Sentenza 1 marzo 2003
Massime • 2
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio è ravvisabile tutte le volte in cui il lavoratore, in un proprio locale e anche con l'ausilio di familiari, esegua lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, operando su campioni o modelli dall'impresa sottoposti e sotto le direttive ed il controllo dell'imprenditore.
Nel vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, e della legge della Regione Marche 28 marzo 1988, n. 6, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è ostativa alla proposizione da parte dell'I.N.P.S. della istanza di cancellazione, qualora siano successivamente venuti meno i presupposti dell'iscrizione, con decisione avente effetto dal momento in cui, secondo il contenuto della domanda e le prove acquisite, risultino venuti meno i requisiti dell'impresa artigiana. L'istanza di cancellazione può essere proposta dall'I.N.P.S. anche dopo l'intervenuta cancellazione disposta su domanda del soggetto iscritto, al fine di ottenere la retrodatazione degli effetti, a meno che il provvedimento sia stato notificato all'Istituto di previdenza e quest'ultimo non lo abbia poi tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 7, comma quinto, della legge regionale citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH NA, TI NA, RA RI LL, EL AN, COMMISSIONE REGIONALE E ARTIGIANATO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 09360/00 proposto da:
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLE MARCHE (C.R.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARINO ZUPPIROLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso il decreto n. 999999/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 22/02/00 R.G.N. 106/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamento ispettivo dell'INPS, in data 31 gennaio 1994, nei confronti della ditta BL, era risultato che la stessa aveva impiegato le persone indicate in epigrafe, monache di clausura lavoranti all'interno del monastero, nell'assemblamento di cavi elettrici secondo modalità che rivelavano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio.
Pertanto l'INPS chiedeva alla Commissione provinciale per l'artigianato di Ancona la cancellazione delle predette lavoratrici dall'albo delle imprese artigiane.
Non avendo assunto la Commissione provinciale alcuna decisione, l'INPS ricorreva in via amministrativa alla Commissione regionale che rigettava il ricorso avendo accertato che le ditte erano dotate di organizzazione aziendale autonoma, gestita a loro rischio e con loro mezzi di produzione;
peraltro, nei confronti di ET RE il ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto la stessa era già stata cancellata dall'Albo ancor prima del 1994. Contro la decisione della Commissione regionale, l'INPS ricorreva al Tribunale di Ancona che, pronunciando in camera di consiglio anche nei confronti della Commissione regionale e delle quattro lavoratrici, con decreto in data 30 aprile 1997, rigettava il ricorso e compensava le spese.
Proponeva reclamo l'INPS, cui resistevano la Commissione regionale per l'artigianato e le lavoratrici.
La Corte di appello di Ancona - Sezione civile, con decreto in data 9 122 febbraio 2000, disponeva la cancellazione dall'albo degli artigiani di IO LI, TR IA LA e AT FR con decorrenza dal 19 dicembre 1994, mentre dichiarava senza effetto il reclamo nei confronti di ET RE. Il giudice del gravame richiamava il principio enunciato da questa Corte suprema, secondo la quale alcun valore avrebbe potuto attribuirsi alla volontà negoziale delle parti del rapporto di lavoro a domicilio, essendo decisivi altri criteri di distinzione, quali il rischio di impresa. Tale rischio non era configurabile nella eventuale non conformità del prodotto alle istruzioni impartite o al campione, in quanto si era piuttosto in presenza di un obbligo sanzionato;
le altre ipotesi di rischio indicate dal Tribunale (perimento dei prodotti, danni in fase di lavorazione, responsabilità verso terzi) erano eventualità strettamente connesse al lavoro a domicilio, sicché in assenza di esse, tal forma di lavoro, paradossalmente, non sarebbe stata mai configurabile.
Mancando il rischio di impresa vero e proprio, il lavoro eseguito dalle monache doveva essere considerato come lavoro a domicilio, talché doveva essere ordinata la cancellazione delle imprese dall'albo, con effetto dalla data dell'istanza di cancellazione da parte dell'INPS alla Commissione provinciale per l'artigianato, prevalendo per l'innanzi il principio di certezza delle situazioni giuridiche, tenuto conto anche dei poteri dell'Istituto di interloquire nella formazione dell'Albo e di contestare l'iscrizione sin dal momento in cui essa viene disposta.
