Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di falsità materiale in atto pubblico, si realizza concorso apparente di norme tra le disposizioni degli artt. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione e certificazione) e 476 stesso codice (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) nel caso in cui la falsificazione concerna un atto notarile. Invero, la fattispecie ex art. 476 cod. pen., avendo carattere più generale, coinvolge quella di di cui all'art. 469 cod. pen. che ha per oggetto solo un aspetto del documento falsificato e cioè l'impronta del sigillo notarile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/1999, n. 13299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13299 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido IETTI Presidente del 20/10/1999
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N. 1810
3. " Giuliana FERRUA " REGISTRO GENERALE
4. " UN CH " N. 7561/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) La PO LA, nato a [...] il [...]; 2) RI GI, nato ad [...] il [...]; 3) ES GI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 28.5.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per La PO e RI e rigetto del ricorso di ES;
Udito l'Avv. Antonio Felline per il ricorrente RI;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29.10.1997, il Tribunale di Roma dichiarava La PO LA, RI GI, CC UG e ES GI colpevoli del reati di falso di cui agli artt. 469, 476, 482 c.p. (in tal senso derubricato il reato di cui all'art. 468 c.p. contestato alla PO e al ES nel procedimento riunito) e,
in concorso di attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, condannava RI, CC e ES alla pena di mesi dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, e il La PO alla pena di anni uno e mesi due di reclusione;
nonché tutti, in solido, al risarcimento dei danni morali alla parte civile Bellagamba Augusto, liquidati in via equitativa in lire dieci milioni. A tutti gli imputati veniva addebitato di avere apposto, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, la falsa autentica del notaio Pensabene Perez Giuseppe in calce alla procura a vendere rilasciata dal RI a tale Toninato, relativa ad un auto Mercedes, contraffacendo firma e timbro del medesimo notaio. Al La PO e al ES veniva altresì addebitato di avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno Criminoso, fatto uso del sigillo notarile contraffatto del notaio Bellagamba Augusto, apponendolo su procura speciale a vendere autoveicoli.
A seguito di appello degli imputati, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 28.5.1998, dichiarava preliminarmente inammissibile l'impugnazione proposta dal ES perché tardiva, ritenendo destituita di fondamento la richiesta di remissione in termini, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, revocava le statuizioni civili nei confronti del RI e del CC limitatamente a quelle in favore del notaio Bellagamba, concedendo ai medesimi anche il beneficio della non menzione, e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati La PO, RI e ES. Il La PO deduce: 1) violazione ed erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto il concorso formale tra il delitto di falso in atto pubblico (art. 476 c.p.) e quello di falsificazione di impronta (art. 469 c.p.), concorso giuridicamente non ipotizzabile quando il contestato falso in atto pubblico concerna un atto notarile;
2) mancata assunzione di prova decisiva ritualmente richiesta, non essendo stata ammessa la richiesta di disporre perizia tecnica al fine di stabilire se le impronte dei sigilli notarili fossero state falsificate ovvero, fossero frutto di un uso indebito dei sigilli stessi;
3) mancanza assoluta di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, in quanto le accuse del ES erano prive di riscontri;
4) insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla richiesta declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate al la PO. Il RI deduce mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non essendo stati presi in considerazione gli elementi addotti a discarico, in particolare le dichiarazioni della teste Toninato, essendo stata omessa la distinzione tra le singole condotte dei coimputati ed essendo stata omessa l'individuazione dei rispettivi apporti causali nella realizzazione dell'evento dannoso, nonché la valutazione sulla sussistenza degli elementi, psicologico e materiale, dei reati;
deduce altresì mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Il ES deduce mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di remissione in termini, nonché nullità del decreto di citazione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi del La PO e del RI meritano accoglimento. I motivi con cui sia il La PO che il RI denunciano mancanza di motivazione in relazione all'affermazione della loro responsabilità sono fondati. In effetti l'impugnata sentenza non indica le fonti di prova da cui ha tratto il convincimento della responsabilità degli imputati, mancando tra l'altro la dettagliata descrizione dei fatti e l'apporto causale dato da ciascun imputato al verificarsi degli stessi. L'impugnata sentenza si limita, infatti, ad affermare apoditticamente che "dal giudizio di primo grado sono emersi sostanziali elementi di prova dei commessi reati a carico degli imputati, ognuno dei quali ha avuto un comportamento rilevante per la commissione dei reati contestati", omettendo di indicare quali siano tali elementi di prova e in che cosa sia consistito il comportamento tenuto da ciascun imputato.
