Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di competenza per reati commessi all'estero, rientra tra i casi di impossibilità di determinazione della competenza nei modi indicati dall'art. 10, comma primo, cod. proc. pen., con conseguente attribuzione della cognizione al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato, l'ipotesi di commissione del reato da parte di imputati residenti in Italia e all'estero. (Fattispecie di riciclaggio commesso nella Repubblica di San Marino).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2010, n. 44583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44583 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/12/2010
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2949
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 30940/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE CREMA - CONFLITTO N. IL;
1) GUP TRIBUNALE POTENZA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 1028/2010 GIP TRIBUNALE di CREMA, del 27/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per indicando come competente il gip del Tribunale di Bergamo. RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito di procedimento a carico di \S TT LE + 27, imputati di vari reati, tra cui il delitto di associazione per delinquere finalizzata al gioco d'azzardo, attraverso il ricorso alla corruzione e al falso per ottenere i necessari nulla osta all'installazione di apparecchi di intrattenimento, e alla realizzazione di operazioni di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite presso il Casinò di *Campione d'Italia*, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, con sentenza in data 23 settembre 2009 - 23 marzo 2010, emessa ai sensi dell'art. 22 c.p.p., comma 3, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e, contestualmente, indicato come competente il Tribunale di Crema con riguardo al delitto di cui all'art. 648 bis c.p., contestato ad IN AR, RD AN IN,
IT IE I\ e \\ MA, per avere il primo, avvalendosi della mediazione del secondo e del terzo presso il quarto, trasferito all'estero denaro di provenienza illecita per un ammontare complessivo pari alla somma di Euro 3 milioni, accreditando tale cifra su un conto corrente acceso presso l'Istituto bancario "Credito Sanmarinese", diretto dall'\\\, sito a *Domagnano*, nella *Repubblica di San Marino* (fatto accertato in *Potenza tra il 2 maggio 2006 e il 29 maggio 2006*).
2. In particolare, dopo avere ritenuto la propria competenza a conoscere il o) delitto associativo, contestato a \S TT LE, MI RO, NA UG, RD AN IN, \D CA IL e AG UN, sulla base del criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3, non essendo possibile determinare il luogo dove l'associazione era stata costituita o aveva iniziato ad essere operativa, e, neppure, desumerlo dai luoghi di commissione dei reati fine, attesa la pluralità degli scopi del sodalizio, perseguiti in tutta Italia e perfino all'estero, e considerata la non costante coincidenza tra i promotori-organizzatori dell'associazione e gli autori dei reati fine, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza ha, invece, declinato la propria competenza a conoscere il predetto reato di riciclaggio, di cui al capo H) della rubrica, a favore del Tribunale di Crema, in applicazione dell'art. 9 c.p.p., comma 1, avendo ritenuto che nella città di Crema fosse avvenuta una parte dell'azione di riciclaggio, sul presupposto che l'IN\, quale titolare delle aziende che avrebbero prodotto le somme di denaro "in nero", ne aveva avuto per primo la materiale disponibilità e, con la mediazione del RD\ e del IT\, le aveva trasferite presso il Credito Sanmarinese diretto dall'\\\, cosicché l'ultimo luogo (noto) in cui era stata attuata una parte dell'azione, precedente gli accrediti sui conti correnti sanmarinesi, doveva individuarsi nel Comune di residenza ed attività dello stesso IN\ e, cioè, nella suddetta città di *Crema*.
3. Ricevuti gli atti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema ha denunciato conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, ritenendo che la regola applicata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza fosse stata quella prevista dall'art. 9 c.p., comma 3, per non essere noto il luogo dell'azione, e documentando che l'IN\, fin dal 2001, era emigrato in *Francia* e la sua posizione trasferita nell'A.I.R.E. (Anagrafe italiani residenti all'estero) del Comune di *Terno d'Isola (BG) in data 23 maggio 2005*, prima della data di commissione del reato a lui contestato.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crema ha, pertanto, immediatamente trasmesso la predetta denuncia e la pertinente documentazione a questa Corte di Cassazione.