Poiché a tale data la ET non era iscritta, il ricorso dell'INPS non avrebbe effetto nei di lei confronti.
Per la cassazione di questo decreto ricorre l'INPS
contro
IO, ET, TR e AT e contro la Commissione regionale per l'artigianato, affidandosi a due motivi.
Resiste la predetta Commissione con controricorso contenente altresì ricorso incidentale, notificato solo all'INPS, affidato ad unico motivo.
A seguito di ordinanza di questa Corte in data 11 giugno 2002, il contraddittorio è stato integrato, anche per l'impugnazione incidentale, nei riguardi delle religiose, le quali non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti contro il medesimo provvedimento, vengono riuniti (art. 335 c.p.c). Col primo motivo di ricorso, l'INPS deduce: "- violazione degli artt. 5 e 7, commi 1-3-4-5-6 della legge 8 agosto 1985, n.443; - violazione dell'art. 5 della legge n.2248, allegato E)". Sostiene che erroneamente il provvedimento impugnato aveva attribuito efficacia costitutiva all'atto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ed aveva fatto decorrere i relativi effetti, ai fini contributivi, dal momento della domanda di cancellazione. In realtà la cancellazione ha effetto ex tunc, vale a dire dal momento in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione; al provvedimento di cancellazione era da attribuirsi efficacia costitutiva con effetto limitato al solo del conseguimento delle agevolazioni, ma non ai fini contributivi e previdenziali. In caso di accertamento del difetto dei presupposti soggettivi legittimanti l'iscrizione, il provvedimento di cancellazione aveva natura di annullamento e non di revoca. Anche a riconoscere natura costitutiva all'iscrizione non potrebbe simmetricamente riconoscersi analoga natura alla cancellazione, atto di carattere ricognitivo. La Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'atto di cancellazione per illegittimità, nella parte in cui individua il suo momento di efficacia (ai fini previdenziali) in quello di presentazione dell'istanza di cancellazione.
Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono. Questa Corte (Sent., 1^ ottobre 1994, n. 7991) ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese "non ha l'effetto costitutivo proprio della iscrizione (art. 5 Legge 443/1985); ha, invero, pura e semplice finalità di formalizzare un accertamento che riverbera i suoi effetti nel senso che il soggetto nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dall'albo è considerato come se non vi fosse stato iscritto dalla data in cui sono venute meno le condizioni necessarie. E, dunque, la cancellazione ha effetto ex tunc. Dalla data non già della cancellazione bensì da quella in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione".
Pur dopo l'entrata in vigore dei sistema delineato dalla legge n.443/1985, si discuteva se le statuizioni in punto di iscrizione all'Albo avessero o non effetto costitutivo (anche) ai fini previdenziali e assistenziali e non soltanto ai fini delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, essendosi prospettate diverse soluzioni: 1) valore costitutivo a tutti gli effetti e conseguente presunzione di qualificazione artigiana contestabile solo in sede amministrativa o avanti al giudice ordinario, a norma dell'art. 7, commi 4 e 5 della legge n.443/1985 (Cass. 22 febbraio 1993, n. 2117; Cass. 1^ ottobre 1994 n. 7991, cit.); 2) valore costitutivo solo ai fini delle agevolazioni (Cass. 11 giugno 1994, n. 5685; 15 marzo 1990, n. 2122); 3) valore costitutivo a tutti gli effetti, ma con facoltà di provare l'inesattezza dell'iscrizione (Cass. 23 novembre 1992, n. 12490). Sinché, con sentenza 5 aprile 1996, n. 3184, questa Corte, riepilogati i diversi indirizzi ora esposti, ha stabilito che l'iscrizione all'albo ha carattere costitutivo, alla stregua della letterale formulazione del comma quinto del suddetto articolo (anche al confronto dell'art. 5 della precedente legge 25 luglio 1956, n.860, secondo il quale la qualifica artigiana è "comprovata"
dall'iscrizione all'albo) ed ha una portata generale e non limitata alla concessione delle agevolazioni in favore di tale categoria di imprese. In tal senso, secondo la citata sentenza n. 3184/1996, depongono i lavori preparatori, la coordinata lettura del menzionato comma quinto dell'art. 5 e del comma sesto dell'art. 13 della stessa legge - il quale ultimo, mentre esclude dall'ambito di efficacia della legge le regioni a statuto speciale e le province autonome con competenza primaria in materia di artigianato, stabilisce, tuttavia, che anche in esse l'efficacia costitutiva dell'iscrizione agli albi disciplinati nei rispettivi ordinamenti fa stato "ad ogni effetto di legge", così rendendo ingiustificata, e quindi irragionevole, una più limitata efficacia dell'iscrizione nel restante territorio nazionale.