Altrettanto deve dirsi in relazione alla richiesta di ammissione di perizia avanzata dal La PO, avente il fine di accertare se le impronte dei sigilli notarili apposti sugli atti erano effettivamente false oppure se si trattava di uso abusivo di sigilli veri, con conseguente derubricazione del reato di cui all'art. 469 c.p. in quello di cui all'art. 471 c.p. Richiesta di perizia avanzata dalla difesa del la PO in primo grado all'udienza 18.4.1997 e respinta dal Tribunale con ordinanza in pari data, ordinanza che era stata impugnata dall'imputato unitamente alla sentenza di primo grado. Orbene, in ordine a tale richiesta, la Corte di merito aveva l'obbligo di motivare le ragioni per cui, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, riteneva di non dovere accogliere la richiesta di perizia tecnica d'ufficio nei termini suddetti, di talché la mancanza di qualsiasi accenno in sentenza sul punto integra il denunciato vizio di carenza assoluta di motivazione. Quanto al motivo di ricorso con cui il La PO deduce l'impossibilità del concorso formale tra i reati di cui all'art. 476 c.p. e all'art. 469 c.p., premesso che l'impugnata sentenza omette del tutto di motivare sul punto, occorre comunque rilevare che esso è da ritenersi fondato. Come è noto, perché si verifichi concorso di norme (con la conseguente necessità di individuare, la norma speciale che deroga alla norma generale), è necessaria, in primo luogo, l'identità della natura delle norme, che devono essere, tutte, norme penali;
e, successivamente, l'identità dell'oggetto di tali norme, che devono regolare tutte la stessa materia e devono essere, perciò, caratterizzate dall'identità del bene alla cui tutela sono finalizzate (cfr. Cass., Sez. Un., 21.4.1995, La Spina, RIV 202011). Orbene, oggetto specifico della tutela penale, sia del reato di falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio che del reato di falso in atto pubblico, è quello di tutelare il bene giuridico della pubblica fede documentale. Nel particolare caso di specie, per falsificare l'atto notarile, rappresentato dalla procura a vendere autoveicoli, era necessario - qualora non fosse stato possibile impadronirsi clandestinamente del sigillo vero e farne un uso indebito - apporre sul documento l'impronta del sigillo contraffatta, di talché è di tutta evidenzia che, sulla medesima situazione di fatto ivi è convergenza sia dell'art. 476 c.p. che dell'art. 469 c.p., il primo dei quali, più generale, assorbe il secondo, che ha per oggetto solo un aspetto del documento contraffatto e cioè il particolare dell'impronta del sigillo notarile. In relazione alla fattispecie in esame non è, pertanto, ipotizzabile il concorso formale dei contestati reati di cui agli artt. 476 e 469 c.p. I motivi dei ricorrenti La PO e RI, sopra esposti ed accolti, non essendo esclusivamente personali, si estendono, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., anche all'imputato ES, il cui appello era stato dichiarato inammissibile;
di talché è superfluo esaminare la questione dell'ammissibilità dell'appello sollevata dal ricorrente ES, essendo questa assorbita dall'altra.
Ciò premesso, nei confronti degli imputati La PO e RI e, per l'effetto estensivo, nei confronti dell'imputato ES, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, restando assorbiti in detta decisione gli ulteriori motivi di ricorso.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza, con rinvio, ad altra sezione, della Corte d'Appello di Roma, per nuovo esame. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 1999