4. Successivamente, il 2 dicembre 2010, è stata spedita a questa Corte, a mezzo fax, la memoria del difensore dell'IN\, con allegato certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune di Terno d'Isola nella medesima data, dal quale risulta che l'imputato è rientrato in Italia dalla Francia ed è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del predetto Comune dal 20 febbraio 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici ordinari a conoscere del medesimo fatto attribuito alle stesse persone è derivata una situazione di stasi processuale.
6. Va premesso che, ai fini della determinazione della competenza, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito e, poiché non opera quale giudice dell'impugnazione, non è vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti (conformi: sez. 1, n. 43236 del 1/10/2009, dep. il 12/11/2009, rv. 245122; sez. 6; n. 1972 del 17/12/1993, rv. 197364; sez. 1, n. 3569 del 31/10/1986, rv. 174854).
7. La lettura del capo di imputazione contraddistinto dalla lettera H), cui attiene il conflitto, rivela che non è esplicitamente indicato il luogo in cui sarebbe stato commesso il delitto continuato di concorso in riciclaggio ascritto agli imputati IN\, RD\, IT\ e \\\, e, tuttavia, dalla descrizione del fatto si evince con chiarezza che la consumazione di esso è avvenuta nella Repubblica di San Marino dove sarebbe stata depositata dall'IN\, avvalendosi di RD\ e IT\ come mediatori tra lui e l'\\\, la somma di Euro 3 milioni, di illecita provenienza, presso l'Istituto bancario, "Credito Sanmarinese", del quale l'\\\ era direttore.
8. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, stante la fungibilità del denaro, il deposito in banca di denaro "sporco" realizza automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante il mero tantundem (sez. 2, n. 47375 del 6/11/2009, dep. il 14/12/2009, rv. 246434; sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. il 9/1/2009, rv. 242372; sez. 2, n. 13155 del 15/4/1986, dep. il 24/11/86, rv. 174380).
9. Nel caso in esame, quindi, la consumazione del reato descritto nel capo H) si è compiuta all'estero, nella Repubblica di San Marino, col deposito del denaro di illecita provenienza presso un istituto di credito di quel paese, con la conseguenza che la regola di competenza da applicare è quella - diversa sia dalla norma (art. 9 c.p.p., comma 1) indicata dal Giudice dell'udienza preliminare di Potenza che dalla disposizione (art. 9 c.p.p., comma 2) richiamata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema - prevista dall'art. 10 c.p.p., che, al comma 1, prevede, nell'ordine, la competenza del giudice del luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato, e, nel caso di pluralità di imputati, designa il giudice competente per il maggior numero di essi;
mentre, al comma 2, ove non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati al comma 1, dispone che essa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. 10. Nella fattispecie, l'IN\, già residente in *Francia, a Seillans, dal 27 novembre 2001* e iscritto all'AIRE del Comune di Terno d'Isola (provincia di Bergamo) il 23 maggio 2005, come da certificato storico di residenza in data 16 luglio 2010 del Comune di Crema, è rientrato in Italia e risulta iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente nel medesimo Comune di Terno d'Isola dal 20 febbraio 2006, come da più recente certificato allegato alla memoria del suo difensore, di cui si è detto;
l'\\\ è residente nella *Repubblica di San Marino*; il IT\ è residente nel *Principato di Monaco-Montecarlo*; e il RD\ risiede a *Carrù (provincia di Cuneo)*, con la conseguenza che non è applicabile il criterio di competenza di cui al cit. art. 10, comma 1, in tema di reato commesso all'estero e contestato ai predetti imputati, tutti cittadini italiani. Soccorre, pertanto, la regola residuale prevista dallo stesso art. 10, comma 2, che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., che, nel caso in esame, corrisponde al circondario di Potenza.
11. Sulla base di quanto precede, va, dunque, designato come competente a procedere il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, cui gli atti vanno trasmessi.
12. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010