Peraltro, la Corte costituzionale, già con sentenza 15 giugno 1989, n. 336 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono (contenente interpretazione autentica dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n.443), del d.l. 30 dicembre 1987, n.536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n.48, nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali - aveva sottolineato come "il principio costituzionale di eguaglianza non consente che in una materia quale quella previdenziale, sussistano disparità di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, senza cioè che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate ...
in ogni caso, la possibilità di trattamenti differenziati ratione loci in via generale e di principio, risulta esclusa dalla decisiva considerazione che lo stesso legislatore costituzionale, considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuito in proposito alcuna competenza alle Regioni a statuto ordinario .... In conformità con tale quadro normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso la possibilità che la potestà legislativa delle Regioni a statuto comune incida nei rapporti previdenziali (cfr. sentenze nn. 92 del 1976, 41 del 1982, 520, 979 del 1988)". Il presupposto della pronuncia è, dunque, che nella legislazione statale l'iscrizione all'albo dell'imprese artigiane non abbia effetto costitutivo ai fini previdenziali.
Successivamente, con sentenza n.307 del 18/24 luglio 1996 (di poco posteriore alla citata Cass. n. 3184/1996), la Consulta, nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751 - bis n.5 del codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443 ("Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 (testo originario) della Costituzione, ha affermato che le norme impugnate debbono essere interpretate nel senso di riconoscere che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile;
al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo una volta accertatane l'illegittimità.
Deve, ancora, essere ricordata la sentenza 24/28 maggio 1999, n. 196 con la quale la Corte costituzionale - investita della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, 38, quarto comma, e 116 (testo originario) della Costituzione, dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, laddove prevede che le norme della stessa legge "non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale" (primo periodo) e "nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge" (secondo periodo) in quanto escludendo l'applicabilità delle altre disposizioni della stessa legge nel territorio delle Regioni titolari di competenza primaria in materia di artigianato, e attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge all'iscrizione negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale, riservata alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, e sottratta alla competenza (salvo quella meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni - ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità affermando che la prima parte dell'art. 13 della legge n.443/1985 va intesa nel senso di escludere l'applicabilità
delle norme che, concernendo la materia dell'artigianato, sono nelle predette Regioni sostituite dalle norme da queste dettate nell'esercizio della loro competenza primaria, non nel senso, invece, che, ai fin della disciplina di rapporti estranei alla detta materia, e afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere, nei territori ad autonomia differenziata, le norme regionali, anziché i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale (e desumibili anche dalla stessa legge quadro sull'artigianato).
La seconda disposizione dell'art. 13, sesto comma, cit. (secondo cui l'iscrizione negli albi delle imprese artigiane, in quelle Regioni, "fa stato ad ogni effetto di legge" ha le medesima efficacia "costitutiva" che l'art. 5, quarto comma della stessa legge quadro n.443 del 1985 attribuisce all'iscrizione negli albi delle Regioni ordinarie, aggiungendo che essa è "condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane". Ne consegue, secondo la Corte costituzionale, che la disposizione non poteva intendersi nel senso che all'impresa iscritta nell'Albo delle imprese artigiane di una di dette regioni possa applicarsi la disciplina che la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilità.
