Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3066
CASS
Sentenza 1 marzo 2003

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La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio è ravvisabile tutte le volte in cui il lavoratore, in un proprio locale e anche con l'ausilio di familiari, esegua lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, operando su campioni o modelli dall'impresa sottoposti e sotto le direttive ed il controllo dell'imprenditore.

Nel vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, e della legge della Regione Marche 28 marzo 1988, n. 6, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è ostativa alla proposizione da parte dell'I.N.P.S. della istanza di cancellazione, qualora siano successivamente venuti meno i presupposti dell'iscrizione, con decisione avente effetto dal momento in cui, secondo il contenuto della domanda e le prove acquisite, risultino venuti meno i requisiti dell'impresa artigiana. L'istanza di cancellazione può essere proposta dall'I.N.P.S. anche dopo l'intervenuta cancellazione disposta su domanda del soggetto iscritto, al fine di ottenere la retrodatazione degli effetti, a meno che il provvedimento sia stato notificato all'Istituto di previdenza e quest'ultimo non lo abbia poi tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 7, comma quinto, della legge regionale citata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3066
    Data del deposito : 1 marzo 2003

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