Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8061 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
I D , O L L A 0 1 O S S B . B A I T T D R . , A N A A ' S T L E S 3 L RTE SUPREMA DI CASSAZIONE P PUBBLICA ITALIANA E 7 O S - D P I 8 - I N M S I 1 G N 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O A E D S A S I E D E T A E G N , E G O Oggetto E O E L T S L R E T T I A S Cessazione affitto A R I I L SEZIONE TERZA CIVILE L G L L D agrario E E 8061 E R D O D Composta dagl Ill.mi R.G.N. 8479/99 Presidente Dott. Ugo FAVAR Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.18554 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere Ud. 16/01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELLOTTI BON 5, presso lo studio dell'avvocato LAMBIASE PASQUALE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F P TOSTI 19, presso lo studio VOLPE, difeso dall'avvocato PASQUALE SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 350/99 della Corte d'Appello di2001 51 NAPOLI, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA emessa il 27/1/1999, depositata il 15/02/99; rg.1554/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato PASQUALE LAMBIASE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 10.10.1991 OM IO, proprie- taria di un fondo rustico in località S. Andrea di Vico Equense concesso in affitto con contratto stipulato nel वस 1939 e proseguito con AR NZ, assumendo che questi si era reso responsabile di gravi inadempienze e che, inoltre, il contratto era cessato nel 1992, adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Napo- li, e quindi del Tribunale di Torre Annunziata cui il processo veniva trasmesso ex art. 3 1. n. 126/1992, per la declaratoria di cessazione del contratto di affitto de quo per grave inadempimento e, in linea subordinata, di cessazione alla data del 5.5.1992 o di altra succes- siva. Instauratosi il contraddittorio, il AR impu- gnava la domanda attrice e spiegava altresì domanda ri- convenzionale per il pagamento dell'indennità per i mi- 2 glioramenti apportati al fondo e per la restituzione dei canoni ultratabellari versati. Con sentenza emessa il 2.12.1997 l'adita Sezione dichiarava improponibile la domanda di risoluzione;
accoglieva la domanda subordinata, dichiarando cessata l'affittanza agraria al 10.11.1992 e ordinando il rila- scio del fondo entro l'11.11.1998; rigettava la domanda riconvenzionale;
compensava le spese di lite. Gravata la pronuncia dalle parti, la Corte d'appello di Napoli sezione specializzata agraria con sentenza emessa il 27.1.1999 accoglieva l'appello prin- cipale del AR dichiarando improponibile la doman- da di finita affittanza e rigettava l'appello inciden- tale della OM volto a conseguire la declaratoria di de risoluzione del contratto per grave inadempimento. Com- pensava le spese. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso OM IO, affidando l'impugnazione ad un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso AR NZ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la OM, denunciando la violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. con rife- rimento agli artt. 112, 416, 434 c.p.c., nonché agli artt. 2, 4 e 46 1. n. 203/1982, censura la sentenza im- 3 pugnata sul presupposto che questa ha ritenuto impropo- nibile la domanda di cessazione del contratto di affit- to in quanto essa OM ha adito 1' IPA per l'esperimento del tentativo di conciliazione e poi il giudice senza che fosse spirato il termine per il quale aveva intimato al AR disdetta del contratto di affitto, e quindi di rilascio del fondo al 10.11.1992. Oltre a dolersi che la Corte di merito ha deciso ex of- ficio su questione mai proposta dal convenuto, la ri- corrente deduce che, una volta comunicata la disdetta, il locatore ha diritto di agire giudizialmente. La censura, per le ragioni che di seguito si espon- gono, si palesa fondata. de L'assunto del giudice a quo secondo cui, comunica- ta all'affittuario, con lettera del 29.12.1990, la vo- lontà di non voler rinnovare il contratto di affitto, la OM solo nella ipotesi che il AR non avesse rilasciato il fondo alla data del 10.11.1992 avrebbe potuto legittimamente ritenere l'esistenza di un con- tenzioso e richiedere l'intervento conciliativo dell'IPA- integra, infatti, una interpretazione che non trova riscontro nel dato testuale dell'art. 46 1.n. 203/1982. Tale norma dispone che chi intende proporre in giu- dizio una domanda relativa ad una controversia in mate- 4 ria di contratti agrari è tenuto ad attivare