Corollario di tale affermazione è, secondo il giudice delle leggi, che nelle medesime regioni risulteranno applicabili due nozioni, eventualmente diverse, dell'impresa artigiana: l'una ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione - di massima solo regionale - concernente l'artigianato e l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo stato abbia conservato la competenza fondamentale.
Applicando tali principi al caso in esame, appare, poi, evidente, che l'I.N.P.S., agendo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha teso all'accertamento della reale natura dell'attività svolta dalle monache di clausura essenzialmente per l'esatto inquadramento delle stesse sotto il profilo previdenziale e contributivo, sicché, a tal fine non possono valere le categorie della legislazione regionale (delle Regioni a statuto speciale e, "a fortiori" di quelle a statuto ordinario) eventualmente diverse da quelli della legislazione statale.
Il quadro, sinteticamente esposto, della giurisprudenza costituzionale, mentre evidenzia la non coincidenza della valutazione da parte della Consulta, rispetto a quella fatta propria da questa Corte con la sentenza n. 3184/1996, in ordine al valore costitutivo ad ogni effetto della iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, induce a riaffermare, quanto alla cancellazione, il valore solo dichiarativo di essa, già affermato dalla citata sentenza di legittimità, n.7991 del 1994, e a ritenere che i relativi effetti possano prodursi, secondo l'ordinamento statale - e in ambito previdenziale -, sin dal momento della eventuale, successiva, perdita dei requisiti per l'iscrizione. Infine, deve essere ricordato che questa Corte, con la sentenza 5 novembre 1999, n. 12322, questa stessa Corte ha ritenuto che i profili di unicità, decisorietà ed esclusività del procedimento di cui all'art. 7 ult. cit. non entrino in contraddizione con il diritto dell'Ente previdenziale di far accertare autonomamente l'insussistenza dei requisiti. Nella fattispecie esaminata da detta sentenza, la cancellazione era avvenuta a domanda dell'iscritto ed era stata quindi pronunciata con effetto ex nunc, sicché la Corte aveva poi risolto negativamente la questione della eventuale preclusione per l'Istituto previdenziale cui non fossero state notificate le remote decisioni, di far valere una propria richiesta di pronuncia con effetto ex tunc, cioè dall'effettivo venir meno dei requisiti per l'iscrizione.
Se, dunque, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la qualificazione artigiana dell'impresa divengono inopponibili da parte dell'I.N.P.S., qualora l'Istituto medesimo sia stato messo in condizione, con la notifica del provvedimento, di ricorrere ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della legge n.443/1985 (così come affermato da Cass. n. 12322/1999 cit.), ritiene la Corte che l'inopponibilità dell'iscrizione permanga rebus sic stantibus e che non impedisca all'Istituto di previdenza di instare successivamente per la cancellazione qualora accerti - avvalendosi, come ne caso in esame, dei poteri ispettivi e di vigilanza -, che sono venuti meno i requisiti per la configurabilità dell'impresa artigiana: in tale ipotesi gli effetti dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria successivamente adita, non possono avere effetto, di norma, dalla data di presentazione dell'istanza, ma da quella dell'eventuale venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Albo. Quanto alla cancellazione, l'art. 6, comma sesto, della legge regionale Marche 28 marzo 1988, n.6 ("La cancellazione dall'albo decorre dalla data di notifica della delibera della commissione provinciale) deve dunque interpretarsi (anche in via di adeguamento ai principi costituzionali, come sopra detto, posti in rilievo dalla Consulta), nel senso che la norma abbia riguardo a ipotesi di cancellazione a domanda dell'imprenditore artigiano, e non resti escluso che, in caso di contenzioso con l'INPS sulla antecedente permanenza dei requisiti per l'iscrizione, le Commissioni per l'artigianato e l'autorità giudiziaria, successivamente adita, possano avere pur sempre riguardo, nello stabilire la decorrenza degli effetti della cancellazione, ai fini previdenziali, alla data effettiva di perdita dei requisiti per l'iscrizione quando essa risulti dedotta e accertata e non vi sia prova della notifica all'I.N.P.S. della delibera di cancellazione.
