Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
L'imposizione del sequestro preventivo su cosa già gravata da sequestro probatorio può aver luogo, anche nella fase delle indagini preliminari, qualora il pubblico ministero abbia respinto la richiesta di restituzione avanzata ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. e sia quindi possibile che, accolta poi la stessa richiesta, a seguito di opposizione, dal giudice, si crei, tra la cessazione dell'efficacia del sequestro probatorio e l'effettiva imposizione del sequestro preventivo, uno iato temporale durante il quale la cosa potrebbe essere sottratta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2006, n. 17578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17578 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 26/04/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 762
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 006160/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT NC, nata il [...];
2) PI Pascale, nato il [...];
contro l'ordinanza del 7 ottobre 2005 del Tribunale del riesame di Napoli;
sentita la relazione del Cons. Dott. CASACCI Giuliano;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e quelle del difensore dei ricorrenti, avv. Domenico Ducci, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 7 ottobre 2005, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, confermava il decreto di sequestro del Pubblico Ministero in sede pronunciato il 15 settembre 2005, avente ad oggetto i beni costituenti corpo di reato sequestrati dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione in relazione alle ipotesi delittuose di cui alla L. n. 356 del 1992, artt. 644, 648 e 12-quinquies, e finalizzato al compimento di ulteriori accertamenti sulla loro provenienza, nonché il decreto di sequestro preventivo pronunciato dal GIP in sede il 22 settembre 2005 avente ad oggetto i medesimo beni e finalizzato ad impedire la protrazione dei reati su indicati, l'aggravamento delle loro conseguenze e la commissione di altri reati.
Il Tribunale, premesso che non vi erano ragioni ostative alla coesistenza dei due distinti vincoli e che, in considerazione delle motivazioni addotte dal GIP, il relativo provvedimento era riconducibile alla previsione di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, riteneva la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione alla contestazione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12- quinques, comma 1, (della quale, trattandosi di reato di natura permanente a "concorso necessario", può essere chiamato a rispondere non solo il soggetto agente ma anche chi abbia accettato di acquisire l'apparente titolarità dei beni), stante la notevole entità di oggetti preziosi e titoli bancari, sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, a nulla rilevando la documentazione prodotta (sulla titolarità di imprese e sulla consistenza patrimoniale dei genitori) dal momento che i netti utili conseguiti risultavano minimi.Per contro, la pendenza di procedimento a carico di RR QU per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. e suoi contatti con pregiudicati (o segnalati) per reati della stessa indole ovvero contigui alla criminalità organizzata, confortavano la sussistenza del fumus indicato. Le esigenze probatorie e preventive erano state correttamente individuate nella necessità di procedere agli indicati accertamenti di carattere tecnico e contabile e di evitare che la libera disponibilità dei beni da parte degli indagati consentisse di portare il reato in contestazione ad ulteriori conseguenze.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inammissibilità del sequestro preventivo di cose già sottoposte a vincolo probatorio nella fase delle indagini preliminari, nella quale il pubblico ministero è investito del potere di restituzione, sicché non sussiste il pericolo paventato;
- insussistenza del fumus in relazione al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, per inconferenza del criterio della sproporzione fra il valore dei beni sequestrati e il reddito dei ricorrenti e della affermata pendenza a carico del RR di un processo per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. perché in antitesi con l'alternativa ipotesi delittuosa indicata, sicché gli unici elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria restano i contatti con soggetti pregiudicati o soltanto segnalati per reati della stessa indole, inidonei a colorare il quadro astratto delineato dalla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, citato;
- erroneità della valutazione sulla sussistenza del periculum in mora in assenza dei requisiti della concretezza ed attualità del pericolo perché nel caso concreto tutti i beni erano assoggettati a sequestro a fini di prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia l'inammissibilità del sequestro preventivo di cose già sottoposte a vincolo probatorio, è infondato. È noto il travaglio giurisprudenziale sulla sovrapponibilità del sequestro preventivo al già disposto sequestro probatorio. Il Tribunale ha correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale (anche a sezioni unite, sent. N. 23/1995) secondo il quale il quadro normativo non esclude la possibilità di coesistenza di più vincoli di indisponibilità gravanti sullo stesso bene, per la coesistenza delle finalità di tutela. Ed invero la citata sentenza così testualmente di esprimeva:
"Orbene, in relazione a tale disciplina, ben può accadere che, nella successione delle varie fasi procedimentali, si verifichi uno "iatus" tra il provvedimento di cessazione del sequestro probatorio e quello di applicazione del sequestro preventivo;
una interruzione, cioè, che, per quanto possa essere breve, non toglie il rischio di veder pregiudicati o vanificati gli obiettivi della misura preventiva (impedire il protrarsi dell'attività criminale e dei suoi effetti), specie in ipotesi in cui la condotta illecita è consumabile "ad horas" (es. restituzione di prodotti alimentari, di costruzioni abusive ecc... fuori dai casi di confisca).".
