Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante (nella specie, sub art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in l. 203 del 1991) in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo.
Commentari • 3
- 1. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 2. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 3. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2013, n. 10674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10674 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo US - Presidente - del 19/02/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 225
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 2516/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
AC PE N. IL 04/03/1953;
avverso l'ordinanza n. 926/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 08/01/2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
sentite le conclusioni del PG. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto in data 9.1.2013 il procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 8.1.2013 con la quale il tribunale della libertà di Catanzaro ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia (per decorrenza dei termini di durata massima) della misura della custodia cautelare in carcere applicata a carico di US RÌ, in relazione ai reati allo stesso contestati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. nella L. n.203 del 1991.
Con l'impugnazione proposta, il procuratore ricorrente censu-ra l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il tribunale della libertà ritenuto applicabile, ai fini del riconosciuto superamento della durata massima della misura cautelare applicata a carico del RÌ, la disciplina relativa ai termini massimi di fase cd. finale di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6, (nella specie, pari a due anni), senza tener conto della circostanza che il RÌ era già stato condannato, tanto in primo grado quanto in grado d'appello, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e che la successiva sentenza di annullamento con rinvio emessa, in data 3.2.2012, dalla Corte di cassazione, aveva riguardato unicamente il punto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. nella L. n. 203 del 1991 (circostanza aggravante riconosciuta dal giudice di prime cure e negata dal giudice d'appello).
Sulla base di tali premesse, il procuratore ricorrente - rilevata l'intervenuta formazione (progressiva) del giudicato sul punto relativo alla responsabilità dell'imputato con riguardo al reato allo stesso ascritto (essendo rimasta sub iudice la sola questione concernente la determinazione della pena da infliggere a carico del RÌ in relazione all'applicazione della circostanza aggravante contestata) - si duole dell'erroneità dell'ordinanza impugnata, avendo quest'ultima trascurato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in caso di formazione del giudicato sulla responsabilità dell'imputato, deve ritenersi applicabile, ai fini della determinazione dei termini massimi di durata della misura della custodia cautelare in carcere, non già la disciplina dei cd. termini di fase, bensì quella relativa ai termini complessivi, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4,. Nel caso di specie, trattandosi di reato per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a ventanni, il termine massimo di durata della misura cautelare (originariamente eseguita in data 7.4.2008), pari a sei anni, non poteva ritenersi ancora decorso al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata (8.1.2013).
Sulla base di tali argomentazioni, il procuratore ricorrente ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con l'eventuale adozione delle statuizioni consequenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è fondato.
Con impugnazione proposta in questa sede, il procuratore della Repubblica presso la corte d'appello di Catanzaro ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza pronunziata in grado d'appello conforme a quella pronunziata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato. Conseguentemente i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'ari. 303 c.p.p.,, comma 1, lett. d), seconda parte, quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo (Cass., Sez. 4, n. 17037/2008, Rv. 239609; Cass., Sez. 6, n. 4971/2009, Rv. 242915; Sez. 1, n. 22293/2004, Rv. 228199). Tale principio è venuto consolidandosi, nella giurisprudenza di legittimità, con riguardo a casi di annullamento riguardanti la sola questione relativa alla determinazione della pena da irrogare, in corrispondenza dei quali la corte di legittimità ha ritenuto essersi formato il cd. "giudicato progressivo" sul punto relativo all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Al riguardo, ritiene il collegio opportuno evidenziare come il principio relativo alla cd. formazione progressiva del giudicato sia stato costruito, nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in relazione all'osservazione dello sviluppo dinamico del rapporto processuale, in forza del quale può ritenersi ammissibile che il giudicato si realizzi secondo modalità non simultanee: dò potendo accadere, a titolo di esempio, quando nel processo confluiscano più azioni penali suscettibili di autonoma decisione, così come anche nei casi in cui il procedimento riguardi un solo reato attribuito ad un solo soggetto, poiché anche in tali casi la sentenza definitiva può costituire la risultante di più decisioni intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione.