Occorre a questo punto considerare le innovazioni della legislazione statale intervenute nell'originario impianto della legge quadro n.443 del 1985.
L'art. 14, comma quarto, della legge 30 dicembre 1991, n.412, come modificato dall'art. 1 d.l. 15 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63, dispone: "A decorrere dal 1^ gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS ... nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, ... poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge".
Osserva la Corte che il testo della norma rende evidente (per quanto interessa) come la stessa abbia riguardo a cancellazioni a domanda (o su denuncia di cessazione) e l'estensione dell'efficacia attenga essenzialmente all'aspetto organizzativo - burocratico, anziché a quello della configurazione giuridica degli atti, nel senso della predisposizione di un meccanismo ("sportello unico") che esonera le aziende, per effetto di un unico adempimento, di presentare la denuncia di un medesimo fatto giuridico o la conseguente domanda (di cancellazione dall'Albo) a ciascuno degli enti per i quali lo stesso assuma rilevanza.
Con l'entrata in vigore del citato decreto legge, nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. del 16 gennaio 1993 (cfr. art. 7) la disciplina sugli sportelli polifunzionali è stata, dunque, estesa anche agli artigiani e alle Commissioni provinciali per l'artigianato; il secondo comma dell'art. 1 del d.l. n.6 del 15 gennaio 1993 ha stabilito che "Le iscrizioni variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 14 della citata legge n.412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate ... entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (la legge, pubblicata sulla G.U. 18 marzo 1993, è entrata in vigore, a norma dell'art. 10 Disp. sulla legge in gen., il 2 aprile 1993).
Il comma terzo dell'art. 1 del citato d.l. n.6/1993 stabilisce, infine che "le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali ... si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altro somma ad essi connessa. Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali le sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività. Le commissioni provinciali per l'artigianato ... entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art. 7 della citata legge n.443 del 1985". Il primo periodo del testo ora trascritto dispone l'effetto immediato dell'iscrizione ai fini dell'obbligo dei versamenti contributivi;
peraltro, il terzo periodo riserva alle commissioni provinciali per l'artigianato la verifica dei presupposti della qualifica artigiana del titolare o dell'impresa artigiana con dipendenti: il conseguente provvedimento, attinente sempre all'iscrizione, viene dichiarato dalla medesima disposizione normativa "vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali" e "impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art. 7 della citata legge n.443 del 1965". La dizione "provvedimento vincolante" non può ritenersi senz'altro come sinonimo di provvedimento costitutivo, ma piuttosto di provvedimento opponibile agli enti che, avendone avuto legale conoscenza, non lo abbiano impugnato;
in ogni caso la norma si riferisce alla iscrizione e non anche alla cancellazione, talché, pure alla luce dello "ius superveniens", non può escludersi la facoltà dell'I.N.P.S. di procedere ad accertamenti, successivi all'iscrizione, sulla permanenza dei requisiti necessari alla configurabilità dell'impresa artigiana e, in caso negativo, di chiedere la cancellazione della stessa dall'Albo delle imprese artigiane dalla data nella quale essi risultino venuti meno, eventualmente coincidente con quella dell'accertamento ispettivo (v. anche Cass. 15 marzo 2001, n. 2948). A tali principi non è conforme la decisione della Corte di appello di Ancona che ha disposto la cancellazione soltanto dalla data dell'istanza relativa.
Col secondo motivo, l'Istituto ricorrente deduce "violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme in tema di iscrizione e cancellazione della legge n.443/1985 tutte richiamate nel superiore mezzo" e si duole che la Corte di appello abbia dichiarato senza effetto il reclamo dell'INPS nei confronti della ET, già cancellata alla data del 19 dicembre 1994, infatti in primo grado era stata chiesta la cancellazione della ET a far data quanto meno dall'iscrizione, sicché la Corte avrebbe dovuto statuire nel merito di quella posizione soggettiva prescindendo dalla data di cancellazione.
Il motivo è fondato.
