Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10858 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
de fosto CORTE SU RRTE 085 8/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITA ANO A I R 5 6 A . 8 E T 9 S AZIONE N N 1 U / - O Oggett' 4 I B B / I Z 6 . A R 2 L R L . T SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T R A . S P I . B A G D A I E * Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L T R R E 1 E D 3 A I T 1 S D . N A E Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 12851/00 N E S M T I N A E Dott. Enrico PAPA - Consigliere Cron.23478 S E - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud.11/05/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso CASSAZIONE 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta E IL DI e difende ope legis;
IV A C SUPREM E - ricorren N CORTE IO P 0 contro 7 M A 5 C 0 BO PIETRO PAOLO;
7 . N intimato avverso la sentenza n. 32/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 1190 27/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
l'Avvocato dello Stato udito per il ricorrente, l'accoglimento delche ha chiesto CRISCUOLI, ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Terni, con decisione 616/01/92, accolse il ricorso proposto da TR PA AZ contro il silen- zio rifiuto dell'Intendenza di Finanza di Terni sulla sua richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di Irpef dal 1986 al 1991 per ferie non godute, qualificando questo come risarcimento del danno ed estraneo alla retribuzione. Nel giudizio di appello, promosso dalla Dire- zione Regionale delle entrate, la Commissione tri- butaria regionale dell'Umbria, con sentenza deposi- tata il 27 aprile 1999, confermò la decisione di primo grado, ritenendo che l'indennità in questione non rappresenta il corrispettivo del lavoro presta- to nel periodo di ferie, ma il risarcimento del danno per prestazione lavorativa resa in violazione delle norma costituzionali. Contro la sentenza di appello il Ministero del- le finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato ha proposto ricorso per cassa- zione con un motivo, notificandolo il 10 giugno 2000. 0 9 1 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 46 e 48 d.P.R. n. 917/1986 e l'omessa o insufficiente motivazione sul punto de- cisivo della controversia, e ci si richiama alla giurisprudenza della Corte sul punto. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19 maggio 1999 n. 4835; con- forme Cass. 26 settembre 1994 n. 7868), l'indennità per ferie non godute ha agli effetti fiscali natura ciò che non ne compromette retributiva prestazione di diversa natura, l'assegnabilità a ove venga in considerazione a fini diversi e, all'IRPEF edpertanto, deve essere assoggettata alla relativa ritenuta di acconto. La corretta soluzione del quesito impone, fa- cendo propria la tesi dell'Amministrazione, l'acco- glimento del ricorso e l'annullamento della senten- za impugnata, ed anche una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ., evidenziandosi l'infonda- tezza della pretesa di rimborso del contribuente senza che occorrano ulteriori accertamenti di fat- to. Il cons. rel. est. dr. Aldo
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito a norma dell0art. 384 c.p.c. rigetta il ricorso del contribuente av- verso il silenzio rifiuto. Spese dell'intero giudi- zio compensate. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 11 maggio 2001. Il Presidente. Il Cons. est. Aldo . . (Aldo Ceccherini) Olla) (Giovanni Ah люби IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 AGO, 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 InnocenzaBattista E 6 N 8 5 9 O . 1 I / A Z N I 4 A / R 6 R B 2 T A . . S T L I R . L U G P . A E B D . I R B L R E A A T A T D I D I 1 R S 3 E N E 1 T E T S . N I E N A A S E M