Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2006, n. 39952
CASS
Sentenza 3 ottobre 2006

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Nella ipotesi che il giudice abbia respinto la richiesta di riunione di più procedimenti, ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i rispettivi reati, la sentenza che definisce il giudizio non può essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto della continuazione, in quanto la natura ordinatoria dei provvedimenti in tema di riunione comporta che questi siano sottratti ad impugnazione poiché può sempre chiedersi al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra i reati, ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen., non ostandovi la sentenza del giudice di merito che, proprio per la mancata riunione dei processi, non ha potuto pronunciare sulla sussistenza dell'unico disegno criminoso.

Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero sul territorio dello Stato, previsto dal comma quinto dell'art.12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, costituisce fattispecie a forma libera, così che la circostanza che lo straniero abbia legalmente fatto ingresso nel territorio non esclude la rilevanza penale delle condotte che successivamente abbiano favorito la sua permanenza protrattasi irregolarmente oltre lo spirare del termine trimestrale del permesso di soggiorno (Fattispecie di presentazione di domanda di regolarizzazione priva di requisiti e finalizzata a protrarre nel tempo la permanenza nel territorio dello Stato di persone straniere avviate alla prostituzione).

In tema di patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione che deduca la carenza o insufficienza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., allorquando la rinuncia ai motivi in punto di responsabilità comporta, per l'effetto devolutivo, che il giudice sia investito dei soli motivi non rinunciati, che riguardano il regime sanzionatorio; resta comunque in capo al giudice l'obbligo di verificare che non sussistano le condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato, e di tale adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che tale requisito sia soddisfatto dalla sentenza che affermi "Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.129 c.p.p.").

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  • 1Violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze narcoticheAccesso limitato
    Cesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2006, n. 39952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39952
Data del deposito : 3 ottobre 2006

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