Deve, anzitutto, rilevarsi la singolarità della pronuncia, formalmente di carattere processuale, secondo cui il reclamo proposto nei riguardi di ET RE sarebbe senza effetto e ciò in considerazione della data del venir meno della fattispecie (iscrizione all'Albo) e cioè di un dato sostanziale che avrebbe imposto, in ogni caso, una statuizione di merito.
Sotto quest'ultimo profilo, le considerazioni svolte trattando del motivo che precede impongono di affermare che la cancellazione a domanda dell'interessata, intervenuta prima dell'epoca di riferimento considerata dalla Corte di appello (data dell'istanza di cancellazione proposta dall'Istituto di previdenza), non ostava all'accertamento, comunque dovuto, dell'epoca di effettiva perdita dei requisiti per l'iscrizione, non potendosi la ET avvalere del fatto di averne eventualmente sottaciuto la perdita prima che avesse chiesto lei stessa la cancellazione, con violazione, tra l'altro, in siffatta ipotesi, degli obblighi di cui all'art. 2, comma secondo, del d.p.r. 18 marzo 1957, n.266 e dell'art. 1, comma terzo, secondo periodo, del d.l. 15 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63 e dell'art. 6, comma primo, della legge regionale citata.
Soltanto nell'ipotesi di avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione all'I.N.P.S. e di mancata impugnazione da parte dell'Istituto nei termini prescritti dall'art. 7, comma quinto, della legge n.443/1985 cit., il provvedimento di cancellazione diviene vincolante per l'Istituto anche in ordine alla decorrenza degli effetti.
Col motivo di ricorso incidentale, la Commissione deduce "violazione e falsa applicazione degli artt.
2-3 della legge 8 agosto 1985 n.443 e dell'art. 1, n.3 del d.l. 15.1.1993, n.6 (convertito nella legge 17 marzo 1993, n.63) in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c." e sostiene che il superamento del dato della volontà delle parti, ai fini della qualificazione del rapporto, è ammissibile solo in presenza di elementi contrari certi, quali non sono quelli indicati dall'I.N.P.S., cui faceva carico la prova relativa. La legittimità dei provvedimenti amministrativi della Commissione provinciale per l'artigianato, di iscrizione delle quattro monache nell'albo e negli elenchi nominativi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'i.v.s., derivava dalla circostanza che erano stati adottati sulla base dei dati rilevati dal comune e riportati nella certificazione istruttoria ai sensi dell'art. 63, secondo comma lett. a) del d.p.r. 24 luglio 1977, n.616 e nello stesso accertamento della Commissione Provinciale di Ancona ai sensi dall'art. 7, prima parte, della legge n.443/1985. Era così confermato che ognuna delle monache era in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 443/1985, in quanto ciascuna aveva svolto il proprio lavoro personalmente, professionalmente, organizzando, dirigendo e gestendo la propria piccola impresa con assunzione degli oneri e dei rischi relativi.
L'onere di rimediare ad eventuali vizi dei semilavorati derivava dalla responsabilità contrattuale di ogni piccola impresa nei confronti del committente anche in ordine ad eventuali danni: si sarebbe trattato di una responsabilità di natura contrattuale tipica di un rapporto di collaborazione interimprenditoriale. Non era rinvenibile nel rapporto la subordinazione tecnica (non ravvisabile nella sola fornitura di disegni e misure indispensabili per l'esecuzione di una commessa) e neppure la subordinazione gerarchica, seppure affievolita, oltretutto contrastante con gli obblighi di obbedienza monastica.
Il motivo non può essere accolto.
Esso pretende, da un lato, di trarre fondamento circa la natura artigiana delle prestazioni delle singole monache di clausura dall'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, ma, sotto tale profilo, il ragionamento della Commissione incorre nelle stesse censure mosse trattando del ricorso principale circa il preteso valore costitutivo e inoppugnabile dell'iscrizione anche ai fini contributivi.
Sotto altro profilo, il motivo tende a valorizzare, la volontà delle parti, al fine di sostenere, nella particolare fattispecie, la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente tra le monache e la BL.