Il principio così delineato, enunciato per la prima volta dalle sezioni unite di questa corte nell'anno 1990 (Cass., Sez. Un., n. 373/1990, Rv. 186165), è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass., Sez. Un., n. 1/2000, Rv. 216239; Cass., Sez. Un, n. 4904/1997, Rv. 207640; Cass., Sez. Un., n. 4460/1994, Rv. 196889;
Cass., Sez. Un., n. 6019/1993, Rv. 193419), che ha avuto modo di chiarire come la norma di cui all'art. 624 c.p.p. faccia riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame.
Anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, con la conseguenza che, qualora l'annullamento non riguardi l'affermazione di responsabilità, tale statuizione assume autorità di cosa giudicata. Nel caso di specie, al fine di identificare la disciplina applicabile per la determinazione della durata massima della custodia cautelare - se quella di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2, (per cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione con regressione del processo a un grado di giudizio diverso, decorrono nuovamente i termini cd. "di fase", dalla sentenza di condanna in grado d'appello all'irrevocabilità della pronunzia), ovvero quella di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, (ossia i soli termini di durata complessiva, sovrapponendosi la condanna in appello a quella del primo giudice, con conseguente formazione del giudicato sull'affermazione della responsabilità penale dell'imputato) - è decisivo stabilire se l'annullamento con rinvio riguardante l'esclusione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. nella L. n. 203 del 1991 (circostanza aggravante riconosciuta dal giudice di prime cure e negata dal giudice d'appello) lasci residuare, in sede di rinvio, la sola questione relativa alla determinazione della pena da irrogare all'imputato (con la conseguente formazione del giudicato sulla relativa responsabilità), ovvero se detto annullamento deve ritenersi tali da incidere in modo significativo sul tema relativo all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
In altri termini, con riferimento al caso oggetto dell'odierno esame, occorre verificare se la questione riguardante il riconoscimento o l'esclusione dell'indicata circostanza aggravante valga a identificare o meno un punto (o statuizione) avente una propria autonomia giuridico-concettuale, rispetto alla questione concernente l'affermata responsabilità dell'imputato in relazione alla commissione del reato-base (non circostanziato).
Sul punto, questa corte ha già avuto modo di affermare - sulla base di argomentazioni in questa sede pienamente condivise - come il tema relativo all'esistenza e all'attribuibilità del reato contestato all'imputato sta tale da costituire un punto della decisione suscettibile di assumere una propria autonoma configurazione sul piano giuridico-concettuale, segnatamente rispetto alla questione relativa al giudizio di comparazione fra le circostanze del reato e la entità della pena per esso infUtta (v. Cass., Sez. 3, n. 142/1997, Rv. 209457). Ciò significa che, una volta attestata l'esistenza del fatto contestato all'imputato e la relativa riferibilità alla responsabilità di questi, il giudizio concernente la prevalenza o meno (quando non l'equivalenza) di una circostanza aggravante (e, per sostanziale identità di ratio, il giudizio fermato sull'elettiva sussistenza o meno di una singola circostanza) deve ritenersi tale da non intaccare l'autonomia giuridico-concettuale dell'affermazione relativa alla responsabilità penale dell'imputato, il cui definitivo riconoscimento, nel rendere irratrattabile la meritevolezza della punizione prevista per il reato allo stesso ascritto, vale conseguentemente a giustificare l'attenuazione del favor libertatis alla quale deve ritenersi ispirato il ricordato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in caso di formazione del giudicato sulla responsabilità dell'imputalo, deve ritenersi applicabile, ai fini della determinazione dei termini massimi di durata della misura della custodia cautelare in carcere, non già la disciplina dei cd. termini di fase, bensì, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), seconda parte, quella relativa ai termini complessivi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4. 3. - Al complesso delle argomentazioni sin qui illustrate segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, dovendo il tribunale del riesame - alla luce dell'intervenuta definitiva attestazione della responsabilità penale del RÌ in relazione ai reato allo stesso ascritto - procedere alla rivalutazione della relativa posizione, tenendo conto dell'applicabilità, ai fini della determinazione dei termini massimi di durata della misura della custodia cautelare in carcere allo stesso applicata, non già la disciplina dei cd. termini di fase, bensì quella relativa ai termini complessivi, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Tribunale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. del c.p.p. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013