la preven- tiva procedura conciliativa amministrativa della stes- sicché quel che incombe a chi intenda instaurare sa, controversia giudiziaria è che adempia a detto one- una re. In caso come quello in esame non può, peraltro, dirsi preclusa la funzione di filtro del tentativo di conciliazione, giacchè il coltivatore, avendo notizia della volontà del concedente di porre fine al rapporto agrario e di conseguire il rilascio del terreno, può comunque manifestare nella apposita sede amministrativa (cioè avanti l'Ispettorato provinciale agrario) il suo consenso ed impedire così l'effettiva proposizione del- la domanda giudiziale. - Se, dunque, la comunicazione di cui all'art. 46 come filtro riduttivo dell'azione cit. si caratterizza giudiziaria, quella prevista dall'art. 4 stessa 1. n. 203/82 ha la diversa funzione di consentire al condut- tore di atti/arsi per la ricerca di altro fondo da con- durre o per trovare altra attività lavorativa in quanto il concedente esclude che il contratto, alla data della sua scadenza, convenzionale o legale, “si rinnovi per il periodo minimo" di legge, per cui non è ravvisabile incompatibilità alcuna tra le due comunicazioni. Né può affermarsi -come, in sostanza, si vuole dal- 5 la pronuncia impugnata che prima della scadenza del contratto non esiste, in realtà, tra le parti una "controversia" e, pertanto, non v'è substrato per ri- chiedere il tentativo conciliativo ad opera dell'IPA e, quindi, per proporre la domanda giudiziale. Premesso, infatti, che l'onere del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203/1982 grava su "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di con- tratti agrari", è, dall'altro, fuori discussione che era intenzione dell'attuale ricorrente proporre in giu- dizio una domanda volta all'accertamento della data di cessazione di un contratto agrario, cioè una domanda fe giudiziale che imponeva l'applicazione della speciale normativa agraria. Certo questo, nella specie, dunque, poiché la stes- sa OM ha sollecitato 1' I PA per l'esperimento del tentativo di conciliazione e proposto l'azione giudi- ziaria trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione al detto organo, è palese che i giudici d'appello non po- tevano dichiarare improponibile la domanda attrice. Il diritto -d'altronde- della parte concedente di agire in giudizio per sentire accertare che in una data futura, ancora a venire, il contratto cesserà e che, pertanto, il conduttore sarà tenuto al rilascio del 6 fondo collima con il principio del nostro ordinamento che ammette, per l'economia dei giudizi, sentenze con- dizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è su- bordinata al verificarsi o sopraggiungere -tra l'altro- di un termine, come nella specie (sempre che il verifi- carsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione) [cfr. -quanto ai vari aspetti trattati- Cass. 6329/1996; Cass. 1642/1999; Cass. 15583/2000; Cass. 4971/2001; Cass. 4972/2001]. In definitiva, con riguardo alla fattispecie in esame, intimata, dal concedente di fondo rustico, di- sdetta dal contratto di affitto ai sensi dell'art. 4 1.n. 203/1982, il concedente medesimo può agire in giu- dizio per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa ri- chiesta del tentativo di conciliazione da parte dell'Ispettorato provinciale agrario, di cui all'art. 46 1.n. 203/82- senza dovere previamente attendere [per adire l'IPA e, quindi, il giudice], ai fini della pro- ponibilità della domanda, la scadenza del contratto [quale indicata nella intimata disdetta] (cfr. Cass. 4972/2001, cit.). La sentenza gravata, pertanto, che non si è attenu- ta agli esposti principi, deve essere cassata e la cau- 7 sa Va rimessa, per nuovo esame, alla stregua degli stessi principi, alla stessa Corte di appello di Napoli -Sezione specializzata agraria, in diversa composizione che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385 comma 3 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, alla stessa Se- zione specializzata agraria della Corte di Appello di Napoli. Così deciso, il 16.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ups Jevany forato Calakese IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista This 3 0 I Depositata in Cancelleria A 3 1 S D 5 . S , T A . O R oggi, lì 14 61U. 2001 T L N , A L ' A O L 3 S B L E 7 E I - P M IL CANCELLIERE C1 8 D S D - I I 1 A Giovanni Giambattista S N 1 E T G N R S P E O E U O S S P G A I D M G A I E E , O L A T O D T R A I E T L R T S I I L N D G E E E S D O R E 8