Peraltro, risulta per tal via disatteso quanto affermato da questa Corte con la già citata sentenza n. 12322/1999, la quale, richiamando anche propria pronuncia (n.4144/1999) su analogo ricorso verso un coevo decreto della Corte di merito, ha sottolineato come la legge 18 dicembre 1973, n.877 (recante "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), consapevolmente inserendosi nel quadro del massiccio ricorso alle più varie forme di decentramento presso prestatori a domicilio di cospicui o significativi segmenti della produzione aziendale, aveva inteso dettare parametri di subordinazione attenuata e derogatoria (rispetto alla nozione fatta propria dall'art. 2094 c. civ.), al dichiarato scopo di far rientrare nell'ambito di tutela del lavoro subordinato, situazioni che ne sarebbero frequentemente fuoriuscite secondo il parametro codicistico. In tale prospettiva, le disposizioni della legge citata non avrebbero dato alcun rilievo ai parametri di negozialità dedotti col motivo.
Nel lavoro a domicilio la subordinazione è ravvisabile le volte in cui il lavoratore, in un proprio locale e anche con l'ausilio di familiari, esegua lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, operando su campioni o modelli dall'impresa sottoposti e sotto le direttive (impartite anche una volte per tutte, le quali, di per sè, non si vede razionalmente, nè è stato illustrato dalla Commissione ricorrente, come possano entrare in conflitto con la regola di obbedienza monastica) e il controllo dell'imprenditore (ravvisabile anche nella verifica dei risultati delle lavorazioni), mentre tale vincolo è escluso quando il lavoratore organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale (cfr. anche Cass. 15 febbraio 1997, n. 1433). A fronte di tali enunciazioni di principio, erroneamente la ricorrente incidentale valorizza la volontà negoziale delle parti, anziché l'eventuale ricorrenza del carattere imprenditoriale delle attività singolarmente svolte dalle monache di clausura, escluso, tuttavia, secondo la valutazione del giudice di secondo grado, dall'assenza di rischio per le lavoratrici nello svolgimento delle prestazioni.
A quest'ultimo riguardo, la Corte di appello ha correttamente osservato, in conformità con l'insegnamento della Corte di cassazione (sent. n. 12322/1999 cit.) che non avrebbe potuto ravvisarsi il rischio imprenditoriale nella responsabilità contrattuale per l'esatto adempimento e neppure nelle normali evenienze correlabili alla caratteristica fondamentale del lavoro a domicilio (detenzione in casa della materia prima da lavorare e del prodotto finito, successiva consegna di quest'ultimo, conseguente eventualità di perimento o deterioramento del materiale o dei lavorati), in quanto, diversamente opinando, si perverrebbe all'assurda conclusione che qualsiasi lavorante a domicilio sarebbe un imprenditore artigiano perché comunque e inevitabilmente soggetto al rischio di quegli eventi.
Del tutto generiche, infine, sono le deduzioni (perciò inammissibili) della ricorrente incidentale circa la sussistenza in fatto di altre, pretese, connotazioni del carattere imprenditoriale dell'attività.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura deve essere accolto il ricorso principale, mentre deve essere rigettato quello incidentale;
in relazione alle censure accolte la decisione impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Ancona che deciderà la controversia alla luce del seguente principio di diritto: "Nel vigore della legge 8 agosto 1985, n.443, del d.l. 15 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63, e della legge della Regione Marche 28 marzo 1988, n.6, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è ostativa alla proposizione da parte dell'I.N.P.S. della istanza di cancellazione, qualora siano successivamente venuti meno i presupposti dell'iscrizione, con decisione avente effetto dal momento in cui, secondo il contenuto della domanda e le prove acquisite, risultino venuti meno i requisiti dell'impresa artigiana. L'istanza di cancellazione può essere proposta dall'I.N.P.S. anche dopo l'intervenuta cancellazione disposta su domanda del soggetto iscritto, al fine di ottenere la retrodatazione degli effetti, a meno che il provvedimento sia stato notificato all'Istituto di previdenza e quest'ultimo non io abbia poi tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 7, comma quinto, della legge regionale citata".
Al giudice di rinvio è altresì opportuno demandare il regolamento delle spese dei giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale;
rigetta l'incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2003