Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
0 32 87 / 0 3 REPUBBLICA ITA IN N E DE OPOL ITA ANO LA CORTE S R ADI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE derivato da scontro tra autoveicoli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14532/00 Dott. Vittorio DUVA F Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron.7483 Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. 920 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 06/11/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IA, elettivamente domiciliato in ROMA presso ANLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PIERO COPPA, con studio in 12051 ALBA (CN) VIA ROMA, 10 giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SUNALLIANCE ASSICURAZIONI già SUN INSURANCE ROYAL LIMITED, con sede in Genova, in persona del OFFICE legale rappresentante e direttore generale dr. Giorgio Fuselli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL 2002 CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI 2143 CASCINO, che la difende unitamente all'avvocato ANGELO FORMICA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
GR ME, NE CA;
intimati avverso la sentenza n. 876/99 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 9/4/1999, depositata il 14/06/99; RG. 1082/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato ERD (OPPA Giovannivanni Caseino;
Sostituto Procuratoreudito il P.M. in persona del Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l 22.6.1994 CI AN riportò gravi lesioni а seguito dello scontro del motociclo sul quale viaggiava con l'autovettura di ME GL che, dovendo svoltare a sinistra per immettersi in una strada late- rale, aveva omesso di dare la precedenza al motociclo che viaggiava con opposta direzione di marcia. L'adito tribunale di Alba ritenne che l'incidente si fosse verificato per colpa esclusiva che condannò in solido condell'automobilista, 2 l'assicuratrice Sun Insurance Office Limited, poi Royal & Sunalliance Assicurazioni s.p.a., al risarcimento dei danni in favore dell'attore AN, liquidandolo in poco più di trecento milioni di lire alla data della senten- za di primo grado (26.5.1998). La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino che, per quanto in questa se- de ancora interessa, con sentenza n. 876 del 1999 ha ritenuto che al verificarsi del fatto avesse concorso per il 25% lo stesso motociclista, il quale non aveva adeguato la propria velocità allo stato dei luoghi ed al vigente limite di 50 chilometri orari. Se ne duole con ricorso per cassazione il AN, af- fidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la società assicuratrice. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Infondatamente la resistente prospetta l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di specialità della procura, dovendo ribadirsi che al- lorché la procura al difensore costituisce un corpus unico col ricorso per cassazione cui accede per esservi apposta a margine o in calce, il requisito di speciali- tà di cui all'art. 365 c.p.c. non è escluso dalla gene- ricità delle espressioni adoperate o dal riferimento a tutti i gradi del giudizio. 3 2. Il ricorso è articolato in due motivi, coi quali è rispettivamente dedotta "violazione di norme di di- ritto" e "insufficienza e contraddittorietà di motiva- zione".
2.1. Col primo motivo il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia svalutato l'efficacia probatoria del teste Rosso, il quale aveva affermato che il moto- ciclista procedeva a moderata andatura, invece erigendo a parametro decisionale la "consulenza tecnica" dell'ing. EL, redatta senza il rispetto del prin- cipio del contraddittorio e non collegata ad una consu- lenza tecnica d'ufficio cinematica, che non era stata mai disposta. Afferma che era stata in tal modo ille- gittimamente assunta come fonte di prova una consulenza di parte di contenuto contrastante con gli elementi probatori ritualmente acquisiti attraverso l'esame te- stimoniale.
2.2. Col secondo mezzo la sentenza è censurata per avere la corte territoriale fondato il proprio convin- cimento in ordine alla eccessiva velocità tenuta dal motociclista esclusivamente sulla gravità delle lesioni riportate dal AN e per avere disatteso la dichiara- zione del teste Rosso sulla scorta dell'apodittico pre- supposto che questi potesse aver percepito come modera- ta anche una velocità di 70/80 chilometri orari. Tutto 4 ciò senza conferire adeguato rilievo alla pacifica ri- sultanza che l'automobilista si era arrestato per la- sciar passare altri due autoveicicoli che precedevano il motociclista e che avevano rallentato all'area dell'incrocio, sicché nonnell'approssimarsi poteva non dedursi che anche il AN avesse rallentato la propria andatura e che la gravità delle conseguenze lesive da quello subite dovesse collegarsi alla duplice considerazione che il AN, convinto che l'autovettura lo avrebbe lasciato passare prima di rimettersi in mo- vimento, era in fase di accelerazione e che, inoltre, la velocità d'impatto costituiva il risultato della somma della velocità della moto e di quella dell'autovettura stessa. Da ultimo, la corte d'appello avrebbe dovuto valu- tare le risultanze delle prove raccolte in sede penale, dove il procedimento per lesioni colpose a carico del GL di era chiuso con l'applicazione su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) della pena di £ 400.000 di multa.
3. Entrambi i motivi, che per la connessione delle questioni poste possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati. Va immediatamente chiarito che la corte di merito è giunta alla conclusione che la velocità del motocicli- sta non fosse "così moderata come riferito dal teste 5 Rosso" in esito alla considerazione dei danni riporta- ti dal motociclo, del fatto che il mezzo aveva la quar- ta marcia inserita (mentre l'autovettura era in prima), della distanza di ben 12 metri dal punto d'urto alla quale il motociclista era stato sbalzato, della posi- zione statica dalla quale era pacificamente ripartita la Fiat Uno, che non poteva aver dunque raggiunto una velocità di rilievo nello spazio di pochi metri. In sentenza (a pagina 10) è esplicitamente afferma- to che tali elementi erano tratti dal rapporto dei ca- rabinieri, dal materiale fotografico, dallo schizzo planimetrico e dalle dichiarazioni del teste Rosso;
ed è anche chiarito (a pagina 12) che lo stesso motocicli- sta aveva dichiarato di non aver avvistato 1' autovettura. In siffatto, complessivo contesto argomentativo, l'ulteriore rilievo della corte d'appello che "il c.t. di parte appellata ing. LO aveva coerentemente escluso di poter imputare gli ingenti danni che anche la vettura aveva riportato alla velocità della stessa, lungi dal costituire attribuzione di efficacia probato- ria ai risultati di un accertamento tecnico stragiudi- ziale contrastante con le risultanze processuali, si - al di là dell'erronea qualificazione tecni- configura ca dell'ing. EL quale "c.t. di parte" come mera condivisione di una conclusione logica espressa in un documento prodotto dalla difesa di una delle parti a sostegno dei propri assunti difensivi in ordine alla ricosrtruzione della dinamica del sinistro. Per il resto, le doglianze inammissibilmente si ri- solvono in una critica dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito con motivazione coeren- te, esaustiva e del tutto immune dai prospettati vizi logici. - siccome in contrasto col principio Inammissibile di autosufficienza del ricorso per cassazione è, da ultimo, il rilievo relativo all'omessa valutazione del- le risultanze acquisite in sede penale, che non sono neppure indicate.
4. Il ricorso va conclusivamente respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 6 novembre 2002 IL PRESIDENTE L'ESTENSORE Vittorio buva DEPOSITATO IN ANLERIA IL AN VERE C1 -5 MAR. 2003 Innocenze ttista Oggi. L.. IL AN DIERE C1 EN BA