiat di aver consigliato un compratore di una autovettura di avvalersi di una società di finanziamento diversa dalla Fiat Sava dalla quale aveva percepito la somma di lire 700.000).

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  • 1Licenziamento disciplinare e principio di immediatezza (Cass. n. 16831/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2013

    1. Questione Il lavoratore conveniva davanti il tribunale la società per accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa e per la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda, che è stata riformata con sentenza dalla Corte d'appello, la quale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, condannava la società a risarcire il danno al lavoratore nella misura delle retribuzioni legali di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, con interessi, rivalutazione e contributi previdenziali. La Corte di appello riteneva generica la contestazione disciplinare. La società propone ricorso per cassazione …

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  • 2Pubblicità del codice disciplinare
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2012

    A mente del disposto ex art. 7, 1 comma, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisce l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione. Va ante omnia osservato, sulle orme, peraltro, di un autorevole ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, come, a mente del perspicuo disposto – art. 7, comma 1, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisca l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione (a pena di nullità insanabile della stessa: cfr., in tal senso, ex plurimis, fra le più risalenti, Cass. civ., n. 3522 del 1984; Cass. civ., n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10997
Data del deposito : 9 agosto 2001

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