Il principio di diritto espresso, per quel che rileva in questa sede, resta quindi consolidato sotto il profilo della possibilità giuridica di coesistenza dei due vincoli (probatorio e cautelare). Vero è che il successivo passaggio motivazionale si esprimeva nel senso indicato dal ricorrente e che vale riportare nella sua esatta formulazione:
"Che un pericolo di tale natura possa verificarsi in concreto, è da escludere solo fino a quando il procedimento resti nella fase della indagini preliminari: in questa fase infatti, spettando al P.M. il potere dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione (art. 263 c.p.p., comma 4, e art. 84 disp. att. c.p.p.)", può lo stesso P.M. ovviare al predetto pericolo o rivolgendosi in tempo al GIP per il sequestro preventivo o emettendo direttamente in via di urgenza e salvo convalida il relativo decreto (cfr. art. 321 c.p.p., commi 10 e 3 bis)". Ma, si osserva, se il discrimine è dato dalla valutazione della concretezza del pericolo del verificarsi di uno iatus tra il provvedimento di cessazione del sequestro probatorio è quello di applicazione del sequestro preventivo, specie (come la ricordata sentenza ha evidenziato) nelle ipotesi in cui la condotta da prevenire sia consumabile con estrema rapidità (come nel caso in esame nel quale il sequestro ha ad oggetto oggetti preziosi, titoli e danaro), la esclusione che ciò possa accadere nella fase delle indagini preliminari è riferibile alla sola ipotesi in cui sia il pubblico ministero stesso ad aderire alla richiesta di restituzione. Ed infatti la disciplina dettata dall'art. 263 c.p.p. è collegata a tale evenienza. Ma laddove il pubblico ministero rigetti l'istanza di restituzione, la possibilità di intervento del giudice ripropone il rischio dello iatus tra il provvedimento di cessazione di sequestro probatorio e quello di applicazione del sequestro preventivo, ritenuto determinante per rendere concreto il pericolo che con il sequestro preventivo si deve presidiare.
Sembra in conseguenza che la circostanza che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini non assuma quel carattere decisivo che gli è stato attribuito. Nè si comprende quale possa essere l'interesse da parte del soggetto al quale la disponibilità del bene è sottratta alla eliminazione del sequestro preventivo in costanza di sequestro probatorio. Ed invero, una volta accertato che la disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, l'interesse al venir meno del vincolo per il soggetto che lo subisce va individuato solo nell'aspettativa che al momento in cui vengono meno le esigenze probatorie (e quindi il diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio) si realizzi quello iatus temporale che consenta di rientrare nella disponibilità del bene, quell'accadimento cioè che concretizza il pericolo che il sequestro preventivo deve scongiurare.
In conseguenza per questo profilo il ricorso deve essere rigettato.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di ricorso, che per avvalorare la denuncia di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, parcellizza gli argomenti posti a sostegno del provvedimento impugnato, finendo con focalizzare la critica alla congruità della motivazione, non consentita tuttavia, stante il limite imposto dall'art. 325 c.p.p.
3. L'ultimo motivo di ricorso è anch'esso infondato, perché le esigenze probatorie sono specificamente individuate nella necessità di procedere ad accertamenti di carattere tecnico e contabile;
quelle preventive in relazione alla necessità di evitare che la disponibilità dei beni potesse consentire di portare il reato ad ulteriori conseguenze. In relazione alla sussistenza della concretezza del pericolo, le critiche mosse non sono fondate alla luce di quanto esposto al paragrafo 1., al quale si rinvia.
4. I ricorrenti debbono in conseguenza essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006